La cassazione, con sentenza 17 settembre 2012, n. 35554, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un odontotecnico indagato per avere eseguito materialmente prestazioni odontoiatriche presso uno studio dentistico di cui era socio accomandatario ex artt. 110 e 348 c.p. e per il qual reato il Tribunale aveva emesso un decreto di sequestro preventivo del centro odontoiatrico, comprensivo di tutti gli strumenti utili al lavoro. L'odontotecnico aveva richiesto il dissequestro e restituzione dello studio, ma il tribunale aver rigettato la domanda. Nel ricorso per cassazione
lamentando che il tribunale non si era fatto carico della tutela dei terzi in quanto lo studio faceva capo ad altri medici regolarmente abilitati alla professione, oltre a lavoratori amministrativi che svolgevano lì la loro attività, l'imputato aveva sostenuto che il rigetto della richiesta di dissequestro, andava ad incidere sui diritti costituzionalmente garantiti quali il diritto al lavoro e il libero esercizio dell'impresa in capo a terzi. Inoltre, lamentava che il singolo episodio che aveva portato al sequestro era avvenuto in assenza dei medici che operavano nella struttura, di conseguenza l'azienda non era destinata strutturalmente alla commissione del reato. La Cassazione ha ribadito che l'imputato
non era legittimato a far valere gli interessi di terzi ossia di coloro che prestavano la loro opera nello studio posto sotto sequestro, essendo solo i titolari degli interessi legittimati a ciò. Inoltre, come precedentemente aveva specificato il Tribunale, la misura cautelare era atta a garantire la non reiterazione del reato, impedendone l'uso all'odontotecnico, sottolineando comunque che anche i medici che collaboravano nella società erano indagati per concorso di reato di cui all'art. 348 c.p. per aver consentito all'imputato di esercitare abusivamente la professione di medico odontoiatra. Il sequestro era quindi necessario anche ad impedire a questi medici la disponibilità dello studio. Per questi motivi la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso.

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