LEGGI IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA 14096/2012
Corte di Cassazione - Sentenza 03.08.2012 n. 14096
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omissis -
Svolgimento del processo
Nel 1992 L.A., L.M.,
L.F. convennero in giudizio, dinnanzi al Pretore di Catania, P.M., lamentando
che quest’ ultima stava installando nel cortile condominiale sito in Piazza (…)
un ascensore a distanza illegale rispetto alle vedute esercitate dall’unità
immobiliare di essi attori e lesivo del decoro architettonico del
fabbricato.
Costituitosi il contraddittorio, la P. contestò la domanda sul
rilievo che l’opera era conforme alla normativa di cui alla legge n. 13 del
1989, che derogava alla disciplina delle distanze legali, e che era stata
autorizzata dall’assemblea condominiale.
Il Pretore negò il richiesto
provvedimento cautelare, rimettendo le parti dinnanzi al Tribunale.
Gli
attori riassunsero il giudizio e, ricostituitosi il contraddittorio ed espletata
una consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale, con sentenza del 7 settembre
1998, respinse la domanda.
Il Tribunale ritenne che l’installazione
dell’ascensore non fosse lesiva del decoro architettonico dell’edificio; che la
delibera assembleare non fosse nulla, non contrastando con il divieto di cui
all’art. 1120, secondo comma, cod. civ.; che l’ascensore, ancorché collocato nel
cortile condominiale, non ne alterasse la destinazione né impedisse il pari uso
degli altri condomini; che non operava nella specie, tenuto conto della
destinazione dell’ ascensore e della indispensabilità dello stesso per
un’effettiva abitabilità dell’edificio, la disciplina delle distanze legali; che
lo stesso legislatore aveva derogato alla detta disciplina con l’art. 3 della
legge n. 13 del 1989, applicabile anche alla disciplina codicistica e non solo
alle norme dei regolamenti edilizi.
Avverso questa sentenza proponevano
appello L.A., L.F., L. C. (nelle more era deceduta D.M., chiedendo la condanna
della convenuta alla rimozione dell’opera e al ripristino dello stato dei
luoghi. A tale gravame resisteva la P. , la quale proponeva anche appello
incidentale sulla regolamentazione delle spese.
Ricostituitosi il
contraddittorio, la Corte d’appello di Catania, con sentenza resa pubblica
mediante deposito il 17 novembre 2005, ha accolto il gravame. La Corte
territoriale ha ritenuto che nella specie dovessero essere applicate le norme in
materia di distanze legali tra i beni di proprietà esclusiva dei singoli
condomini e che tale normativa non fosse stata derogata dalla legge n. 13 del
1989 sulla eliminazione delle barriere architettoniche. Ha quindi rilevato che,
come emergeva dalla relazione del CTU, il manufatto realizzato dalla P. non
rispettava il limite stabilito dal codice civile in materia di distanze legali
tra costruzioni. In particolare, la Corte d’appello ha ritenuto operante la
distanza di tre metri dalla proprietà degli attori ex art. 907, nella specie non
osservata.
La Corte ha quindi escluso di poter condividere le argomentazioni
del Tribunale, che aveva ritenuto non applicabili le norme sulle distanze nel
caso di realizzazione di impianti al servizio esclusivo del singolo condomino
nel caso in cui si tratti di impianti indispensabili per l’effettiva
abitabilità
dell’appartamento, secondo l’evoluzione delle esigenze dei
cittadini e le moderne concezioni in tema di igiene. Ad avviso della Corte
territoriale, infatti, l’ascensore non poteva essere considerato impianto
indispensabile per un’effettiva abitabilità dell’ appartamento; né poteva
ritenersi che la legge n. 13 del 1989 avesse derogato alla normativa codicistica
in materia di distanze dalle vedute, atteso che nessun riferimento all’art. 907
era contenuto in detta legge.
La Corte ha accolto altresì il secondo motivo
di gravame, ritenendo che l’installazione dell’ascensore comportasse una
alterazione del decoro architettonico dell’edificio, con conseguente nullità
della delibera condominiale che detta installazione aveva autorizzato, stante il
disposto dell’art. 1120, secondo comma, cod. civ
Per la cassazione di questa
sentenza P.M. ha proposto ricorso sulla base di tre motivi; hanno resistito, con
controricorso, L.F. e L.C., i qual i hanno anche proposto ricorso incidentale
affidato ad un motivo.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVAZIONE
1. Deve essere preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale e
di quello incidentale, in quanto rivolti avverso la medesima sentenza (art. 335
cod. proc. civ.).
