Di Raffaele Vairo

In vista degli esami di abilitazione alla professione forense propongo una lezione su un argomento che ritengo importante.

LEZIONE DI DIRITTO CIVILE

 

Distanze nelle costruzioni

Il caso - Mevio, proprietario di un appartamento al primo piano, sito nel complesso condominiale "Naonis", con atto di citazione richiedeva al Tribunale…………. la demolizione del pergolato in legno composto da travi perpendicolari rispetto al terrazzo sovrastante e da quattro pali portanti incavati e cementati nel terreno con una copertura in plexiglas  costruita dal proprietario dell'appartamento al piano terra, sull'assunto che la costruzione: a) non rispettava le distanze di cui all'art. 873 c.c., in quanto eretta a una distanza di circa cinquanta centimetri; b) violava, altresì, le norme di cui all'art. 907 c.c. in quanto gli impediva il diritto di avere vedute dirette verso il fondo del vicino; c) costituiva anche motivo di grande insicurezza per l'incolumità dei suoi beni, in quanto facilitava a possibili malintenzionati l'accesso al suo appartamento attraverso il terrazzino sovrastante la costruzione abusiva; d) costituiva, inoltre, una palese alterazione dell'estetica condominiale.

Chiedeva, quindi, la condanna del convenuto alla rimozione del pergolato e al risarcimento dei danni da quantificarsi in misura equitativa.

Il convenuto, costituendosi, contestava gli assunti dell'attore sostenendo che il pergolato: a) non poteva essere considerato "costruzione" in senso tecnico e, pertanto, non soggetto alle norme sulle distanze; b) si trattava, comunque, di un manufatto non fisso, destinato a soddisfare esigenze temporanee, la cui costruzione è stata regolarmente autorizzata dal Comune; c) gli artt. 873 e 907 c.c. si riferiscono solo alle distanze in senso orizzontale con esclusione e non anche alle distanze in senso verticale.

 

Le questioni - Le questioni da esaminare sono le seguenti: 1)  definizione di costruzione; 2) le distanze sia in senso orizzontale sia in senso verticale; 3) distanze delle costruzioni dalle vedute; 4) concetto di precarietà; 5) insicurezza; 6) alterazione dell'estetica condominiale.

 

Nozione di costruzione. E' qualsiasi manufatto che, a prescindere dalla circostanza che sia abitato o abitabile, possa essere comunque individuato nei suoi connotati essenziali, come identità strutturale, in relazione anche alla sua destinazione

Ai fini della verifica del rispetto delle distanze legali tra edifici, non sono computabili le sporgenze estreme del fabbricato che abbiano una funzione meramente ornamentale, di rifinitura o accessoria di limitata entità (come le mensole, i cornicioni, le grondaie e simili); sono, invece, computabili, rientrando nel concetto civilistico di costruzione, le parti dell'edificio (quali scale, terrazze e corpi avanzati) che, benché non corrispondano a volumi abitativi coperti, siano destinati a estendere e ampliare la consistenza del fabbricato (T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, 07/11/2012, n. 1766)

 

La realizzazione di una tettoia è soggetta a concessione edilizia ai sensi dell'art. 1l. 28 gennaio 1977, n. 10, in quanto essa, pur avendo carattere pertinenziale rispetto all'immobile cui accede, incide sull'assetto edilizio preesistente (T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 16/10/2012, n. 769).

 

Ai fini dell'art. 907 c.c., il quale fa divieto di fabbricare a distanza minore di 3 metri dalla veduta del vicino, il concetto di fabbricare non riguarda esclusivamente i fabbricati in calce o mattoni e cemento, cioè le opere che abbiano le caratteristiche di un edificio o di una fabbrica in muratura, ma comprende ogni opera avente il carattere della stabilità ed una certa consistenza, indipendentemente dalla natura del materiale con cui è stata realizzata, dalla forma e dalla destinazione di essa, sempre che l'opera diversa dal fabbricato in senso proprio e tecnico ostacoli l'esercizio della veduta del proprietario del fondo vicino; pertanto la fissazione di una rete plastificata con collegamento precario alla parete sottostante la veduta non realizza un manufatto idoneo ad incidere negativamente sull'esercizio del diritto di veduta, ove, secondo l'apprezzamento del giudice del merito, non comporti un ostacolo alla fruizione di aria e luce nella zona di rispetto, nè una modificazione sostanziale di qualsivoglia altra situazione di godimento in cui si esplica il potere riconosciuto al titolare del diritto di veduta dall'art. 907 cit. (Cassazione civile, sez. II, 09/02/1993, n. 1598).

 

Distanze. Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore (art. 873 c.c.).

 

Costituisce costruzione anche un manufatto privo di pareti ma realizzante una determinata volumetria, e pertanto la misura delle distanze legali per verificare se il relativo obbligo è stato rispettato deve esser effettuata assumendo come punto di riferimento la linea esterna della parete ideale posta a chiusura dello spazio esistente tra le strutture portanti più avanzate del manufatto stesso (Cassazione civile, sez. VI, 02/10/2012, n. 16776).

 

Distanze delle costruzioni dalle vedute.

[I]. Quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino [1027 ss.], il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell'articolo 905.

[II]. Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita.

[III]. Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia (art. 907 c.c.).

 

Per la sussistenza di una veduta è necessario che l'apertura abbia una normale e permanente destinazione alla vista e all'affaccio sul fondo altrui, veduta che non deve subire limitazioni nemmeno a piombo sicché la visione, a carico del vicino, sia mobile e globale.

 

In ipotesi di nuova costruzione, l'art. 907 comma 1, c.c. va interpretato nel senso che la distanza di tre metri dalla soglia dalla quale si esercita la veduta opera non solo nella proiezione orizzontale, ma anche in quella verticale; ne consegue che, impregiudicata l'applicazione del disposto di cui all'art. 873 c.c. per intervenuta preclusione, la nuova costruzione deve essere ridotta per la parte eccedente, sia nella proiezione orizzontale che in quella verticale, il limite di tre metri dalla soglia di esercizio della veduta (Cassazione civile, sez. II, 11/07/2012, n. 11729).

 

Dunque, al proprietario del fondo gravato da una servitù di veduta è vietato costruire a meno di tre metri dal lato inferiore dell'apertura dalla quale si esercita la veduta, distanza che va rispettata sia nella sua proiezione orizzontale, sia in quella verticale.

