Non sempre il tradimento può costituire un motivo valido per chiedere l'addebito della separazione. Lo ricorda la Corte di Cassazione facendo notare come non sia scontato che il tradimento possa costituire l'elemento che ha determinato il crac familiare.
Nella sentenza n. 16270 del 2013 la Corte ricorda che il magistrato deve indagare sulle cause reali della crisi matrimoniale e quindi sull'effettiva incidenza del tradimento sulla crisi coniugale.
Come si legge in sentenza, il presupposto dell'addebito è rappresentato dal nesso causale che deve intercorrere tra la relazione dei doveri coniugali e la crisi dell'unione familiare. Tale nesso "va accertato verificando se la relazione extraconiugale, che di regola si presume causa efficiente di situazione di intollerabilità della convivenza, rappresentando violazione particolarmente grave, non risulti comunque priva di efficienza causale" essendo intervenuta in un contesto familiare già compromesso. Lo stesso discorso va fatto nel caso in cui nonostante il tradimento la coppia ne ha superato le conseguenze recuperando un rapporto armonico.
La Corte ricorda infine che, nel caso in cui a fronte di una condotta contraria ai doveri coniugali, alla volontà di riconciliazione non corrisponde un positivo riscontro da parte dell'altro coniuge, al quale viene attribuito il comportamento determinante la crisi, ed anzi si dà luogo a una maggiore ostentazione della relazione adulterina, appare evidente che si verifica la persistenza tanto della situazione di crisi, quanto di quella condotta, aggravata da un ulteriore elemento, che alla intollerabilità della convivenza si ritiene abbia dato luogo.
Nella fase di merito, la Corte d'appello aveva ritenuto che la mera inosservanza da parte della moglie dell'obbligo di fedeltà coniugale "non avesse determinato crisi irreversibile del rapporto coniugale", in quanto il marito in sede di audizione all'udienza presidenziale, aveva dichiarato di essere disposto a conciliarsi con la moglie nonostante la stessa avesse un amante da circa otto mesi.
Secondo la Cassazione "se da un lato appare corretto orientare l'indagine nel senso di verificare se l'infedeltà della moglie ebbe effettiva incidenza causale sulla crisi del matrimonio, non va omesso di considerare che una generica affermazione di volontà riconciliativa, la quale di per sé non elide la gravità del vulnus subito, e che, in ogni caso, costituisce un posterius rispetto alla proposizione della domanda di separazione, con richiesta di addebito, proprio per aver scoperto l'adulterio, in tanto può assumere valore in quanto determini un effettivo ristabilimento dell'armonia coniugale".
Come si legge in sentenza, il presupposto dell'addebito è rappresentato dal nesso causale che deve intercorrere tra la relazione dei doveri coniugali e la crisi dell'unione familiare. Tale nesso "va accertato verificando se la relazione extraconiugale, che di regola si presume causa efficiente di situazione di intollerabilità della convivenza, rappresentando violazione particolarmente grave, non risulti comunque priva di efficienza causale" essendo intervenuta in un contesto familiare già compromesso. Lo stesso discorso va fatto nel caso in cui nonostante il tradimento la coppia ne ha superato le conseguenze recuperando un rapporto armonico.
La Corte ricorda infine che, nel caso in cui a fronte di una condotta contraria ai doveri coniugali, alla volontà di riconciliazione non corrisponde un positivo riscontro da parte dell'altro coniuge, al quale viene attribuito il comportamento determinante la crisi, ed anzi si dà luogo a una maggiore ostentazione della relazione adulterina, appare evidente che si verifica la persistenza tanto della situazione di crisi, quanto di quella condotta, aggravata da un ulteriore elemento, che alla intollerabilità della convivenza si ritiene abbia dato luogo.
Nella fase di merito, la Corte d'appello aveva ritenuto che la mera inosservanza da parte della moglie dell'obbligo di fedeltà coniugale "non avesse determinato crisi irreversibile del rapporto coniugale", in quanto il marito in sede di audizione all'udienza presidenziale, aveva dichiarato di essere disposto a conciliarsi con la moglie nonostante la stessa avesse un amante da circa otto mesi.
Secondo la Cassazione "se da un lato appare corretto orientare l'indagine nel senso di verificare se l'infedeltà della moglie ebbe effettiva incidenza causale sulla crisi del matrimonio, non va omesso di considerare che una generica affermazione di volontà riconciliativa, la quale di per sé non elide la gravità del vulnus subito, e che, in ogni caso, costituisce un posterius rispetto alla proposizione della domanda di separazione, con richiesta di addebito, proprio per aver scoperto l'adulterio, in tanto può assumere valore in quanto determini un effettivo ristabilimento dell'armonia coniugale".