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione
degli artt. 907 e 1102 cod. civ., nonché insufficiente motivazione. La
ricorrente rileva che la Corte d’appello erroneamente ha disatteso
l’orientamento condiviso dal giudice di primo grado, ritenendolo minoritario
nella giurisprudenza di legittimità. Al contrario, osserva la ricorrente, lo
stesso orientamento è stato ribadito da Cass. n. 7752 del 1995, applicabile
nella specie, non potendosi dubitare che l’ascensore rientri nel concetto di
impianti che devono considerarsi indispensabili per una reale abitabilità di un
appartamento.
La installazione dell’ascensore è poi favorita dalla legge n.
13 del 1989, che ha stabilito una disciplina di favore per la realizzazione, tra
l’altro, di una simile innovazione.
2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente
deduce violazione dell’art. 907 cod. civ. e degli artt. 2 e 3 della legge n. 13
del 1989. La Corte d’appello avrebbe errato nell’escludere che la richiamata
normativa speciale operasse una deroga alla disciplina delle distanze stabilite
dal codice civile.
2.3. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia omessa e
insufficiente motivazione e violazione dell’art. 1120 cod. civ., dolendosi del
fatto che la Corte d’appello abbia, in contrasto con quanto sostenuto dal CTU
ritenuto sussistente un’ alterazione del decoro architettonico del fabbricato,
tale da determinare la nullità della delibera condominiale che aveva autorizzato
la installazione di quell’ impianto. Difetterebbe, quindi, una idonea
motivazione sulle ragioni che hanno indotto la Corte d’appello a discostarsi dal
parere del CTU così come sulla nozione di decoro architettonico nel caso in cui
venga in discussione solo una singola parte dell’edificio condominiale, nonché
in ordine alla comparazione tra l’innovazione introdotta e la lesione
riscontrata.
3. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, i resistenti si
dolgono della statuita compensazione delle spese dell’intero giudizio.
3.1. I
ricorrenti incidentali propongono altresì un motivo condizionato, volto a
riproporre l’eccezione di violazione del precetto di cui all’art. 42 della
Costituzione.
4. Occorre premettere che ai fini di individuare il campo di
applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 13 del 1989, questa Corte
ha avuto modo di chiarire che l’art. 2 della legge n. 13 del 1989 prevede, nei
suoi due commi, due distinte ipotesi: quella in cui il condominio sia
disponibile ad attuare “le innovazioni” idonee “ad eliminare le barriere
architettoniche di cui all’art. 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n.
118, e all’art. 1, primo comma, del d.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 ” - nel qual
caso la norma in discorso dispone - per facilitare il raggiungimento della
maggioranza - un abbassamento del quorum che sarebbe richiesto per le
innovazioni, richiamando quelli di cui all’ art. 1136, secondo e terzo comma. In
tale ipotesi sono da considerare innovazioni adottabili con la maggioranza
ridotta tutte le opere idonee al fine, ferma restando la previsione di cui al
terzo comma, che fa salvo il disposto degli artt. 1120, secondo comma, e 1121,
terzo comma, cod. civ. La seconda ipotesi è quella in cui, sussistendo il
rifiuto del condominio di eseguire le opere, viene consentito direttamente al
portatore di handicap o chi lo rappresenta di porre in essere una serie di
strumenti per ovviare a dette barriere.
Soltanto in questa seconda ipotesi
per ragioni logiche di tutta evidenza la facoltà del portatore di handicap è
ristretta agli strumenti minimali idonei a fronteggiare le barriere, indicati
come “servoscala” ovvero “strutture mobili e facilmente rimovibili”, o modifiche
dell’ ampiezza delle porte
d’accesso agli edifici, agli ascensori e alle
rampe dei garages (Cass. n. 14384 del 2004, in motivazione) .
4.1. Nel caso
di specie, dalla sentenza impugnata emerge che la installazione dell’ ascensore,
richiesta dalla odierna ricorrente ai sensi della legge n. 13 del 1989, era
stata autorizzata
dall’assemblea del condominio. La stessa Corte d’appello,
del resto, pur accogliendo il gravame degli odierni controricorrenti, ha
ragionato non già sulla base della insussistenza, nella specie, dei presupposti
per l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 13 del 1989, ma sui
limiti
che nella giurisprudenza di legittimità si è ritenuto che siano
comunque operanti, e quindi annullando la delibera condominiale per violazione
dell’ art. 1120 , secondo comma, cod. ci v.; con
ciò, all’evidenza, non
escludendo che la installazione dell’ascensore fosse avvenuta ai sensi della
citata normativa.
