di Luigi Del Giudice - Ai sensi dell'articolo 52 del codice penale non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa. Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
Con la sentenza del 18 giugno 2013, n. 26595 la Corte di Cassazione ha appunto sottolineato quanto previsto al comma 1 dell' articolo 52 c,p, e cioè: " la legittima difesa esige che il fatto sia commesso per la necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta" .
Di conseguenza l'assenza di un'offesa in atto, e dunque del relativo pericolo per la propria incolumità fa venire meno l'esistenza della scriminante della legittima difesa.
Luigi Del Giudice
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