Cassazione: nulla può giustificare la violenza sulla moglie
Avv. Barbara Pirelli |

Cassazione: nulla può giustificare la violenza sulla moglie

Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto
E-mail: barbara.pirelli@gmail.com
"La violenza è l'ultima risorsa degli incapaci" scriveva Isaac Asimov, ed è su questo che dovrebbero riflettere i tanti mariti che nelle dinamiche relazionali con la moglie non sanno usare altro linguaggio che quello della violenza fisica e verbale.
Ma ora è arrivato un nuovo giro di vite dalla Corte di Cassazione che ha ricordato (sentenza 45585 del 12 novembre 2013) che nulla può mai giustificare atti di violenza contro la moglie. neppure il fatto che la donna gestisca la famiglia con incuria e sciatteria rivelandosi inadeguata nel ruolo genitoriale.

La corte d'appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Bergamo, aveva assolto un marito violento dal reato di danneggiamento ed aveva ridotto la pena precedentemente inflitta in primo grado condannandolo per le residue accuse.
Il caso è poi finito dinanzi alla suprema Corte che nella sentenza evidenzia come l'uomo fosse comunque responsabile per il reato di maltrattamenti in danno della moglie e che non potessero esserci giustificazioni di alcun genere. In particolare la violenza non poteva trovare giustificazione nel fatto che la donna fosse inadeguata e sciatta nel ruolo genitoriale.
L'uomo aveva tentato di giustificarsi facendo notare che anche una consulenza tecnica d'ufficio aveva confermato questa inadeguatezza della donna al punto che i figli erano stati assegnati al padre.
Insomma un ulteriore tassello che dovremmo augurarci possa servire prima o poi a porre fine ai numerosi episodi di violenza nell'ambito delle coppie e a far comprendere che, come scriveva Benedetto Croce "La violenza non è forza ma debolezza".

Scarica il testo della sentenza 45585 del 12 novembre 2013

Corte di Cassazione - sentenza 45585 del 12 novembre 2013

- omissis -

Fatto
1. B.N. ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza 21 giugno 2012 della Corte di appello di Brescia, la quale, in parziale riforma della sentenza 4 luglio 2011 del Tribunale di Bergamo, lo ha assolto dal reato di danneggiamento riducendo la pena, per le residue accuse, ad anni uno, mesi due, giorni venti di reclusione con conferma nel resto.
2. Con un unico motivo di impugnazione viene dedotto vizio di motivazione sotto il profilo che la decisione di responsabilità si sarebbe fondata esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, G.A., smentite dalle diverse asserzioni dei testi escussi, tra cui la madre della G. ( L.L.), le cognate ( M.S. e A.E.). In particolare, quanto all'episodio del coltello, esso era sì impugnato dal ricorrente ma solo perchè lui stava preparandosi da mangiare, ed occorre considerare che il Tribunale civile a seguito di consulenza tecnica sulla donna ha assegnato i figli al B. in relazione ad una serie di circostanze che deponevano per l'incuria e la sciatteria con cui la G. gestiva il menage familiare ed accudiva alle esigenze primarie dei figli.
3. l'impugnazione risulta inammissibile.
Nella vicenda, ci si trova di fronte a due sentenze, di primo e secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che si salda perfettamente con quella precedente, sì da costituire un unico complessivo corpo argomentativo, privo di lacune, considerato che la sentenza impugnata, ha dato comunque congrua e ragionevole giustificazione del finale giudizio di colpevolezza.
Ne consegue che l'esito del giudizio di responsabilità, così ottenuto ed argomentato, non può essere invalidato dalle prospettazioni alternative del ricorrente le quali si risolvono nel delineare una "mirata rilettura" di quegli elementi di fatto che sono stati posti a fondamento della decisione, nonchè nella autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perchè maggiormente plausibili, oppure perchè assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta si è in concreto esplicata.
4. Inoltre, le critiche sull'attendibilità intrinseca ed estrinseca della G. ignorano e non si confrontano con le ragionevoli e corrette giustificazioni offerte dalla decisione impugnata e si risolvono in una non consentita richiesta di rivalutazione dei dati probatori.
Da ultimo va osservato che la prospettata "inadeguatezza del ruolo genitoriale della donna" mai e in nessun caso avrebbe potuto giustificare il maltrattamento ad opera del marito, cui non può competere alcun intervento in funzione di un inammissibile "jus corrigendi", il quale, comunque, non da alcuna legittimità ad azioni e condotto caratterizzate come nella specie, da violenza. Da ciò l'inammissibilità del ricorso.
Alla decisa inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in Euro 1000,00 (mille).

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2013


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