Niente più dubbi in merito al tema degli spazi per parcheggi nelle nuove costruzioni. La Cassazione Civile, con sentenza, cristallizza il principio enunciato dall'articolo 41-sexies della legge n. 1150/1942, così come modificato prima dalla legge n. 7/1967 e poi dalla legge n. 246/2005. Dal testo normativo letterale, si prevede al primo comma, la riserva obbligatoria degli appositi spazi per parcheggi nelle nuove costruzioni ed aree pertinenziali ad esse aderenti, nella misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione, così da garantire la quadratura minima corrispondente al diritto di proprietà
sull'immobile di nuova costruzione; inoltre, così come stabilito nel secondo comma, gli spazi per parcheggi realizzati non sono gravati né da vincoli pertinenziali né da diritti d'uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari, essendo tra l'altro sempre trasferibili autonomamente da esse. Su questi presupposti, la sentenza chiarificatrice della II Sezione, la n. 510/2003 risolve il conflitto sorto tra un'impresa condomina e il costruttore venditore dell'unità immobiliare circa l'assegnazione dei posti auto in area condominiale, affermando che il numero dei parcheggi da assegnare deve determinarsi in base alla proporzionale millesimale e, una volta qualificata l'azione della società come contrattuale, è legittimo da parte del giudice portare a conseguenze il trasferimento del diritto reale di uso con la consegna del bene, quale obbligo gravante sul venditore, e ciò non solo in forza del dettato contrattuale presente sotto forma di clausola nell'atto di compravendita, ma anche in virtù del sopracitato articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

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