di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione prima, sentenza n 17462 del 17 Luglio 2013. Nel caso di specie la Suprema Corte interviene in merito ad un caso di cambiamento d'ufficio (ad opera dell'anagrafe comunale) del cognome del ricorrente, titolare di doppia cittadinanza (quella italiana acquisita per naturalizzazione, senza tuttavia perdere quella di origine) sostituendo il cognome della madre con quello del padre.

Accolta l'opposizione alla rettifica da parte del Tribunale, il giudice di secondo grado aveva poi provveduto ad annullare tale provvedimento confermando la modifica operata dall'anagrafe comunale poiché "in caso di cambiamento di nazionalità, viene applicata la Legge dello Stato di nuova nazionalità e quindi, nel caso di specie, la legge italiana, la quale prevede appunto l'attribuzione del solo cognome paterno". Tale disposizione varrebbe però soltanto nei confronti dei cittadini italiani nati all'estero da genitori italiani. 

La Suprema Corte rileva come in effetti siano presenti due circolari del Ministero dell'Interno, redatte a distanza di circa quattro anni l'una dall'altra, riportanti interpretazioni sul punto contrastanti. Sul piano comunitario la giurisprudenza è costante nell'affermare che "l'ordinamento interno non è legittimato a limitare gli effetti dell'attribuzione della cittadinanza anche di un altro stato membro", statuendo che "l'autorità amministrativa deve consentire la possibilità di cambiamento del cognome ai minori residenti in uno Stato membro e in possesso di doppia cittadinanza, di quello e di un altro stato membro, allorchè la domanda sia volta a far sì che costoro possano portare il cognome di cui sarebbero titolari in forza del diritto e della tradizione del secondo Stato". La seconda circolare ministeriale, la più recente in ordine temporale, ha appunto accolto il predetto orientamento, rendendo impossibile la modifica al cognome senza il consenso dell'interessato.

Il diritto al nome, come il diritto alla personalità, sono diritti che nell'ordinamento italiano godono di suprema tutela costituzionale, non suscettibili di modifica (c.d. "nucleo duro" della Costituzione). Conclude la Corte accogliendo il ricorso, decidendo nel merito e disponendo la cancellazione delle rettifiche dal registro anagrafico ed affermando che "il ricorrente, nato in Perù da genitori stranieri, e che ha conseguito anche la cittadinanza italiana per aver risieduto in Italia per più di dieci anni, ha diritto a portare anche in Italia il proprio doppio cognome".

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