di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 25912 del 19 Novembre 2013. Interessante pronuncia della Suprema Corte in tema di liquidabilità del danno in via equitativa ex art. 1226 codice civile, quale "strumento di equo contemperamento degli interessi delle parti, nei casi dubbi". Riprendendo proprio granitico orientamento, la Cassazione, nel caso di specie - perdita di dati professionali a seguito di colposo intervento informatico ad opera di società specializzata - individua due elementi imprescindibili affinchè il giudice possa procedere a tale valutazione.

In primo luogo, occorre che il danno sia ritenuto risarcibile: la modalità di liquidazione del danno in oggetto non può intervenire per sopperire una lacuna probatoria della parte danneggiata (in concreto, il cliente danneggiato non avrebbe dimostrato né l'effettiva perdita di dati, né avrebbe richiesto, nel merito, una stima economica del danno subito) ma deve essere preliminarmente verificata "l'ontologica esistenza d'un danno risarcibile, prova il cui onere ricade sul danneggiato, e che non può essere assolto semplicemente dimostrando che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si dimostri altresì che questa fosse suscettibile di valutazione economica". In secondo luogo, occorre che non sia possibile - e non, soltanto, difficoltoso - dare una stima oggettiva al bene danneggiato, non essendo lo stesso, per sua natura, suscettibile di valutazione economica; oltre al caso oggetto del presente articolo, esempio importante è anche la liquidazione in via equitativa del c.d. danno esistenziale

in caso di sinistro stradale. Per tornare al caso in oggetto, la Cassazione evidenzia come il giudice del merito avrebbe dovuto verificare non soltanto l'avvenuta oggettiva perdita dei dati informatici, ma, ad esempio, se essi non fossero obsoleti, controllare nel concreto la loro reale utilità economica relativamente all'attività d'impresa svolta dal danneggiato.



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