di Marco Massavelli - Le
tabelle milanesi
vincono la partita contro i parametri studiati dagli altri tribunali
d'Italia. Infatti devono essere sempre applicate per la
liquidazione equitativa del danno non patrimoniale perché sono le
maggiormente rappresentative. È, inoltre, legittimo il ristoro in
favore dei figli della vittima ridotto rispetto a quello del coniuge.
Sono i principi di diritto stabiliti dalla Corte di Cassazione
Civile, con la sentenza 25 febbraio 2014, n. 4447. In
riferimento alle c.d. tabelle del Tribunale di Milano è opportuno
segnalare come l'Osservatorio
sulla Giustizia civile di Milano
abbia aggiornato i valori per la liquidazione del danno non
patrimoniale alla persona derivante da lesione
alla integrità psico-fisica
e dalla perdita-grave
lesione del rapporto parentale.
Gli importi, adeguati all'aumento del costo della vita sulla base
degli indici ISTAT nel periodo gennaio 2011 - gennaio 2013, hanno
avuto un incremento del 5,6535% rispetto ai parametri precedentemente
in vigore. ^(e280a2) danno
non patrimoniale conseguente a "lesione permanente
dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di
accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti
anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari;
^(e280a2) danno
non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di
"dolore", "sofferenza soggettiva", in via di
presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
Per
il calcolo del
risarcimento devono
essere applicati due diversi indici: i valori "medi" ed i
valori che tengano conto della "personalizzazione".
Tali
tabelle hanno previsto la liquidazione congiunta del:
Le
tabelle hanno anche aggiornato i casi per i quali è previsto il
risarcimento per il danno da morte del congiunto, inserendo la nuova
ipotesi del nonno a cui venga a mancare il nipote.
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