 

Posto che nella disciplina legale dei "rapporti di vicinato" l'obbligo di osservare nelle costruzioni determinate distanze sussiste solo in relazione alle vedute, e non anche alle luci, la dizione "pareti finestrate" contenuta in un regolamento edilizio che si ispiri all'art. 9 d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 - il quale prescrive nelle sopraelevazioni la distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti - non potrebbe che riferirsi esclusivamente alle pareti munite di finestre qualificabili come "vedute", senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono finestre cosiddette "lucifere" (Cassazione civile, sez. II, 30/04/2012, n. 6604).

 

Comunque, la Corte di Cassazione, in tema di interpretazione dell'art. 907 c.c., ha costantemente affermato che "le vedute, implicando il diritto ad una zona di rispetto, che si estende per tre metri in direzione orizzontale della parte più esterna della veduta e per tre metri in verticale rispetto al piano corrispondente alla soglia della veduta medesima, comporta che ogni costruzione che venga a cadere in questa zona è illegale e va rimossa" (Cass. n. 4389 del 2009; Cass. n. 5390 del 1999; Cass. n. 15381 del 2000). Inoltre, "per effetto delle limitazioni previste dall'art. 907 c.c., a carico del fondo su cui si esercita una veduta, sia che le vedute siano state aperte jure servitutis, sia che vengano esercitate jure proprietatis, deve osservarsi un distacco di metri tre in linea orizzontale dalla veduta diretta, ed eventualmente anche dai lati della finestra da cui si esercita la veduta obliqua, e, in stretta correlazione strumentale con le limitazioni cui tendono i primi due commi, dell'art. 907 cit., deve osservarsi analogo distacco anche in senso verticale per una profondità di tre metri al di sotto della soglia della veduta" (Cass. n. n. 14652/2013).

 

Va sottolineato che, in materia di vedute ex art. 907 c.c. anche nell'ambito di un condominio o comunque dei proprietari di parte del medesimo fabbricato, è tutelabile l'esistenza e l'esercizio di una servitù di veduta a favore della singola porzione di proprietà e a carico di un'altra.

 

La distanza della costruzione dalla veduta deve essere, dunque, valutata in senso orizzontale, verticale e laterale.

 

La Cassazione, chiamata a pronunciarsi in merito, ha così disposto: «la distanza minima di tre metri che, ai sensi dell'art. 907 c.c., deve separare il fondo del titolare d'una servitù di veduta dalla costruzione realizzata dal proprietario del fondo servente, deve sussistere non solo tra la veduta e la parte di costruzione che le sta di fronte, ma anche tra la prima e la parte di costruzione che si trova lateralmente o al di sotto di essa» (Cass. 22 marzo 2012 n. 4608). Non solamente, quindi, quelle verticali ed orizzontali, com'è stato detto in passato (cfr. Cass. 5390/99) ma anche quelle laterali.

 

Un'ultima annotazione in materia di applicabilità delle norme di cui all'art. 907 c.c. in contesti condominiali. Sempre secondo la Cassazione, «le norme sulle distanze legali sono applicabili anche nei rapporti tra i condomini di un edificio quando siano compatibili con l'applicazione delle norme particolari relative alle cose comuni, ma in caso di contrasto prevale, quale diritto speciale, la disciplina che regola la comunione, nel consentire la più intensa utilizzazione dei beni comuni in funzione del godimento della proprietà esclusiva, purché il condomino non alteri la destinazione del bene e non ne impedisca l'altrui pari uso» (Cass. 25 ottobre 2011 n. 22092).

 

 

Il proprietario del singolo piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell'edificio e di opporsi alla costruzione di altro condomino (nella specie, un pergolato realizzato a copertura del terrazzo del rispettivo appartamento), che, direttamente o indirettamente, pregiudichi l'esercizio di tale suo diritto, senza che possano rilevare le esigenze di contemperamento con i diritti di proprietà ed alla riservatezza del vicino, avendo operato già l'art. 907 c.c. il bilanciamento tra l'interesse alla medesima riservatezza ed il valore sociale espresso dal diritto di veduta, in quanto luce ed aria assicurano l'igiene degli edifici e soddisfano bisogni elementari di chi li abita (Cassazione civile, sez. II, 16/01/2013, n. 955)

 

Precarietà della costruzione. La precarietà della costruzione va presunta dalla funzione assolta dal manufatto e non dalla struttura e dalla qualità dei materiali utilizzati. Pertanto, va esclusa la precarietà dell'opera ogni qual volta si tratti di costruzione destinata ad utilità prolungata.

 

Ai fini della necessità di una concessione edilizia si deve ritenere che vada esclusa la precarietà dell'opera ogni qualvolta si tratti di costruzione destinata ad utilità prolungata (Cons. Stato n. 1354/2008).

 

Si deve, dunque, ritenere che il manufatto costituito da una tettoia in plexiglas con struttura di pali, preordinata a soddisfare esigenze perduranti nel tempo, non possa qualificarsi come opera precaria.

 

In tema di violazione delle norme sulla distanza delle costruzioni dalle vedute, ai sensi dell'art. 907 c.c., per costruzione deve intendersi l'opera destinata per la sua funzione a permanere nel tempo, e, tuttavia, il carattere di precarietà della medesima non esclude la sua idoneità a costituire turbativa del possesso della veduta come in precedenza esercitata dal titolare del diritto (Cassazione civile, sez. II, 12/10/2007, n. 21501).

 

Insicurezza. E' facilmente intuibile che la presenza di pali potrebbe facilitare l'ingresso di malintenzionati nell'appartamento del piano superiore, per cui, almeno in via di prevenzione, dovrebbe evitarsi di offrire facile accesso agli estranei. Comunque, in caso di furto facilitato dalla presenza dei pali, risponde dei danni il proprietario degli stessi ai sensi dell'art. 2043 c.c.

 

Con riguardo al danno derivante per il furto consumato da persona introdottasi in un appartamento avvalendosi dei ponteggi installati per i lavori di riattazione dello stabile, deve essere affermata la responsabilità, ai sensi dell'art. 2043 c.c., dell'imprenditore che per tali lavori si avvale dei ponteggi ove, trascurando le più elementari norme di diligenza e di perizia, e così la doverosa adozione di cautele idonee ad impedire l'uso anomalo delle dette impalcature e violando, quindi, il principio del neminem laedere, abbia (colposamente) creato un agevole accesso ai ladri ponendo in essere le condizioni del verificarsi del danno.  (Tribunale Milano 31.05.2006).

 

Alterazione dell'estetica del condominio. Costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale, come tale vietata, non solo quella che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente sull'aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l'edificio. La relativa valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove non presenti vizi di motivazione (Cassazione civile, sez. II, 11/05/2011, n. 10350).

 

 

 

 

 

Conclusioni.

