La Corte ha confermato la legittimità dell'affidamento del minore alla madre e ha precisato che crescere in una famiglia omosessuale non può avere ripercussioni negative sullo sviluppo del minore se questo non viene provato con dati scientifici.
La prima sezione civile ha così respinto la doglianza dell'uomo in quanto basata su un mero pregiudizio indimostrato e cioè che crescere in una famiglia omosessuale sia di per se dannoso per il minore senza che di questo vi sia alcuna prova. Secondo la Corte, nel ricorso si dà per scontato ciò che invece è tutto da dimostrare, ossia che il minore possa essere danneggiato dal vivere in quel contesto famigliare.
Già alcune associazioni parlano di "sentenza storica". "Ancora una volta, - si legge dal sito dell'Arcigay - un tribunale italiano da ragione alla famiglia composta da persone dello stesso sesso. Non solo, negli anni scorsi, la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione hanno dichiarato il matrimonio omosessuale perfettamente compatibile con la nostra Costituzione, ora la Corte di Cassazione ribadisce quello che ripetevamo da tempo e cioè che un bambino cresce in un a famiglia di mamma e mamma o di papà e papà esattamente allo stesso modo di un bambino che cresce in una famiglia uomo-donna. E' l'amore che cresce un figlio o una figlia, non l'orientamento sessuale dei genitori. Quello di oggi è un pronunciamento istituzionale storico che da un assist formidabile alla futura maggioranza per legiferare finalmente per il matrimonio tra persone dello stesso sesso e la piena uguaglianza delle famiglie".
»» Vedi anche: Cassazione: "No pregiudizi per figli ai gay" Esplode la polemica sulla sentenza
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Corte di Cassazione - Sentenza n. 601/2013- omissis -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Brescia ha respinto l'appello (così definendo il reclamo opposto dal
sig. XX avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni che aveva
disposto, tra l'altro, l'affidamento esclusivo del figlio naturale
dell'appellante e della signora YY a quest'ultima, con incarico ai servizi
sociali territorialmente competenti di regola- mentre gli incontri del minore
con il padre, da tener^(c2ad)si con cadenza almeno quindicinale in un ambiente
neu^(c2ad)tro e inizialmente protetto, e con facoltà di amplia^(c2ad)mento delle
loro modalità e durata sino a giungere ad incontri liberi in caso di evoluzione
favorevole della situazione.
La Corte ha ritenuto:
- che, con l'affidare
ai servizi sociali il compito di disciplinare le modalità degli incontri padre-
figlio, il Tribunale non aveva affatto abdicato al po^(c2ad)tere spettanteglì ai
sensi dell'art. 155 c.c., in quan^(c2ad)to aveva espressamente disposto che si
dovesse trattare di incontri almeno quindicinali tenuti in ambiente neu^(c2ad)tro
e inizialmente protetto; mentre la facoltà concessa ai servizi di ampliare le
modalità e la durata di tali incontri, sino a giungere eventualmente anche ad
incontri liberi, non costituiva un limite al diritto dell'appellante, bensì una
disposizione a lui favorevo^(c2ad)le, che lo sollevava dall'onere di richiedere la
con^(c2ad)cessione di detto ampliamento al gi idice, il cui inter^(c2ad)vento,
peraltro, restavi necessario in caso di valuta^(c2ad)zione negativa da parte dei
servizi;
- che il motivo di gravame con cui l'appellante insisteva
per l'affidamento condiviso non avendo il Tribunale valutato il contesto
familiare in cui vive il minore e le ripercussioni sul piano educativo e della
crescita del medesimo derivanti dal fatto che la madre, ex tossicodipendente,
aveva una relazione sentimentale e conviveva con una ex educatrice della
comunità di re^(c2ad)cupero in cui era stata ospitata, era inammissibile per
genericità, non essendo specificato quali fossero le paventate ripercussioni
negative per il bambino;.che il rifiuto dell'affidamento condiviso e
l'affidamento esclusivo del figlio alla madre erano giustificabili in
considerazione dell'interesse del mi^(c2ad)nore, il quale aveva assistito a
un'episodio di violen^(c2ad)za agita dal padre ai danni della convivente della
ma^(c2ad)dre, che aveva provocato in lui un sentimento di rabbia nei confronti del
genitore, irrilevante essendo che la violenza non avesse avuto ad oggetto la
madre, bensì sua convivente, la quale era pur sempre, proprio in quanto tale,
una persona familiare al bambino, mentre la dedotta difficoltà dell'appellante
di accettare, da^(c2ad)ta la sua origine e formazione culturale , il contesto
familiare in cui suo figlio cresceva e veniva educato non poteva alleviare la
gravità della sua condotta, considerata appunto la rtazione che aveva provocato
nel bambino; e del resto non era neppure contestato che l'appellante si fosse
allontanato dal figlio da circa dieci mesi, sottraendosi anche agli incontri
protetti ed assumendo, quindi, un comportamento non improntato a voontà di
recupero delle funzioni genitoriali e poco coerente con la stessa richiesta di
affidamento condi^(c2ad)viso e di frequentazione libera del bambino.
Il sig.
E ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi di
censura.
L'intimata sig.ra B non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo
motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt. 155 e 333 c.c., si censura
la delega del giudice ai servizi sociali in ordine all'eventuale ampliamento
delle modalità di visita del padre al figlio, osservando che era compito del
Tribu^(c2ad)nale per i minorenni determinare in via definitiva le modalità degli
incontri e decidere sulla richiesta del padre di tenere con sé il figlio nei
fine satt.,nana an^(c2ad)che per la notte.
