di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 586 del 14 Gennaio 2014. La domanda diretta ad accertare la dipendenza da causa di servizio - ipotesi diversa rispetto a quella della domanda formulata al fine di ottenere equo indennizzo - del danno subito dal lavoratore è sottoposta, ex dpr 461/2001 ("semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermita' da causa di servizio") al termine di sei mesi, decorrente, se noto, dal momento in cui si verifica l'evento mentre, se non immediatamente individuabile, da quando il lesionato ha avuto conoscenza dell'infermità, della lesione o dell'aggravamento delle proprie condizioni cliniche.

La circostanza per cui la domanda possa essere presentata in un secondo momento - pur sempre nel limite dei sei mesi dalla scoperta - va valutata caso per caso, a discrezione del giudice del merito. Nel caso in oggetto la domanda di accertamento a seguito di infortunio subito da un dipendente pubblico viene rigettata poiché proposta fuori dai termini di legge. Il lavoratore impugna così il provvedimento, sino a ricorrere in Cassazione. E' tuttavia stato subito chiaro come dall'incidente automobilistico siano derivati, per il ricorrente, gravi danni, tra cui rotture ossee, asportazione di organi e trauma cranico. "E' evidente che in tali obiettività traumatiche, immediatamente derivate dal sinistro, il ricorrente non poteva che essere edotto sin dal momento dell'incidente, non dovendosi in questa fase prodromica (…) discettare della gravità dei postumi ma solo della sussistenza delle lesioni". In situazioni come queste è impossibile operare una lettura estensiva o fornire un'interpretazione della norma che non sia strettamente letterale.

Quando le circostanze di fatto sono palesi, al giudice non resta che rigettare la domanda; cosa che è accaduta anche ad opera della Suprema Corte.


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