Anche nel caso in cui il cambiamento della titolarità dell'azienda si verifichi in forza di un atto autoritativo della pubblica amministrazione e non già per effetto di un vincolo contrattuale tra cedente e cessionario, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 2112 c.c. ai sensi del quale il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Lo ha stabilito la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (sent. n. 13949/03) mediante il richiamo di una pronuncia della Corte di Giustizia CE gia pronunciata in materia.
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