1.1. - Il motivo è
inammissibile.
Per un verso, infatti, è corretto quanto osservato dalla Corte
d'appello, e cioè che il ricorrente non ha interesse a censurare quella che non
è altro che una possibilità in più prevista in suo favore, ossia l'ampliamento
del suo diritto di visita ad opera degli stessi servizi sociali e restando
inalterata la possi^(c2ad)bilità di rivolgersi a tal fine anche al giudice; per
altro verso, non è esatto che i giudici non abbiano de^(c2ad)ciso sulle sopra
dette richieste dell'appellante, vero essendo, invece, che essi hanno deciso in
senso negati-
2. - Con il secondo motivo si denuncia:
a) la
contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui
riconosce impli^(c2ad)citamente che il potere di determinare libere
frequen^(c2ad)tazioni padre-figlio all'esito positivo degli incontri protetti
compete al giudice;
b) l'insufficienza della medesima motivazione quanto al
diniego dell'affidamento condiviso, che per legge costituisce la regola, onde la
Corte d'appello avrebbe dovuto motivare (bl) la ritenuta idoneità della madre
all'affidamento esclusivo, "a fronte del mancato espletamento dell'indagine
chiesta dal Servizio Sociale di Settala diretta a verificare se il nucleokfai
iliare della madre composto da due donne, tra di loro legate da relazione
omosessuale, fosse idoneo, sotto il profi^(c2ad)lo educativo, ad assicurare
l'equilibrato sviluppo del minore" in relazione al suo diritto "ad essere
educato nell'ambito di una famiglia quale società naturale fon^(c2ad)data sul
matrimonio", nonché (b2) la ostatività all'affidamento congiunto del
comportamento del padre.
Sfensura sub a) è inammissibile sia per^(c2ad) ché
i cogliere alcuna contraddizione nella censurata motivazione della sentenza
impugnata, sia perché anche la eventuale contraddittorietà della
moti^(c2ad)vazione di una statuizione in diritto (quale, è quella sulla
insussistenza dell'interesse ad impugnare una statuizione favorevole
all'impugnante) non ha autonomo rilievo, avendo il giudice di legittimità il
potere di correggere, semmai, in tal caso, la motivazione stessa (art. 384,
secondo comma, c.p.c.).
2.2. - Le censure sub b) sono inammissibili perché la
prima non è attinente alla ratio della decisione im^(c2ad)pugnata sul punto, che
ha rilevato l'inammissibilità del corrispondente motivo di appello per difetto
di specificità, e la seconda perché la Corte d'appello ha invece ampiamente
motivato, come si è riferito sopra i narrativa, la ostatività del comportamento
dtl raor- rente (aggressione alla convivente dell'intimata e di^(c2ad)serzione
delle visite al bambino} all'affidamento congiunto.
Con il terzo motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt. 342 e 155
bis c.c., si censura la statuizione d'inammissibilità del secondo motivo di
appello, osservando che con quel motivo si era lamenta^(c2ad)to che il Tribunale
non aveva approfondito, come ri^(c2ad)chiesto dal servizio sociale, se la famiglia
in cui è inserito il minore, composta da due donne legate da una relazione
omosessuale, fosse idonea sotto il profilo educativo a garantire l'equilibrato
sviluppo del bambi^(c2ad)no, "in relazione ai diritti della famiglia come
socie^(c2ad)tà naturale fondata sul matrimonio di cui all'art. 29 della
Costituzione, alla equiparazione dei figli nati fuori dal matrimonio con i figli
legittimi di cui all'art. 30 della Costituzione e al diritto fondamenta^(c2ad)le
del minore di essere educato secondo i principi edu^(c2ad)cativi e religiosi di
entrambi i genitori. Fatto questo che non poteva prescindere dal contesto
religioso e culturale del padre, di religione musulmana".
3. -Il motivo è
inammissibile, perché il ricor^(c2ad)rente si limita a fornire una sintesi del
motivo di gravame in questione, dalla quale, invero, non ri alcuna
specificazione delle ripercussioni negative, sul piano educativo e della
crescita del bambino, dell'ambiente familiare in cui questi viveva presso la
madre: specificazione la cui mancanza era stata appunto stigmatizzata dai
giudici di appello. Né il ricorrente spiega altrimenti perchè sarebbe errata la
statuizione di quei giudici d'ìnammìssibilità della censura per ge^(c2ad)nericità,
essendo a sua volta generico e non concluden^(c2ad)te anche l'accenno ai
principi costituzionali di cui sopra- Alla base della doglianza del ricorrente
non sono poste certezze scientifiche o dati di esperienza, bensì il mero
pre-giudizio che sia dannoso per l'equilibrato sviluppo del bambino il fatto di
vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale. In tal modo si dà
per scontato ciò che invece è da dimostrare, ossia la dannosità dì quel contesto
familiare per il bambino, che dunque correttamente la Corte d'appello ha
preteso fosse specificamente argomentata.
4. - Il ricorso va in conclusione
respinto.
In mancanza di attività difensiva della parte in^(c2ad)timata, non vi
è luogo a provvedere sulle spese proces^(c2ad)suali .
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso.