Immaginiamo che sia stata promossa una causa; immaginiamo anche che siamo giunti alla fine del processo (fase conclusiva), ritengo opportuno proporre la mia comparsa conclusionale che è la seguente.

 

 

Comparsa  conclusionale

Le parti sono proprietarie, nel Comune di Sacile, di due distinti appartamenti siti nella medesima palazzina: l'attore è proprietario dell'appartamento al piano primo, il convenuto è proprietario del sottostante immobile al piano terra.

Nel corso dell'anno 2012, il convenuto ha costruito in giardino un pergolato in legno composto da travi perpendicolari, rispetto all'abitazione dell'attore, e da quattro pali portanti, cementati nel terreno.

L'opera è stata dotata di pavimentazione.

Il presente giudizio mira ad ottenere la rimozione del pergolato dato che lo stesso non rispetta la distanza minima di tre metri dal confine, imposta dall'articolo 873 del codice civile.

L'opera è infatti eretta ad una distanza di mezzo metro dalla proprietà dell'attore.

Il pergolato è peraltro edificato in palese violazione dell'articolo 907 del codice civile dato che risulta costruito ad una distanza di mezzo metro rispetto alle vedute dell'attore (anziché ai tre previsti).

La questione è quindi di mero diritto.

Occorre quindi risalire alla definizione giurisprudenziale del concetto di "costruzione" dato che la stessa implica l'operatività o meno delle previsioni contenute negli articoli 873 e 907 del codice civile.

Preliminarmente occorre tuttavia chiarire una circostanza: l'esistenza di un'eventuale autorizzazione ad edificare, da parte del Comune, non pregiudica i diritti dei terzi i quali, ove lesi dalla costruzione realizzata senza il rispetto delle disposizioni sulle distanze, conservano il diritto ad ottenere la riduzione in pristino.

Lo stesso vale per le autorizzazioni ad edificare rilasciate, al singolo condomino, da parte delle assemblee condominiali le quali non possono pregiudicare i diritti dei terzi per fatti lesivi delle disposizioni imperative di legge.

Questo il pacifico insegnamento della Suprema Corte (Cass. Civile sez II 13 ottobre 2000 n. 13639).

Occorre ora, come detto poc'anzì, ricercare la definizione giurisprudenziale del termine "costruzione".

L'orientamento consolidato utilizza il concetto di "precarietà" per risalire a quello di costruzione.

Nel senso che è costruzione tutto ciò che non ha carattere precario (e su questo non ci piove).

Ma quando un'opera può definirsi precaria ?

A tal proposito, soccorre l'orientamento consolidato del Consiglio di Stato il quale, anche nella recente sentenza del 28.03.2008 la n. 1354, insegna che la precarietà della costruzione va accertata non dalla struttura e qualità dei materiali usati, bensì dalla funzione assolta dal manufatto nel senso che la precarietà dell'opera va esclusa quando si tratta di costruzione destinata a utilità prolungata.

L'utilità prolungata rappresenta quindi lo strumento lessicale che consente di identificare il concetto di costruzione.

E' costruzione tutto ciò che ha un'utilità prolungata.

Non a caso la decisione del Tribunale di Padova 22/11/2005: "un manufatto (box) dotato di ruote ma comunque poggiato a terra e quasi mai spostato, eretto a distanza inferiore da quella prevista dalle norme (tre metri) deve essere rimosso".

Ed ancora la decisione del Consiglio di Stato 27 giugno 2006 che impone la rimozione di una tettoia in eternit, posta a meno di tre metri dal confine e costruita per ricovero attrezzi e quindi per un'utilità prolungata.

Veniamo ora ad esaminare l'opera edificata dal convenuto alla luce della CTU rassegnata nel corso del giudizio:

"il pergolato, avente una superficie in pianta di mt. 3,04, x 2,65 e con altezza media all'estradosso della struttura portante del tetto di mt 2,40 è così realizzato:

-          struttura portante verticale costituita da n. 4 pilastri in legno da cm 8,5 x 8,05 ancorati, ciascuno, a terra ad un plinto prefabbricato, interamente interrato, in cls mediante una piastra a U con bullone ed in sommità a quattro travi in legno mediante piastre e bulloni.

-          Struttura secondaria del tetto costituita da n. 7 travetti in legno, a un interasse di cm. 50, fissati alla struttura portante orizzontale del tetto mediante piastre e bulloni.

-          Pavimento in quadrotti grigliati in legno appoggiati su un letto di sabbia delimitato, quest'ultimo da mattoncini completamente interrati in pietra di tufo su tre lati".

Dopo aver descritto il pergolato, il CTU esclude che lo stesso possa essere considerato costruzione in quanto inutilizzabile come abitazione o ambiente di lavoro.

In realtà noi sappiamo, come ricordato poc'anzì, che l'orientamento giurisprudenziale consolidato non identifica il concetto di costruzione con quello di abitabilità, bensì con quello di utilità prolungata.

E' costruzione tutto ciò che ha un'utilità prolungata.

Ora ci si chiede:

Il pergolato del convenuto ha un'utilità prolungata ?

E' destinato ad assolvere ad una funzione che dura nel tempo ?

La risposta è "lì da vedersi".

E' sin troppo ovvio che il convenuto intende servirsi del pergolato per una sua utilità prolungata.

Lo ha costruito, ancorato al muro, cementato per terra, bullonato, dotato di aiuole e persino piastrellato.

Si è opposto tenacemente alla richiesta di riduzione in pristino avanzata nel corso dell'odierno giudizio.

E tutto questo per quale ragione ?

"Servirsene prolungatamente".

Le ragioni dell'attore risultano quindi evidenti.

E' documentale, oltre che riconosciuto dallo stesso convenuto, che il pergolato del quale si chiede la rimozione è edificato ad una distanza inferiore rispetto a quella imposta dall'articolo 873 del codice civile.

E' documentale, oltre che riconosciuto, che il pergolato è edificato ad una distanza inferiore a quella imposta dall'articolo 907 del codice civile che implica il diritto ad una zona di rispetto che si estende per tre metri in direzione orizzontale dalla parte più esterna della veduta e per tre metri in verticale rispetto al piano corrispondente alla soglia medesima.

