Se la precedente (e ancora vigente) disciplina, per rendere esecutivi simili atti, necessita di un'assemblea che raggiunga, in seconda convocazione, almeno un terzo dei voti rispetto alla totalità dei condomini - rappresentanti almeno un terzo del valore complessivo dello stabile - da Giugno per adottare questo tipo di provvedimenti occorrerà come minimo la maggioranza degli intervenuti corrispondente alla metà del valore dell'edificio. Obiettivo del legislatore è quindi quello di concedere l'esecuzione di opere edilizie importanti soltanto a fronte di un valido sostegno di un numero rilevante di condomini: la legge mira a rendere la volontà comune la più uniforme possibile (principio della solidarietà condominiale).
In questo modo tuttavia andrà inevitabilmente penalizzandosi la condizione dei disabili residenti nell'edificio, per i quali andrà ad innalzarsi il quorum necessario all'adozione di tutti quei provvedimenti in molti casi utili, spesso indispensabili, per un utilizzo mirato ed ottimale di tutti i servizi condominiali (come, ad esempio, l'allargamento di un ascensore e del suo canale di scorrimento o l'installazione di rampe in punti strategici dell'edificio). Occorrerà quindi in futuro interpretare la nuova normativa equilibrando tra loro tutti gli interessi giuridici coinvolti.
di Licia Albertazzi - La legge 11 Dicembre 2012, c.d. riforma del condominio, entrerà in vigore nel prossimo mese di Giugno. Tra i numerosi aggiornamenti e adeguamenti normativi essa prevede anche delle variazioni di maggioranza assembleare necessarie per l'adozione di determinati provvedimenti. Una delle modifiche apportate dal nuovo art. 27 (che riforma l'art. 2 della legge 13/1989) è inerente al quorum necessario per l'approvazione delle modifiche strutturali dell'edificio (c.d. innovazioni). Quindi è stata modificata la maggioranza necessaria alla rimozione delle barriere architettoniche condominiali.
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