Cassazione: " rientrano nel concetto civilistico di "costruzione" le parti che sono destinate ad estendere ed ampliare la consistenza del fabbricato." E' quanto a chiarisce la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 2094/2014.

La vicenda giudiziaria ha avuto inizio con una denuncia di nuova opera, diretta a far cessare i lavori di costruzione di un manufatto che si trovava a distanza di mt. 4 dal confine anziché alla distanza di mt. 5 imposta dal regolamento edilizio del Comune.

Gli istanti ottenuto il provvedimento cautelare iniziavano il giudizio di merito chiedendo la condanna dei confinanti ad arretrare alla distanza di mt. 5 dal confine.  Il Tribunale aveva poi condannato i convenuti a demolire la porzione di fabbricato fino a ricondurla alla distanza di mt. 5.

Secondo il Tribunale quel manufatto, essendo munito di un piano di calpestio e di una copertura sovrastante, non poteva essere considerato irrilevante ai fini del calcolo delle distanze essendo stabilmente incorporato nell'immobile.

La Corte di Appello Confermava il provvedimento del giudice di primo grado osservando che "se è corretto il principio che rimette alle determinazioni dello strumento urbanistico non solo le prescrizioni sulle distanze, bensì anche l'indicazione delle opere edilizie che ad esse soggiacciono, tuttavia, nel caso di specie a torto gli appellanti pretendevano di ricondurre le opere da essi eseguite al dettato dell'art. 101 del regolamento edilizio, che esclude dalla superficie coperta e perciò dal calcolo delle distanze gli aggetti senza sovrastanti corpi chiusi". 

Il caso finiva quindi dinanzi alla Cassazione che con Sentenza del 30 gennaio 2014 n. 2094, ha rigettato il ricorso ricordando che "in tema di distanze legali fra edifici, mentre non sono a tal fine computabili le sporgenze estreme del fabbricato che abbiano funzione meramente ornamentale, di rifinitura od accessoria di limitata entità, come la mensole, le lesene, i cornicioni, le grondaie e simili, rientrano nel concetto civilistico di "costruzione" le parti dell'edificio, quali scale, terrazze e corpi avanzati (c.d. "aggettanti") che [...] sono destinate ad estendere ed ampliare la consistenza del fabbricato.

D'altra parte - spiega la Corte -  agli effetti di cui all'art. 873 codice civile, la nozione di costruzione, che è stabilita dalla legge statale, deve essere unica e non può essere derogata, sia pure al limitato fine del computo delle distanze, dalla normativa secondaria, giacché il rinvio contenuto nella seconda parte dell'art.873 codice civile è limitato alla sola facoltà per i regolamenti locali di stabilire una distanza maggiore (tra edifici o dal confine) rispetto a quella codicistica (v. Cass., sent. n. 1556 del 2005).

Nella specie i giudici di merito avevano correttamente evidenziato che il manufatto in questione non poteva costituire un "aggetto" sottratto alla disciplina in materia di distanze proprio perché munito di un piano di calpestio, di un parapetto in muratura e di una stabile copertura sovrastante. In questo modo si era quindi creato un volume a una distanza inferiore ai 5 metri.




Cassazione n. 2094/2014
Dott. Emanuele Mascolo
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