"Ogni costruzione che venga a ricadere in questa zona è illegale e deve essere rimossa: Cass. Civile 23/02/2009 n. 4389"

Ed ancora: in tema di violazione delle norme sulla distanza delle costruzioni dalla vedute, ai sensi dell'articolo 907 c.c, per costruzione deve intendersi l'opera destinata per la sua funzione a permanere nel tempo e tuttavia il carattere di precarietà della medesima non esclude la sua idoneità a costituire turbativa del possesso della veduta come in precedenza esercitata dal titolare del diritto" (Cass civile sex II 12 ottobre 2007 n. 21501)

Per quanto esposto, il sottoscritto avvocato chiede l'accoglimento delle seguenti

 

CONCLUSIONI

Accertare i fatti in premessa e pertanto condannare il convenuto a rimuovere il pergolato edificato nel giardino di proprietà dello stesso, sito in Sacile (PN) via Colombo 3, ripristinando lo "status quo ante", oltre che a risarcire all'attore i danni da valutarsi in via equitativa.

In ogni caso spese rifuse, come da nota.

Pordenone,      

 

 

 

 

 

GIURISPRUDENZA

 

 

 

 

Cons. Stato Sez. V, 28-03-2008, n. 1354

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul ricorso in appello n. 4081/2000 del 03/05/2000 , proposto dal COMUNE DI CASSANO MAGNAGO rappresentato e difeso dall'Avv. Liberto Losa con domicilio eletto in Roma, Viale Giulio Cesare N.14, presso l'avv. Enrico Romanell

 

 

contro

il sig. B.F. non costituitosi;

per la riforma

della sentenza del TAR LOMBARDIA - MILANO: Sezione II n. 4554/1999, resa tra le parti, concernente INGIUNZIONE DEMOLIZIONE TETTOIA;

Visto l'atto di appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 27 giugno 2006 il relatore Cons. Adolfo Metro;

Udito altresì, l'avvocato Pafundi per delega dell'avvocato Losa;

Svolgimento del processo

 

Con il ricorso di primo grado viene chiesto l'annullamento dell'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, avente ad oggetto una tettoia in eternit con struttura di pali e legno, e lo sgombero di manufatti e materiali edili abusivamente depositati sulle aree adiacenti.

Al riguardo, la sentenza ha affermato il carattere precario della tettoia, non necessitante, pertanto, di concessione edilizia e il carattere di "uso normale" delle aree di proprietà, che non darebbe luogo a trasformazione urbanistica.

Ha proposto appello il comune, che ha sostenuto l'inammissibilità del gravame per violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, travisamento dei fatti e carenza, erroneità ed illogicità della motivazione della sentenza, in relazione alla mancata specificazione di vizi dell'atto avente ad oggetto l'ingiunzione di sgombero dell'area, nonchè l'erronea interpretazione delle norme di legge, con riferimento alla qualificazione della tettoia.

La controparte intimata non si è costituita nel giudizio di appello.

Motivi della decisione

 

L'appello deve ritenersi fondato.

Il giudice di primo grado ha ritenuto che la tettoia, di mt. 5 per mt. 5,5 costruita per ricovero attrezzi e macchinari, potesse ritenersi struttura a carattere precario, non necessitante di concessione.

Tale decisione non è condivisibile in quanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, ai fini della concessione, la precarietà della costruzione va presunta dalla funzione assolta dal manufatto e non dalla struttura e dalla qualità dei materiali usati e comunque, la precarietà dell'opera va esclusa quando si tratti di costruzione destinata ad utilità prolungata.

Ne deriva che il manufatto de quo, progettato per proteggere un escavatore, risulta preordinato a soddisfare esigenze perduranti nel tempo, senza considerare che, anche sotto il profilo strutturale, l'opera, per la sua ampiezza, si configura come struttura necessitante di titolo concessorio.

E', infine, inammissibile, il motivo di censura proposto avverso l'occupazione di terreno con blocchetti manufatti vari ed accumuli di terra atteso che, come rilevato dall'appellante, non risultano evidenziati, nel ricorso di I grado, motivi di diritto avverso l'ingiunzione di ripristino.

In relazione a quanto esposto, l'appello va accolto, con conseguente reiezione del ricorso proposto in primo grado.

Nulla per le spese, non essendosi costituita la controparte intimata.

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quinta, definitivamente pronunciando sull'appello n. 4081/00, meglio specificato in epigrafe, lo accoglie e; per l'effetto, annulla la sentenza di primo grado; nulla per le spese, non essendosi costituita la controparte intimata.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso, in Roma, nella Camera di consiglio del 27 giugno 2006.

 

 

LUCI E VEDUTE Distanze delle costruzioni dalle vedute

Cassazione civile , sez. II, 30 gennaio 2008, n. 2209

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano


                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                  
                       SEZIONE SECONDA CIVILE                       
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           
Dott. CORONA    Rafaele                           -  Presidente   - 
Dott. COLARUSSO Vincenzo                     -  rel. Consigliere  - 
Dott. SCHETTINO Olindo                            -  Consigliere  - 
Dott. BUCCIANTE Ettore                            -  Consigliere  - 
Dott. FIORE     Francesco Paolo                   -  Consigliere  - 
ha pronunciato la seguente:                                         
                     sentenza                                        
sul ricorso proposto da:                                            
P.A.,           G.A., elettivamente  domiciliati  in                
ROMA  VIA  COLA DI RIENZO 212, presso lo Studio dell'avvocato  SERGIO
ARTMOTORS  -  FINSINIS SPINA, difesi dall'avvocato D'AMELIO  ROBERTO,
giusta delega in atti;                                              
                                                       - ricorrenti -
contro                                                              
D.B.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANCONA  20,           
presso  lo studio dell'avvocato ARNALDO VERGATO, difeso dall'avvocato
VIANTE MARIO, giusta delega in atti;                                
                                                 - controricorrente -
avverso  la   sentenza  n. 577/03 della Corte  d'Appello  di  CATANIA,
depositata il 07/06/03;                                      
udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del
20/11/07 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;                  
udito  il  P.M.  in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott.
SCARDACCIONE  Eduardo Vittorio che ha concluso  per  il  rigetto  del
ricorso.                                                             

 



Fatto

Con citazione del 6.10.1998 P.A. e G.A., proprietari di un appartamento nel condominio di (OMISSIS), convennero innanzi al Pretore di Mascalucia D.B.A., proprietario di un appartamento limitrofo, esponendo che costui aveva messo in opera una parete di alluminio e vetro all'estremità laterale del balcone prospiciente quello di essi attori impedendo l'esercizio di veduta diretta ed obliqua e che, in ogni caso, l'opera installata alterava il decoro architettonico del fabbricato. Chiedevano che il D.B. fosse condannato alla rimozione del manufatto.
Il convenuto resistette alla domanda che - dopo la soppressione dell'Ufficio di Pretura - venne rigettata dal Tribunale di Catania - Sezione Distaccata di Mascalucia.
Il gravame proposto dai soccombenti è stato rigettato dalla Corte di Appello di Catania con sentenza del 7 giugno 2003 sulla base delle seguenti considerazioni:
a) il manufatto non ledeva il dritto di veduta non essendo compromessi nè la inspectio nè la prospectio;
b) che neppure il passaggio della luce e dell'aria risultava impedito, data la modestia del manufatto e la sua trasparenza;
c) che il decoro architettonico del fabbricato non risultava alterato in quanto la paretina era conforme, per materiale e colore, alla maggior parte degli infissi e si integrava nel complesso edificato, la cui estetica complessiva era stata già alterata da altri fattori.
Avverso detta sentenza, notificata il 9.7.20043, P.A. e G.A. hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. D.B.A. resiste con controricorso.

