Abbiamo già trattato nella sezione delle guide legali il tema della revisione dell'assegno di mantenimento (Si veda la guida: "La revisione dell'assegno di mantenimento").  Una delle ipotesi in cui è possibile chiedere la riduzione del contributo economico mensile è quella in cui uno o più figli abbiano raggiunto l'indipendenza economica.

In un caso preso in esame dai giudici della Corte di Cassazione (sentenza n. 11489 dello scorso 23 Maggio)  a seguito di una domanda di revisione dell'assegno di mantenimento (motivata dal fatto che due figlie avevano raggiunto l'indipendenza economica), era stata disposta una riduzione dell'assegno che il marito doveva versare alla ex moglie ed era stata anche ordinata la restituzione delle somme corrisposte in eccedenza.

Per il sostentamento delle tre figlie,  il marito aveva sempre versato all'ex consorte una somma mensile di € 632.  Una volta che due di loro avevano raggiunto l'indipendenza economica, era stata disposta la riduzione dell'assegno a € 320 mensili.

La ex moglie aveva continuato però a percepire (anche dopo la domanda di revisione) l'intera somma ed è per questo che il Tribunale di Palermo aveva disposto la restituzione  di quanto percepito in più con decorrenza dalla data della domanda di revisione.

Successivamente, la corte d'appello di Palermo aveva ribaltato il verdetto affermando che la natura alimentare dell'apporto economico avrebbe comportato l'irripetibilità degli esborsi effettuati.

Il caso finiva dunque in Cassazione,  dove i giudici del palazzaccio riformavano la sentenza della corte d'appello evidenziando che la ex moglie aveva percepito l'assegno di mantenimento attraverso un versamento diretto da parte dell'ente datore di lavoro e non attraverso un versamento spontaneo da parte del marito.

Per queste ragioni "la ritenzione non poteva nemmeno ritenersi giustificata in ragione dei principi in tema di irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità delle prestazioni alimentari, posto che tali principi non operano indiscriminatamente ed in virtù di teorica assimilabilità alle prestazioni alimentari dell'assegno di mantenimento

per i figli maggiorenni, ma implicano che in concreto gli importi riscossi per questo titolo abbiano assunto o comunque abbiano potuto assumere analoga funzione alimentare, il che non può in linea di principio evincersi nel caso in cui la loro dazione comporti beneficio finale a favore di chi sia, come nella specie, già divenuto economicamente autonomo ed in cui l'accertamento di tale sopravvenuta circostanza estintiva dell'obbligo di mantenimento di un genitore sia giudizialmente controverso nel procedimento di revisione pendente nei confronti dell'altro genitore abilitato a riscuotere la contribuzione e per il quale tale procedura comporta anche la conoscenza del correlato rischio restitutorio delle somme percepite dalla domanda introduttiva, se accolta". 


Nel suo ricorso, l'ex marito aveva evidenziato che i giudici della Corte d'appello avevano applicato erroneamente i principi della non ripetibilità delle somme corrisposte a titolo di mantenimento  (con riferimento agli articoli 447  del codice civile e 545 del codice di procedura civile) posto anche che non si trattava di pagamenti spontanei.

Vai al testo della sentenza n. 11489/2014

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