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Cassazione sentenza n. 16270 del 2013
- omissis -
Ritenuto in fatto e in diritto
Il consigliere delegato ha depositato, ai sensi dell'art 380 bis cp.cla seguente relazione.
" La Corte di appello di Messina, con sentenza n. 435 del 2010, confermava la sentenza del Tribunale di Messina del 4 luglio 2008, con la quale era stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con affidamento condiviso dei figli minori, collocati presso il padre, assegnatario della casa coniugale e obbligato al loro mantenimento.
Venivano, in particolare, rigettate le impugnazioni rispettivamente proposte dai coniugi, rilevandosi, quanto alla domanda di addebito, già rigettata, e riproposta dal marito, che l'infedeltà della moglie non avesse avuto incidenza causaJe sulla crisi coniugale, avendo dichiarato, all'udienza presidenziale, di essere disposto a conciliarsi con la moglie, e, quanto alla domanda di mantenimento avanzata da quest'ultima, che, a fronte di una condizione economica del coniuge "limitata", era emerso che la predetta svolgeva attività di collaborazione retribuita in favore di un fratello.
Si ritiene che i ricorsi, previa riunione, possano essere decisi in camera di consiglio, imponendosi, in considerazione della manifesta fondatezza, l'accoglimento dell'incidentale, assorbente rispetto al principale ed alle rimanenti questioni.
Come già evidenziato, la corte territoriale ha ritenuto che "la mera inosservanza da parte della _____________ dell'obbligo di fedeltà coniugale non avesse determinato crisi irreversibile del rapporto coniugale", in quanto il medesimo, in sede di audizione all'udienza presidenziale, ha dichiarato : " (sono) disposto a conciliarmi con mia moglie, nonostante che la stessa ha un amante, tale da circa otto mesì
Il vizio motivazionale denunciato con il ricorso incidentale ricorre pienamente, in quanto, pur movendo dalla premessa incontestata dell'adulterio commesso dalla , la cui scoperta aveva provocato la domanda di separazione con addebito da parte del coniuge, la corte territoriale, senza per altro evidenziare alcun elemento rimarchevole a carico di quest'ultimo, né la preesistenza di una crisi coniugale, ha escluso il nesso sulla base della mera disponibilità al perdono manifestata dall' nel corso dell'udienza presidenziale.
Orbene, se da un Iato appare corretto orientare l'indagine nel senso di verificare se l'infedeltà della moglie ebbe effettiva incidenza causale sulla crisi del matrimonio, non va omesso di considerare che una generica affermazione di volontà riconciliativa, la quale di per sé non elide la gravità del vulnus subito, e che, in ogni caso, costituisce un posterius rispetto alla proposizione della domanda di separazione, con richiesta di addebito, proprio per aver scoperto l'adulterio, in tanto può assumere valore in quanto determini un effettivo ristabilimento dell'armonia coniugale.
Il presupposto dell'addebito è invero rappresentato dal nesso causale che deve intercorrere tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi dell'unione familiare, che va accertato verificando se la relazione extraconiugale, che di regola si presume causa efficiente di situazione di intollerabilità della convivenza, rappresentando violazione particolarmente grave, non risulti comunque priva di effeienza cuasale, siccome interviene in un menage già compromesso, ovvero perché, nonostante tutto, la coppia ne abbia superato le conseguenze recuperando un rapporto armonico (Cass., n. 8512 del 2006; Cass,, n, 25618 del 2007),
Quando, al contrario, in presenza di una condotta univocamente trasgressiva e gravemente lesiva dei doveri coniugali, alla volontà di riconciliazione non corrisponde un positivo riscontro da parte dell'altro, al quale è attribuito il comportamento determinante la crisi della rap-porto coniugale, ed anzi si dà luogo - come nella specie si sostiene - a una maggiore ostentazione della relazione adulterina, appare evidente che si verifica la persistenza tanto della situazione di crisi, quanto di quella condotta, aggravata da un ulteriore elemento, che alla intollerabilità della convivenza si ritiene abbia dato luogo".
Il Collegio condivide la relazione, ritualmente comunicata al P.G. e notificata alle parti costituite.
La decisione impugnata, pertanto, in accoglimento del ricorso incidentale, assorbito il principale, deve essere cassata, con rinvio alla v Corte di appello di Messina in diversa composizione, applicherà il principio sopra enunciato, senza incorrere nell' evidenziato vizio motivazionale, provvedendo, altresì, al regolamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità..
P. Q, M.
Accoglie il ricorso incidentale, assorbito il principale; Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle partì e dei soggetti menzionati in sentenza.
Cosi decìso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, li 19 febbraio 2013.
DEPOSITATO IN CANCELLERA
27 giugno 2013




