di Dr. Vincenzo Pisapia - Si ritiene necessario premettere e considerare che per la realizzazione dell' affidamento dei servizi a terzi è prevista l'adozione della "determinazione del dirigente", e pertanto corre l'obbligo precisare quanto segue:
a) la "determina del dirigente" venne inserita tra gli atti amministrativi dell'ente dall'art. 27, comma 9, del Decreto Lgs 25 febbraio 1995, n. 77 (intestato: Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali) ;
b) con l'entrata in vigore del D. Lgs n. 163/2006, e cioè del "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" , è stata definita la "determina a contrarre";
c) la determinazione del dirigente in effetti costituisce un provvedimento amministrativo idoneo a consentire all'Ente la realizzazione degli obiettivi attribuiti direttamente o per delega
al dirigente; pertanto è indispensabile che la determina sia ampiamente motivata specialmente per quanto concerne la precisazione dell'organo, collegiale o monocratico, cui è attribuita la competenza degli obiettivi da raggiungere. Tali elementi ovviamente sono ritenuti essenziali alla validità della determina e quindi se mancanti rendono inesistente od illegittima la determina stessa.
La determina carente di motivazione, per la mancanza degli elementi essenziali di cui sopra, è da definirsi inesistente se non illegittima e rende invalido l'affidamento a terzi del servizio per non essere in sintonia con le norme delle leggi vigenti; infatti, come è noto, le determinazioni devono essere adottate nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto e dei regolamenti, oltre che nel rispetto di deliberazioni adottate dagli organi collegiali dell'ente, dalle quali esse traggono origine, infatti, nel caso di specie è possibile riscontrare la mancata osservanza della legge n.241/90 (art.3); della legge 267/2000 - TUEL
- (artt. 42 e 192); e dello Statuto Comunale;
Purtroppo la determina in parola risulta adottata motu proprio dal dirigente, nonostante l'affidamento dei servizi in convenzione sia di esclusiva competenza del consiglio comunale (TUEL art. 42), sempre che l'atto stesso non riporta gli estremi di delega o procura al firmatario o riferimenti a deliberazioni adottate dagli organi collegiali dell'ente od a procura rilasciata dagli stessi, dalle quali dovrebbe trarre origine la determina in parola.
In relazione a tanto non riesce possibile escludere - a parere di chi scrive - che la determina in parola, per carenza di motivazione e quindi per i vizi su indicati, possa definirsi inesistente od illegittima estendendo l'invalidità a tutti gli atti emessi dall'affidatario destinatario della determinazione del dirigente.
Vincenzo Pisapia

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