"Il rendimento lavorativo inferiore al minimo contrattuale non integra di per sé l'inesatto adempimento ed impone - ai fini dell'affermazione del grave inadempimento rilevante per l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo - il confronto del grado di diligenza richiesto dalla prestazione con quello usato dal lavoratore. Il datore è, dunque, onerato della dimostrazione del notevole inadempimento, mediante la prova di elementi tali che consentano al giudicante di mettere a confronto il grado di diligenza normalmente richiesto per la prestazione lavorativa con quello effettivamente usato dal lavoratore, nonché dell'incidenza della organizzazione complessiva del lavoro nell'impresa e dei fattori socio-ambientali".

E' quanto ribadito dalla Corte di Cassazione che, con sentenza

n. 17337 dell'11 ottobre 2012, ha rigettato il ricorso di un'azienda di servizi avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello, in merito al licenziamento per giusta causa intimato ad un dipendente con qualifica di quadro responsabile del settore informatico con l'addebito di negligente attuazione del progetto di informatizzazione aziendale, aveva ritenuto che la lettera di contestazione dell'addebito fosse generica, non contenendo l'indicazione di fatti sufficientemente specifici da consentire la difesa dell'incolpato e che, in ogni caso, la realizzazione dell'informatizzazione aziendale nei tempi e con i costi originariamente programmati era obbligazione di risultato della cui mancata realizzazione non poteva farsi carico al dipendente, che nella sua qualità di lavoratore subordinato era tenuto solo ad obbligazione di mezzi.

La Suprema Corte ricordando che "quella di giusta causa di licenziamento

è nozione che la legge definisce con una clausola generale, ovvero con una espressione definitoria di limitato contenuto e delineante un modulo generico che deve essere specificato in sede interpretativa mediante la valorizzazione di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama. Le specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, ma l'accertamento della concreta ricorrenza nella fattispecie concreta degli elementi che integrano il parametro normativo e la loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento
costituisce giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici. Nel caso di specie, dunque era compito del giudice verificare se il lavoratore avesse tenuto comportamento così grave da integrare i requisiti della giusta causa, in modo tale da non consentire l'ulteriore continuazione del rapporto di lavoro.".

"Questa valutazione è stata effettuata dal giudice, il quale, prescindendo dalle considerazioni in tema di genericità della contestazione, ha comunque ancorato la sua valutazione al dato giuridico che il lavoratore inserito nella categoria dei quadri è tenuto ad una obbligazione di mezzi (di modo che non poteva essergli ascritto il mancato raggiungimento del risultato sperato) e che la norma del contratto collettivo invocata contiene solo una specificazione dei compiti del lavoratore, di cui comunque deve essere fornita dal datore la prova dell'inadempimento in misura tale da giustificare il licenziamento.".

Il giudice di merito è pervenuto alla conclusione che non solo mancava l'indicazione di fatti specifici che costituiscano sul piano oggettivo violazione di obblighi disciplinari, ovvero di violazioni del dovere di diligenza così gravi da imporre la cessazione del rapporto, ma che la contestazione mossa al lavoratore aveva ad oggetto il mancato raggiungimento di un risultato finale (quale l'attuazione del programma di informatizzazione dei servizi aziendali), che non è ascrivibile ad un lavoratore subordinato, che è tenuto solo ad obbligazione di mezzi. Questo giudizio - affermano i giudici di legittimità - è frutto di una valutazione di merito correttamente adottata sia per l'applicazione dei canoni ermeneutici, sia per la congruità e la logicità degli argomenti utilizzati.

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