La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 16527/2003) ha stabilito che il comportamento abnorme dei cittadini, esclude la responsabilità della Pubblica Amministrazione per i danni provocati da situazioni di pericolo sulle strade. I Giudici di Piazza Cavour hanno affermato che nel caso in cui il danno sia provocato dal comportamento abnorme del cittadino, "difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno" e che, inoltre, "il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti, non può prescindere da un modello relazionale per cui la cosa venga vista nel suo normale interagire con contesto dato e che un cosa inerte può definirsi pericolosa quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto normale interazione con la realtà circostante". Con questa decisione i Giudici di Piazza Cavour hanno rigettato il ricorso di un cittadino che aveva citato il Comune per ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito all'urto contro un ramo di un albero che fiancheggiava una strada urbana e che gli aveva provocato lesioni alla palpebra.

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