di Luigi Del Giudice - Corte di Cassazione sentenza 24744/2013.
La presenza di radici di un albero sul margine della strada, circostanza di fatto assolutamente naturale, non costituisce insidia stradale, in particolare quando si tratta di dimensioni tali da poter essere viste per tempo dall'utente della strada.
La Cassazione, in merito a quanto sopra, sottolinea che la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa; detta norma non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità costituisce caso fortuito anche la riferibilità dell'evento a una condotta colposa dello stesso danneggiato (Cass., 17 gennaio 2008, n. 858) e nella specie è stato escluso un nesso causale tra la cosa in custodia e il sinistro occorso al ricorrente.
Inoltre precisa la Cassazione, il caso fortuito cui fa riferimento l'art. 2051 c.c. deve intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato (Cass. 19 febbraio 2008 n. 4279). Deve ribadirsi -infatti - che nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. (Cass. 19 febbraio 2008 n. 4279).

Luigi Del Giudice
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