Diritto

1. Col primo motivo si denunzia violazione dell'art. 907 c.c.. Se la inspectio e la prospectio non erano limitate, non poteva essere esclusa la limitazione di aria e luce, come semplicisticamente aveva ritenuto la Corte di Appello, senza considerare la vicinanza del manufatto del D.B. al balcone dei ricorrenti. Il motivo, alla luce dei principi che seguono, è infondato, 1.a. La "ratio" dell'art. 907 c.c. si ravvisa nell'esigenza di assicurare pienamente, al proprietario di un edificio che goda di una veduta, la "inspectio" e la "prospectio" che connotano il relativo diritto, onde la nozione di "fabbricare", ai fini del divieto previsto dalla disposizione citata, comprende l'edificazione non solo di costruzioni di muratura, ma anche di ogni altra opera in qualsiasi materiale e di qualsiasi forma, purchè dotata di stabilità e consistenza e tale cioè da ostacolare stabilmente l'esercizio della veduta (Cass. civ. Sez. 2 07.12.1994 n. 10500).
2.c. A tal fine l'accertamento e la valutazione della idoneità della costruzione ad ostacolare l'esercizio dell'"inspectio" e della "prospectio", con la modifica sostanziale della situazione di godimento in cui si esplica il potere riconosciuto al titolare di veduta, rientra nel tipico potere di apprezzamento discrezionale del fatto riservato al giudice di merito che, se sorretto da una motivazione congrua e adeguata non è censurabile in sede di legittimità (Cass. 16687/2003Cass. 5764/2004).
2.d. Nel caso di specie, la Corte di Appello ha compiuto l'accertamento e la valutazione della situazione di fatto quale risultava dalla documentazione in atti, ed ha conclusivamente affermato (ribadendo, peraltro, l'apprezzamento formulato dal primo giudice) che la semplice fissazione, qual è nella specie, della paretina vetrata non realizza una "fabbrica" idonea ad incidere negativamente sull'esercizio del diritto di veduta nè un ostacolo alla fruizione di aria e luce nella zona di rispetto. E tale valutazione concreta un giudizio di fatto che non è censurabile in questa sede di legittimità, apparendo congruamente ed adeguatamente motivata. La censura formulata al riguardo non enuclea alcun vizio logico della motivazione adottata dalla Corte d'appello ma oppone alle affermazioni di quel giudice la difforme valutazione dei ricorrenti. La Corte ha anche sottolineato che il ricorrenti non avevano fornito prova adeguata che il manufatto installato dal D. B. provochi menomazione di arie e luce e tale valutazione è censurata dai ricorrenti con apodittiche affermazioni contrarie.
2. Col secondo mezzo si denunzia vizio di motivazione sempre in ordine alla menomazione della veduta dei ricorrenti sul rilievo che il manufatto del D.B. è posto a distanza inferiore a quella prescritta dall'art. 907 c.c.. Il motivo non è fondato.
2.a. Avendo la Corte di appello a escluso che vi sia stata compromissione della inspectio e della prospectio, nonchè dell'ingresso di aria e luce, resta privo di ogni rilievo l'elemento della distanza tra il manufatto del D.B. ed il balcone dei ricorrenti, se il primo - secondo l'apprezzamento insindacabile e logicamente motivato del giudice di merito - non è idoneo, per sua struttura, ad incidere negativamente sull'esercizio del diritto di veduta.
3. Col terzo motivo si denunzia violazione dell'art. 1120 c.c. con riguardo all'alterazione del decoro architettonico.
La violazione di legge è denunziata in maniera assolutamente generica e senza tener conto della valutazione in concreto fatta dalla Corte di Appello, e, pertanto, il motivo è inammissibile.
4. Col quarto motivo si denunzia violazione dell'art. 91 c.p.c. sul rilievo che, non avendo la Corte di Appello riformato la sentenza di primo grado, non poteva modificarne la pronunzia di compensazione delle spese.
Il motivo è chiaramente infondato poichè tralascia di considerare che, sul capo della compensazione delle spese, il D.B., vittorioso nel merito (anche) in primo grado, aveva proposto appello incidentale, che è stato accolto dalla Corte di Appello, la quale ha regolato le spese, ponendo quelle di entrambi i gradi di giudizio a carico degli appellanti P.- G., secondo il principio della soccombenza, ond'è che nè il principio di cui all'art. 91 c.p.c. nè quello di devoluzione sono stati violati.
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti in solido alle spese, liquidate come nel dispositivo.

P.Q.M

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese, che liquida in complessivi Euro 1.100,00 (millecento), di cui 1.000,00 per onorario, oltre spese fisse, IVA, CAP ed altri accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2008



 

 

Tribunale Bari, 17 marzo 2009

TRIBUNALE DI BARI

- sezione di Acquaviva delle Fonti -

Il Giudice

letti  gli  atti  e  i  documenti  di  causa e sciogliendo la riserva

formulata all'udienza del 27.1.2009;

                               osserva

Con   ricorso  per  manutenzione  del  possesso  depositato  in  data

27.2.2007 i ricorrenti esponevano quanto segue:



"1. Che il sig. G. G. è comproprietario, unitamente alla moglie D. G. C., dell'unità immobiliare, sita al primo e secondo piano dell'edificio condominiale ubicato in Acquaviva delle Fonti alla Via Vincenzo Mastrorocco n. 95, angolo Via Monsignor Laera.

2. Che sottostante a detta unità immobiliare, precisamente al piano rialzato, vi è altro immobile di proprietà dei coniugi G. V. R. e D. L.

3. Che l'immobile di proprietà di questi ultimi è dotato di un'area antistante la loro proprietà, posta ad angolo su Via Monsignora Laera e Via Vincenzo Mastrorocco, sulla quale costoro, nell'aprile 2006, hanno realizzato una tettoia, fissandola in parte sul pavimento mediante staffe e viti metalliche ed in parte sul muro di confine con altra proprietà.