5. Ciò premesso il Collegio ritiene che il ricorso sia
fondato.
5.1. La Corte d’appello ha accolto il gravame ritenendo, in primo
luogo, che in relazione alla installazione di un ascensore in ambito
condominiale operassero comunque le norme in tema
di distanze legali. In
particolare, la Corte d’appello ha fatto richiamo alla sentenza di questa Corte
n. 6109 del 1994, secondo cui «l’art. 2 della legge 9 gennaio 1989 n. 13,
contenente disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati, dopo aver previsto la
possibilità, per l’assemblea condominiale in prima o in seconda convocazione, di
approvare le innovazioni finalizzate allo scopo predetto con le maggioranze
indicate dall’ art. 1136, secondo e terzo comma, cod. civ. - cosi derogando alla
norma di cui all’art. 1120, primo comma, che richiama il quinto comma dell’art.
1136 cod. civ. e quindi le più alte maggioranze qui contemplate dispone, al
terzo comma, che “resta fermo” quanto previsto, tra l’altro, dall’art. 1120,
secondo comma, cod. civ., il quale vieta le innovazioni che rendano talune parti
comuni all’ edificio inservibili all’ uso o al godimento anche di un solo
condomino», con la precisazione che «la norma in questione vuole certamente
favorire quelle innovazioni che aumentano la funzionalità ed il valore
dell’edificio, ma pone il limite invalicabile dell’ inservibilità della parte
comune anche nei confronti di un singolo condomino, inservibilità che va
interpretata come sensibile menomazione dell’utilità che il condomino ne
ritraeva secondo l’originaria costituzione della comunione. Ne consegue che se
non possono essere lesi da delibere dell’assemblea condominiale, adottate a
maggioranza, i diritti dei condomini attinenti alle cose comuni, a maggior
ragione non possono essere lesi, da delibere non adottate all’unanimità, i
diritti di ciascun condomino sulla porzione di proprietà esclusiva,
indipendentemente da qualsiasi considerazione di eventuali utilità
compensative».
La Corte d’appello ha quindi osservato che il manufatto
realizzato dalla ricorrente che senz’ altro rientrava nella nozione di
costruzione - non rispettava il limite stabilito dal codice civile in materia di
distanze legali tra costruzioni, come accertato dal c.t.u. In proposito, ha
richiamato quelle pronunce a tenore delle quali l’art. 907 cod. civ. è
applicabile anche nei rapporti tra condomini di un edificio, non derogando
l’art. 1102 cod. civ. al disposto dell’art. 907 stesso codice (Cass. n. 10563
del 2001; Casso n. 23023 del 2000).
Ha poi affermato di non condividere il
diverso orientamento della giurisprudenza di questa Corte, del quale aveva
invece fatto applicazione il Tribunale, a tenore del quale la disciplina sulle
distanze legali nel caso di utilizzazione di parti comuni dell’ edificio
condominiale per la realizzazione di impianti al servizio esclusivo
dell’appartamento del singolo condomino che siano «indispensabili ai fini di una
reale abitabilità dell’appartamento, intesa nel senso di una condizione
abitativa che rispetti l’evoluzione delle esigenze generali dei cittadini e lo
sviluppo delle moderne concezioni in tema di igiene». La Corte territoriale ha
ritenuto tale orientamento minoritario e non condivisibile, sulla base del
rilievo che l’impianto di ascensore «non può essere considerato
“impianto
indispensabile per un’effettiva abitabilità dell’appartamento,
dovendo tale nozione riferirsi agli impianti di luce, acqua, riscaldamento e
similari». La Corte etnea ha, ancora, escluso che una deroga alla disciplina
sulle distanze possa essere rinvenuta nella disciplina contenuta nell’art. 3
della legge n. 13 del 1989, e ciò sul rilievo che il citato art. 3, al primo
comma, dispone che «le
opere di cui all’articolo 2 possono essere realizzate
in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi» che
disciplinano le distanze dal confine e tra fabbricati, ma non menziona la
normativa codicistica sulle vedute che deve, a contrario, ritenersi applicabile,
e, al secondo comma, prevede «l’obbligo di rispetto delle distanze di cui agli
articoli 873 e 907 del codice civile nell’ipotesi in cui tra le opere da
realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio
o alcuna
area di proprietà o di uso comune». In particolare, la Corte territoriale ha
ritenuto che tale norma si riferisca al caso in cui tra il manufatto da
realizzare e i fabbricati non compresi nel condominio (e, quindi, alieni) manchi
uno spazio o un’area di proprietà o di uso comune, consentendo in contrario la
deroga nel caso in cui vi sia l’interposizione di uno spazio
o di un’ area di
proprietà o di uso comune. Ha quindi escIuso che da una disciplina specifica sia
ricavabile un principio di carattere generale nel senso della disapplicazione
della normativa sulle distanze legali tutte le volte in cui vengano realizzate
le opere di cui alla legge n. 13 del 1989.
