di Paolo M. Storani - (Parte prima) Con l'espressione testimonianza de relato si intende la deposizione di soggetti che hanno soltanto una conoscenza indiretta del fatto su cui verte la controversia.
Ma qual è la rilevanza probatoria e la significatività di tali deposizioni, delle quali una, in particolare, ha una valenza praticamente pari a zero?
In primo luogo, dobbiamo effettuare una partizione in due sotto-categorie: da un lato, i testi de relato e, dall'altro, quelli de relato actoris o de relato partium.
Tribunale Padova - sentenza del 24.X.2013 ci dà un grande aiuto nell'opera di conoscenza di un termine tecnico invalso nella prassi delle aule dei Palazzi di Giustizia.
"Va fatto necessariamente richiamo al principio di diritto affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione per cui (v. Cass. n. 8358 del 2007 e, da ultimo, Cass. n. 313 del 2011), in tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, occorre distinguere i testimoni 'de relato partium' e quelli 'de relato' in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio o ha resistito ad esso, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa; gli altri testi, quelli 'de relato' in genere, depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata, perché indiretta, e può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice solo nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità" - così Cass., Sez. II, 26 aprile 2012, n. 6519.
Ma secondo altre decisioni la deposizione del testimone de relato actoris o partium, pure se priva di valore intrinseco, neppure indiziario se considerata di per sé, può tuttavia offrire al giudice di merito utili elementi di convincimento.
La tematica è avvincente e sopratutto nevralgica: continueremo a parlarne domani, se Vi va.
(fine prima parte, il 28 gennaio 2014 la seconda)

Vedi: TESTIMONIANZA DE RELATO: come si coordina con la specificità imposta dall'art. 244 c.p.c. (PARTE SECONDA) - Cass. 6519/2012 

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