4. Che detta tettoia, infissa sul pavimento, costituendo costruzione in senso tecnico, dista a meno di mt. 3,00 dalla soletta del balcone di proprietà dei coniugi G.-D. G.

5. Che la realizzazione di tale manufatto ha, per un verso, ridotto il diritto di affaccio e di veduta dal balcone della proprietà dei ricorrenti, per l'altro, ha deturpato sensibilmente il decoro architettonico e l'aspetto armonico della facciata dell'intero stabile condominiale, creando un grave deprezzamento dello stesso.

6. Che i coniugi G.-D. hanno, altresì, realizzato nell'ottobre del 2006 nel cortile interno di loro esclusiva proprietà, sottostante l'unità abitativa dei coniugi G.-D. G., altra tettoia sempre infissa sul pavimento mediante staffe e viti metalliche a distanza di pochi centimetri dalla soletta del balcone interno di proprietà dei ricorrenti.

7. Che quest'ultima tettoia si erge oltre un metro dal balcone di proprietà dei ricorrenti, impedendo a quest'ultimi di poter esercitare la servitù di veduta, di affaccio e di stillicidio, sul cortile interno, già costituite mercè atto di compravendita del 18/11/2004.

8. Che, pertanto, entrambi i manufatti realizzati dai resistenti limitano la veduta in appiombo sul fondo sottostante, di esclusiva proprietà del coniugi G.-D.; violano la distanza legale dalle vedute preesistenti dell'immobile di proprietà dei ricorrenti; aumentano i rischi di intrusione da parte di terzi, consentendo un comodo strumento per introdursi nella proprietà dei coniugi G.-D. G.

9. Che quest'ultimi intendono, pertanto, tutelare in via manutentiva, il possesso vantato, invocando il rispetto della distanza legale fra il proprio immobile e le costruzioni recentemente realizzate dai coniugi G. V. R. e D. L.

10. Che l'immobile di proprietà dei ricorrenti, a causa di tali manufatti, ha subito un deprezzamento estetico ed economico, tutelabile, sempre in via manutentiva, nonché un aumento sensibile di rischi per eventuali furti.

11. Che i tentativi esperiti dai ricorrenti onde addivenire, anche in virtù dei vincoli di parentela che li legano ai coniugi G.-D., ad una soluzione bonaria, sono rimasti infruttuosi, essendosi infranti contro l'ostinato quanto ingiustificato rifiuto di entrambi i resistenti.

12. Che, pertanto, non può dubitarsi che gli atti perpetrati dai coniugi G.-D. costituiscono atti di molestia e di turbativa del legittimo possesso vantato da parte dei ricorrenti."

Concludevano, quindi, chiedendo al giudice di ordinare ai sig.ri G. V. R. e D. L., recidenti in Acquaviva delle Fonti alla Via Vincenzo Mastrorocco n. 97, la cessazione delle molestie e delle turbative descritte, adottando gli opportuni provvedimenti affinché venisse ripristinato la situazione quo ante dello stato dei luoghi, con condanna degli stessi al risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti

Si costitutiva in giudizio il sig. D. L. chiedendo il rigetto del ricorso: adduceva che non era stato leso alcun diritto dei ricorrenti di avere aria e luce né il loro diritto di veduta, che le opere denunciate non avevano le caratteristiche di costruzioni in senso tecnico (e come tali non erano sottoposte alla previsione dell'art. 907 c.c.), che le opere erano legittimo rimedio predisposto a protezione della proprietà del resistente e, in particolare quanto alla tettoia posta sull'area antistante l'edificio su via Monsignor Laera ang. Via V. Mastrorocco, che la stessa non era appoggiata al muro ove si affaccia il balcone dei ricorrenti ma ad altro muro di sua proprietà delimitante la suddetta area.

Nel corso del procedimento i ricorrenti rinunciavano alla domanda proposta contro la G. V. R. ed la causa era istruita con CTU. Inoltre la tettoia realizzata nel cortile interno di esclusiva proprietà del convenuto veniva eliminata con realizzazione, in altro punto del cortile, di un vano tecnico in muratura.

Va subito detto, in apertura di disamina, che la materia del contendere relativa alla tettoia in lamiera e ferro realizzata dal resistente nel cortile interno è cessata a seguito della sua rimozione, avvenuta spontaneamente nel corso del presente procedimento possessorio. Peraltro tutte le questioni, pur diffusamente affrontate dalle parti nei propri atti, in ordine al vano tecnico realizzato dal resistente nel cortile interno non possono essere oggetto di esame da parte di questo giudicante in quanto si tratta di manufatto in calce e mattoni che non era oggetto della domanda così come originariamente proposta e che, per le sue caratteristiche tecniche e la sua diversa allocazione, non può neanche ritenersi abbia sostituito e preso il posto dell'opera originariamente denunciata: si tratta in buon sostanza di un'opera del tutto nuova e diversa da quella oggetto di domanda che andava impugnata, sotto il profilo possessorio, con altro apposito ed autonomo ricorso.

In punto di fatto è certo, in base alla documentazione in atti ed all'esito della CTU per Ing. A. C.-S., che il resistente ha realizzato una tettoia posta nel giardino antistante il suo appartamento a piano rialzato sito nell'edificio condominiale posto in Acquaviva delle Fonti in angolo tra via Mons. Laera e via V. Mastrorocco civico n. 97, è una tettoia metallica di protezione del parcheggio costituita con lamiera sorretta da struttura metallica tralicciata orizzontale che scarica il proprio peso a pavimento tramite quattro pilastrini metallici anch'essi tralicciati vincolati a pavimento a mezzo di piatti bullonati alla soletta cementizia di base e da angolari ad elle bullonati e cementati alla muratura perimetrale lato nord; la struttura ha andamento inclinato o a spiovente da nord verso sud; la stessa, per quanto qui interessa, si attesta sul lato nord -che è il lato lungo della struttura a pianta rettangolare- su un muro esterno di altro edificio confinante mentre sul lato ovest rasenta la ringhiera del balcone al primo piano dei ricorrenti e dista dall'estradosso della soletta del detto balcone nel punto più lontano m. 2,16 e nel punto più vicino m. 1,95 (v. CTP Ing. C., misure che sostanzialmente coincidono con quelle indicate congiuntamente dagli avvocati nel verbale di sopralluogo da loro effettuato in data 26.1.2009).

