- Le difficoltà economiche della madre erano tali che il figlio veniva affidato ai servizi sociali. La condanna: due mesi di reclusione e multa da 358 euro oltre il risarcimento danno in favore della madre.
"Tutti i grandi sono stati bambini una volta....Ma pochi di essi se ne ricordano" (tratto da: "Il Piccolo Principe).
Essere bambini non è "un lavoro" facile soprattutto per quei bambini che, a causa delle conflittualità genitoriali, subiscono privazioni e traumi che neppure il tempo riuscirà a cancellare.
D' altro canto, neppure essere genitori e' il mestiere più facile del mondo, quindi, al di la' del solco educativo, affettivo ed emotivo attraverso il quale decidiamo di condurre i nostri figli c'è poi la legge che ci richiama ai nostri obblighi.
Questi obblighi sono codificati nell'art. 147 c.c. rubricato con il titolo di “Doveri verso i figli” il quale dispone che “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”.
I doveri di mantenimento dei figli continuano anche dopo la fine del matrimonio (separazione e divorzio) e a tal fine l'art. 155 c.c., rubricato con il titolo di “Provvedimenti riguardo ai figli”, stabilisce che : "Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale".
Una recente sentenza della Cassazione la n. 42815/2013, proprio in merito alla mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento, ha confermato la condanna, "per omessa erogazione dei mezzi di sussistenza", nei confronti di un padre che non provvedeva al mantenimento del figlio naturale.
Per giustificare la sua decisione di non versare il mantenimento, l'uomo aveva sostenuto che era ancora in corso un giudizio per il disconoscimento della paternità ed aveva anche evidenziato la necessità di accertare il reale stato di bisogno del minore.
Nel ricorso aveva anche evidenziato le proprie personali difficoltà economiche.
Secondo la cassazione però "soltanto l'eventuale passaggio in giudicato della sentenza civile di accoglimento della domanda di disconoscimento della paternità naturale è suscettibile di mandare esente il genitore dalla responsabilità per la mancata erogazione dei mezzi di sussistenza in favore del figlio".
Inoltre, le precarie condizioni economiche della madre erano acclarate dal fatto che il figlio veniva affidato ai servizi sociali. Era stato proprio lo stato di bisogno della donna a determinare l'affidamento ai servizi sociali e - spiega la Corte - questo stato di bisogno non viene meno per il solo fatto che al mantenimento del minore abbiano poi provveduto i servizi sociali.
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In allegato la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte
Il Tribunale di Cosenza riconosceva G.P. colpevole del reato di omessa erogazione dei mezzi di sussistenza in favore del figlio minore, da lui riconosciuto, nato da una relazione sentimentale con L.T., alla quale ometteva di versare la somma mensile di euro 350,00 stabilita dal Tribunale civile di Cosenza.
Inoltre il Tribunale ,concessegli le attenuanti generiche , lo condannava alla pena sospesa di due mesi di reclusione ed euro 358,00 di multa e al risarcimento del danno alla costituita parte civile.
La Corte di Appello di Catanzaro confermava la decisione del Tribunale, condividendone la ricostruzione e la valutazione dei fatti, perché suffragata dalle emergenze storiche e documentali dell'istruttoria dibattimentale.
Contro la sentenza di secondo grado l'imputato G.P., presentava ricorso per cassazione adducendo tre ordini di censure.
1. Riteneva che impropriamente la Corte di Appello avesse legittimato L.T. a costituirsi parte civile nell'interesse del minore, pur versando la madre in situazione di conflitto di interessi con lo stesso minore. Questa circostanza era evidente dall'atteggiamento di particolare ostilità manifestato dalla donna verso il P. nel separato processo civile, non ancora concluso, per l'attribuzione del cognome paterno al bambino.
2. Motivazione carente e illogica sulla sussistenza del reato ex art. 570 co. 2 c.p.
perché l' imputato non risultava essere il padre naturale del minore, essendo ancora in corso di svolgimento la causa civile promossa dallo stesso per il disconoscimento della paternità del minore.
3. Difetto di motivazione sul reale stato di bisogno del minore e sulla reale capacità economica dell'imputato nell'adempiere l'obbligo contributivo impostogli dal giudice.
Il bambino veniva assistito da enti pubblici che si occupano anche delle sue condizioni di salute e in ogni caso i ritardi o i mancati versamenti dell'assegno mensile alla madre del bambino erano causati dalle difficoltà economiche dell'imputato, già gravato da due pignoramenti presso terzi con connessa decurtazione di un quinto del suo stipendio prima e della sua pensione poi in favore della T.
La Suprema Corte rigettava l'impugnazione proposta chiarendo che:
a) La Corte di Appello aveva escluso, con puntuali argomenti, il conflitto di interessi tra il minore e la madre naturale costituitasi parte civile. L'affidamento del bambino ai servizi sociali era stato determinato proprio dall'oggettivo stato di bisogno della donna nel far fronte alle gravose esigenze del piccolo anche per il suo precario stato di salute. Evenienza confermata in dibattimento dalle testimonianze dell'altro figlio della donna e dal funzionario di polizia S.O., autore degli accertamenti di p.g., il quale - tra le altre cose - rimarcava il buono stato reddituale dell'imputato, titolare quale ex dipendente del Ministero dell'Interno di una "cospicua pensione".
b) in merito alla doglianza relativa alla pendente azione di disconoscimento della paternità naturale del piccolo, la Suprema Corte la riteneva manifestamente infondata perché in maniera ineccepibile, la Corte territoriale aveva rilevato che soltanto l'eventuale passaggio in giudicato della sentenza civile di accoglimento della domanda di disconoscimento della paternità naturale poteva mandare esente il genitore (che, come nel caso di specie, abbia già riconosciuto come proprio il figlio nato fuori dal matrimonio) da responsabilità per la mancata erogazione dei mezzi di sussistenza in favore del figlio (cfr. Cass. Sez. 6, 11.2.2010 n. 8998, rv. 246414).
c) Privi di pregio, erano le doglianze circa l'assenza di un effettivo stato di bisogno del figlio minorenne e sulla incapacità economica dell'imputato nel far fronte all'obbligo di mantenimento nella misura mensile fissata in sede civile.
La Corte territoriale aveva correttamente motivato le ragioni fondanti l'oggettività dello stato di bisogno del bambino, in particolare nella sentenza di secondo grado si specificava che :" lo stato di bisogno di un figlio infradiciottenne è assistito dalla presunzione semplice che il minore sia incapace di produrre reddito proprio, a meno che non emerga la disponibilità in capo al minore di redditi patrimoniali. Evenienza da escludersi in radice nel caso del piccolo J.T..
Né, per altro verso, siffatto stato di bisogno è vanificato o neutralizzato dal fatto che al mantenimento del minore provveda in via sussidiaria solo la madre affidataria ovvero istituzioni di beneficenza e assistenza sanitaria pubbliche (ex plurimis: Cass. Sez. 6, 3.2.2010 n. 14906, rv. 247022; Cass. Sez. 6, 4.2.2011 n. 8912, rv. 249639).
In conclusione, gli Ermellini rigettavano il ricorso e condannavano il ricorrente al pagamento delle spese processuali.