di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza n. 22317 del 30 settembre 2013. In materia di diritti soggettivi, se la loro lesione sia dedotta come effetto di un comportamento materiale, anche omissivo, che sia espressione di poteri autoritativi della pubblica amministrazione in materie pubblicistiche o riservate alla giurisdizione dei giudici amministrativi - come nella gestione del territorio, dei servizi pubblici o dei regimi concessori - ad esso compete la cognizione esclusiva delle relative controversie in ordine alla sussistenza in concreto dei diritti vantati, al contemperamento o alla limitazione di tali diritti e alle richieste risarcitorie dei soggetti che deducono di essere danneggiati da detti enti o comportamenti. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile, con la sentenza 30 settembre 2013, n. 22317.

Nel caso di specie, il mancato intervento infrastrutturale dell'assessorato atterrebbe o all'esercizio di un potere politico insindacabile, in ordine alle scelte prioritarie di spesa e di intervento nella gestione del territorio e degli impianti di smaltimento rifiuti

nel settore minerario esercitato in regime di concessione o all'esercizio di un potere amministrativo eminentemente pubblicistico, di gestione del territorio o del pubblico servizio di smaltimento rifiuti o minerario, devoluto alla giurisdizione del giudice amministrativo o al regime di esercizio concessorio della miniera, tra la società e assessorato regionale, devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dall'art. 5 legge 1034/1971. Deve, quindi, affermarsi la giurisdizione dei giudice ordinario, in forza del principio per il quale la realizzazione delle infrastrutture necessarie per l'espletamento dei servizi di gestione del ciclo dei rifiuti non costituisce essa stessa gestione del ciclo dei rifiuti, e non ricade pertanto nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo secondo la previsione dell'art. 133, comma 1, lett. p), del d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

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