Non vi è dubbio che tale manufatto abbia il carattere di costruzione, atteso che per costruzione non deve intendersi soltanto il manufatto in calce e mattoni ma qualsiasi opera che si elevi stabilmente dal suolo ed ostacoli l'esercizio della veduta e che, per le caratteristiche tecniche di realizzazione, la tettoia in esame è destinata evidentemente ad una installazione stabile e duratura con perdurante modifica dello stato dei luoghi ed ostacola la veduta così come era precedentemente esercitata (peraltro essa è stata oggetto di DIA in sanatoria presentata poco prima della introduzione del presente giudizio).

Ciò posto, occorre ricordare che a mente dell'art. 907 c.c., norma che regola la fattispecie de quo, il proprietario del fondo vicino non può fabbricare a distanza minore di tre metri dalle vedute dirette legittimamente esercitate (iure proprietatis o iure servitutis) dal confinante verso il suo fondo; la norma precisa inoltre che tale distanza deve essere calcolata ex art. 905 c.c. (comma 1), che la regola vale anche per le vedute che siano contemporaneamente dirette e oblique (comma 2) e che deve essere rispettata anche se si vuole costruire in appoggio al muro in cui vi è la veduta "nel qual caso" la nuova costruzione "deve arrestarsi almeno tre metri sotto la soglia" (comma 3). In criteri di calcolo delle distanze di cui all'art. 905 c.c. prevedono che se si tratta di veduta diretta la distanza va misurata dalla faccia esteriore del muro in cui essa si apre e la linea esteriore del nuovo manufatto, se si tratta di balcone o altri sporti dalla linea esteriore di tali opere e quella del nuovo manufatto.

In giurisprudenza è stato chiarito che, nel caso in cui la nuova costruzione eretta sotto la veduta non sia realizzata in appoggio al muro in cui essa è già stata aperta, non si applica la previsione di cui al terzo comma dell'art. 907 c.c., che si riferisce in modo espresso inequivoco e tassativo alla sola ipotesi di costruzione realizzata in appoggio, ma quella di cui al primo comma del medesimo art. 907 c.c. per cui tale nuova costruzione deve rispettare dalla veduta la distanza di tre metri in linea orizzontale misurata a norma dell'art. 905 cod. civ. senza che abbia rilievo il fatto che la nuova fabbrica raggiunga o superi in altezza il livello della veduta stessa (atteso che la veduta non assicura i soli benefici dell'aria e della luce ma anche la facoltà di "inspicere" e "prospicere" in "alienum" ossia di avere la completa e piena visione del fondo altrui); è stato però anche precisato, interpretando il primo comma alla luce del terzo, che la distanza di tre metri in linea orizzontale non va rispettata sempre e in ogni caso ma solo ove la nuova opera si spinga in verticale oltre i tre metri al di sotto della soglia della veduta (v. Cass. 23.10.1991 n. 11217).

Applicando i suddetti principi al caso qui in esame emerge con tutta chiarezza come la tettoia realizzata dal resistente non rispetti la distanza di legge dal balcone dei ricorrenti: ed infatti essa non è costruita a distanza di almeno tre metri orizzontali dal balcone ma è rasente allo sporto, né si trova a più di tre metri al di sotto della sua soglia bensì a circa 2 metri.

Neppure rileva disquisire se la veduta subisca o meno in concreto un pregiudizio o se vi sia stata una limitazione di aria e luce, atteso che le distanze sono imposte dal codice in base ad una valutazione astratta del legislatore e vanno comunque rispettate.

La domanda va, pertanto, accolta con ordine al D. di cessare ogni molestia a mezzo della rimozione del manufatto da lui realizzato da effettuarsi entro 10 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.

Nulla deve dirsi sulla richiesta di risarcimento del danno formulata dai ricorrenti che, per sua natura, sfugge alla fase inibitoria mentre la instaurazione della fase di merito, a seguito della recente novella del 2005, è rimessa alla scelta delle parti.

Le spese del presente procedimento vanno poste a carico della parte soccombente e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

il Giudice unico del Tribunale di Bari -sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti-, a definizione della fase sommaria, così provvede:

1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla tettoia realizzata dal resistente nel cortile interno;

2) ordina al resistente D. L. di cessare ogni molestia della veduta di cui sul fronte strada gode l'unità immobiliare al primo piano di proprietà dei coniugi G. G. e D. G. C., sita nell'edificio condominiale ubicato in Acquaviva delle Fonti alla Via Vincenzo Mastrorocco n. 95 angolo Via Monsignor Laera, a mezzo della rimozione della tettoia da lui realizzata nell'area antistante la sua unità immobiliare, posta nel medesimo condominio e sottostante rispetto a quella dei ricorrenti, rimozione da effettuarsi a propria cura e spese entro 10 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;

3) autorizza sin d'ora i ricorrenti, in caso di inosservanza, ad eseguire a proprie spese e salvo rivalsa il ripristino avvalendosi di maestranze di propria fiducia e con il ministero dell'Ufficiale Giudiziario di questa sezione distaccata nonchè l'ausilio, ove necessario, della Forza Pubblica;

4) condanna D. L. alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti che liquida in euro 491,58 per spese vive, euro 1067,00 per diritti ed euro 1200,00 per onorari, oltre accessori di tariffa, tributari e previdenziali.

Si comunichi.

Acquaviva delle Fonti, 17 marzo 2009

Giudice Sergio Cassano

Codice Civile (1942) art. 907 comma 3 

 

 

Ai sensi dell'art. 907 c.c., il proprietario del fondo dominante gode di una zona di rispetto di tre metri sia in linea orizzontale che verticale dalla veduta: l'installazione delle persiane con un raggio d'apertura inferiore a suddetta distanza, lascia completamente inalterati i limiti della "inspectio" e della "prospectio" sul fondo dell'attore, sicché il contenuto essenziale del diritto di servitù non risulta ampliato, e non viene dunque aggravata la condizione del fondo servente.

