
di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 28485 del 19 Dicembre 2013. Locatore e conduttore, in base alla disciplina generale prevista dalla legge 392/1978 in materia di locazione di immobili ad uso diverso dall'abitativo, sono sottoposti a regole precise, le quali sono state introdotte nel nostro ordinamento al fine di tutelare la parte debole del contratto
Secondo la Cassazione "l'obbligo in capo al locatore, che abbia ricevuto la riconsegna dell'immobile e non lo abbia adibito, entro sei mesi, all'uso in vista del quale ne aveva ottenuto la disponibilità, di risarcire il danno al conduttore ha una duplice natura, risarcitoria e sanzionatoria, che si riverbera sui criteri di quantificazione del danno: il contemperamento tra il fine sanzionatorio (…) e quello propriamente risarcitorio può ritenersi realizzato mediante la presunzione di sussistenza del danno comunque connesso all'anticipata restituzione dell'immobile, che il giudice è chiamato a liquidare equitativamente sulla base delle caratteristiche del caso concreto in difetto di prova della sua precisa entità da parte del conduttore e salva la possibilità per il locatore di superare la presunzione suddetta provando l'assenza di conseguenze pregiudizievoli per il conduttore".
Una vera e propria presunzione a carico della locatrice, la quale, dagli elementi prodotti in corso di causa, non è stata in grado di superare. La sentenza del giudice d'appello, limitatamente a tale motivo, è quindi cassata con rinvio, dovendo il medesimo giudice - in diversa composizione - indagare circa il danno effettivo subito dalla conduttrice e adeguare la propria pronuncia al principio di diritto espresso dalla Suprema Corte.