Quarto appuntamento su LIA Law In Action con il mondo dei Tar presi per mano da Ciro Centore, grande esperto e divulgatore della materia. Dopo la vicenda dei due concorsi pressoché coincidenti, che abbiamo pubblicato ieri, 15 marzo 2014, oggi l'Autore si occupa ancora di Carabinieri e di Tar Lazio. Buona lettura!
RICONOSCIMENTO DI EQUO INDENNIZZO PER INFERMITA' DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO
La sentenza è la n. 1902/2014, appena di qualche settimana fa. I giudici amministrativi della Terza Sezione del Tar Lazio hanno accolto un ricorso presentato da un carabiniere e teso al riconoscimento di un equo indennizzo per infermità dipendente da causa di servizio. Gli era stato negato dal Comando Generale e il Tar, velocemente, con sentenza ex art. 60 del Codice di procedura amministrativa (sentenza immediata e semplificata) ha annullato questo diniego.
E lo ha fatto per un doppio motivo.
Anzitutto perché non si giustificava il come e perché sussistevano due pareri, uno della Commissione Medica Ospedaliera che riconosceva la dipendenza della causa di servizio e uno del Comitato di verifica per le cause di servizio (organo superiore) che la disconosceva immotivatamente e contraddittoriamente.
Ed in secondo luogo, poi, perché, cosi leggesi in sentenza, il diniego era fondato sulla base di una "patologia diversa da quekka per la quale era stato chiesto il riconoscimento della causa di servizio (artrosi anziché malattia della tiroide)".
In altre parole, il Comando ed il Ministero della Difesa avevano preso, nelle loro determinazioni, "fischi per fiaschi" (!).
Autore: Prof. Avv. Ciro Centore di Caserta.
RICONOSCIMENTO DI EQUO INDENNIZZO PER INFERMITA' DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO
La sentenza è la n. 1902/2014, appena di qualche settimana fa. I giudici amministrativi della Terza Sezione del Tar Lazio hanno accolto un ricorso presentato da un carabiniere e teso al riconoscimento di un equo indennizzo per infermità dipendente da causa di servizio. Gli era stato negato dal Comando Generale e il Tar, velocemente, con sentenza ex art. 60 del Codice di procedura amministrativa (sentenza immediata e semplificata) ha annullato questo diniego.
E lo ha fatto per un doppio motivo.
Anzitutto perché non si giustificava il come e perché sussistevano due pareri, uno della Commissione Medica Ospedaliera che riconosceva la dipendenza della causa di servizio e uno del Comitato di verifica per le cause di servizio (organo superiore) che la disconosceva immotivatamente e contraddittoriamente.
Ed in secondo luogo, poi, perché, cosi leggesi in sentenza, il diniego era fondato sulla base di una "patologia diversa da quekka per la quale era stato chiesto il riconoscimento della causa di servizio (artrosi anziché malattia della tiroide)".
In altre parole, il Comando ed il Ministero della Difesa avevano preso, nelle loro determinazioni, "fischi per fiaschi" (!).
Autore: Prof. Avv. Ciro Centore di Caserta.
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