Tribunale Arezzo, 14 maggio 2009

 

 

 

Cassazione civile , sez. II, 12 ottobre 2007, n. 21501

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano


                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                  
                       SEZIONE SECONDA CIVILE                       
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           
Dott. VELLA      Antonio                          -  Presidente   - 
Dott. MENSITIERI Alfredo                          -  Consigliere  - 
Dott. SCHETTINO  Olindo                           -  Consigliere  - 
Dott. MALZONE    Ennio                       -  rel. Consigliere  - 
Dott. SCHERILLO  Giovanna                         -  Consigliere  - 
ha pronunciato la seguente:                                         
                     sentenza                                        
sul ricorso proposto da:                                            
B.E.P., elettivamente  domiciliata  in  ROMA                        
CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 77, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO
GUGLIOTTA,  difesa  dall'avvocato RUGGERI ANGELA,  giusta  delega  in
atti;                                                               
                                                       - ricorrente -
contro                                                               
C.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ENRICO FERMI            
128, presso lo studio PAGANO-MUSCIANISI, difeso dagli avvocati PAGANO
PIETRO, LUIGI PAGANO, giusta delega in atti;                        
                                                 - controricorrente -
avverso la  sentenza n. 452 del 2002 della Corte d'Appello di MESSINA,
depositata il 30/09/02;                                      
udita  la  relazione  della causa svolta nella Pubblica  udienza  del
11/07/07 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;                       
udito  l'Avvocato GUGLIOTTA Antonio, con delega depositata in udienza
dell'Avvocato  RUGGERI  Angela, difensore  della  ricorrente  che  ha
chiesto accoglimento del ricorso;                                    
udito  l'Avvocato  PAGANO  Luigi, difensore  del  resistente  che  ha
chiesto rigetto del ricorso;                                        
udito  il  P.M.  in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott.
UCCELLA Fulvio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.  



Fatto

Con ricorso depositato il 13.7.2000 C.P.,proprietario e possessore di un fabbricato in (OMISSIS) provvisto di ampia veranda con affaccio sul lungomare, esponendo che B.E.P. aveva realizzato, a ridosso del muro di piano terra, un manufatto per la vendita di alimenti e bevande, che giungeva in altezza sino alla ringhiera della veranda del primo piano, impedendogli la veduta sul demanio marittimo, chiedeva la reintegra in possesso della servitù di venduta mediante demolizione o arretramento a distanza legale del manufatto. Costituitosi il contraddittorio,la resistente controdeduceva di avere eseguito l'opera a seguito di regolare concessione della Capitaneria di Porto e del Comune.
Con sentenza 17.8.2000 il Tribunale di Taormina, in composizione monocratica, rigettava il ricorso e compensava le spese.
La Corte di Appello di Messina con sentenza n. 452 del 2002, depositata il 30.9.02, in riforma della sentenza impugnata dal C., rilevato che il manufatto era stato rimosso, dichiarava cessata la materia del contendere e, decidendo sulle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza virtuale, condannava l'appellata alle spese dei due gradi di giudizio.
Per la cassazione della decisione ricorre la B. esponendo due motivi, cui resiste l'intimato con controricorso.

Diritto

Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 907 c.c. e per difetto di motivazione, per avere nonostante la carenza assoluta di prove sulla eventuale violazione delle distanze, dichiarata cessata la materia del contendere e ritenuto violate le norme sulle distanze fra costruzioni, malgrado il carattere di precarietà del manufatto realizzato dalla B..
Si sostiene che se la ratio dell'art. 907 c.c. è intesa a preservare l'esercizio delle vedute da ogni eventuale ostacolo con carattere di stabilità anche vero che le opere realizzate debbono avere il carattere della stabilità e della consistenza, in modo tale da ostacolare stabilmente l'esercizio della veduta (tra le altre, Cass. n. 12097 del 1995), ipotesi non ricorribile nel caso in questione, trattandosi di un gazebo "con struttura amovibile e precaria che viene rimossa con estrema facilità al termine della stagione balneare"; in ogni caso, non ci sarebbe alcuna violazione della presunta servitù di veduta, per l'esistenza di una pensilina posta a base della ringhiera della veranda dell'intimato, in quanto la medesima si proiettava di circa un metro verso il realizzato chiosco, in maniera da non consentire l'inspectio, presupposto necessario della servitù di veduta; inoltre, nessuna servitù di veduta potrebbe acquistarsi su un bene demaniale se non in forza di un provvedimento amministrativo.
Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. e art. 92 c.p.c., commi 2 e 3 e difetto di motivazione nel punto in cui ha dichiarato cessata la materia del contendere sul presupposto che il manufatto, secondo le risultanze della c.t.u., sarebbe stato rimosso.
Si sostiene che la formula adottata presuppone che le parti abbiano dato atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale e avanzato conformi conclusioni, dovendosi escludere che il giudice, extra petita, possa dichiarare cessata la materia del contendere: nel caso di specie il C. in comparsa conclusionale aveva affermato di non aderire alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere e aveva chiesto l'accoglimento dei motivi di gravame e la condanna dell'appellata alle spese di giudizio.
Il ricorso è infondato in entrambe le sue articolazioni.
Vale premettere che la ratio dell'art. 907 c.c. mira a tutelare il diritto di veduta iure servitutis e iure proprietaris e sia che si eserciti su suolo privato sia su spazi pubblici, tant'è che l'atto di concessione della P.A. implica la riserva di compatibilità con i diritti dei privati. Gli elementi di prova a disposizione (ammissione della B., ripetute anche in ricorso, caratteristiche della veranda del C. come rilevate anche dal c.t.u., fotografie riproducenti la situazione di fatto a seguito dell'appoggio del manufatto della B. al muro sottostante alla veranda del C.) hanno consentito alla Corte di merito di ritenere che il manufatto realizzato dalla B. era appoggiato al muro del C. e, in altezza, arrivava sino alla pensilina di coronamento della veranda.
Vero è che, secondo la giurisprudenza corrente, per costruzione deve intendersi l'opera destinata per la sua funzione a permanere nel tempo; tuttavia, il carattere di precarietà della medesima non esclude la sua idoneità a costituire turbativa del possesso della veduta come in precedenza esercitata dal titolare del diritto (Cass. n. 2260 del 1993n. 12489/1995).
Primo compito del giudice nell'assumere la decisione è quello di rilevare le questioni in fatto e in diritto di carattere pregiudiziale, come tali rilevabili anche d'ufficio. Rientrano tra queste quei fatti che hanno fatto venir meno la ragione del contendere e, quindi l'interesse delle parti a continuare la lite.
Ben vero la declaratoria della cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla giurisprudenza la quale si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini l'interesse delle parti ad ottenere un provvedimento giurisdizionale utile alla definizione della controversia.
Nel caso in esame, ad opporsi all'applicazione di tale formula di definizione del processo è stato lo stesso attore - appellante, ma con l'inversione dei ruoli nel giudizio di cassazione l'attore - attuale intimato ha fatto acquiescenza alla decisione adottata, mentre la convenuta - attuale ricorrente,dopo avere dichiarato di avere rimosso il chiosco in questione e chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, pone a base del dedotto motivo di nullità un fatto di cui avrebbe dovuto dolersi la controparte.
Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del presente giudizio.

P.Q.M

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 600,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre spese generali ed oneri accessori.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2007 

Codice Civile (1942) art. 905
Codice Civile (1942) art. 907

 




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