La Corte d’appello, inoltre, ha
rilevato che il manufatto realizzato dalla odierna ricorrente determina una
menomazione apprezzabile dell’ uso del cortile comune, trattandosi di una
struttura fissa avente una dimensione non trascurabile. Sotto altro profilo, la
Corte d’appello ha ritenuto leso il
decoro architettonico dell’edificio
condominiale.
5.2. La ricorrente, con il primo e il secondo motivo censura la
sentenza impugnata per la valutazione effettuata in ordine alla violazione della
disciplina delle distanze legali; con il terzo motivo, contesta la valutazione
effettuata dalla Corte d’appello in ordine alla lesione del decoro
architettonico, rilevandone il contrasto con l’accertamento in proposito svolto
dal consulente tecnico d’ufficio in primo grado.
5.2.1. Quanto alle censure
svolte con il primo motivo, il Collegio ritiene che le stesse colgano nel segno
là dove viene contestata l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui
«l’ascensore non può essere considerato impianto indispensabile per l’effettiva
abitabilità dell’appartamento».
Nella sua assolutezza, l’affermazione appare
infatti apodittica e avulsa da ogni riferimento al caso di specie, nel quale i
lavori per la installazione dell’ ascensore erano dichiaratamente volti alla
eliminazione delle barriere architettoniche, ai sensi della legge n. 13 del
1989.
In particolare, la Corte territoriale non sembra avere adeguatamente
apprezzato che, nella valutazione del legislatore, quale si desume dall’art. 1
della citata legge n. 13 del 1989
(operante a prescindere dalla effettiva
utilizzazione degli edifici considerati da parte di persone portatrici di
handicap: Corte Cass. n. 167 del 1999), l’installazione dell’ascensore o di
altri congegni, con le caratteristiche richieste dalla normativa tecnica, idonei
ad assicurare
l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli
edifici, costituisce elemento che deve essere necessariamente previsto dai
progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero
alla
ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia
residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati dopo sei mesi
dall’entrata in vigore della legge. Da tale
indicazione si desume agevolmente
che, nella valutazione del
legislatore, e contrariamente a quanto affermato
dalla sentenza impugnata, l’ascensore o i congegni similari (ma negli edifici
con più di tre livelli fuori terra, solo l’ascensore) costituiscono dotazione
imprescindibile per l’approvazione dei relativi
progetti edilizi; in altri
termini, l’esistenza dell’ascensore può senz’altro definirsi funzionale ad
assicurare la vivibilità dell’ appartamento, sia cioè assimilabile, quanto ai
principi volti a garantirne la installazione, agli impianti di luce, acqua,
riscaldamento e similari. Vero è che tale qualificazione è dal legislatore
imposta per i nuovi edifici o per la ristrutturazione di interi edifici, mentre
per gli edifici privati esistenti valgono le disposizioni di cui all’art. 2
della legge n. 13 del 1989; tuttavia, la assolutezza della previsione di cui
all’art. 1 non può non costituire un criterio di interpretazione anche per la
soluzione dei potenziali conflitti che dovessero verificarsi con riferimento
allla necessità di adattamento degli edifici esistenti alle prescrizioni
dell’art. 2.
In questo senso, non vi è dunque ragione per escludere, in via
di principio, come ha fatto la Corte
d’appello, l’operatività, anche riguardo
all’ascensore, del principio secondo cui «negli edifici condominiali
l’utilizzazione delle parti comuni con impianto a servizio esclusivo di un
appartamento
esige non solo il rispetto delle regole dettate dall’art. 1102
cod. civ., comportanti il divieto di alterare la destinazione della cosa comune
e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro
diritto, ma anche l’osservanza delle norme del codice in tema di distanze,
onde
evitare la violazione del diritto degli altri condomini
sulle
porzioni immobiliari di loro esclusiva proprietà. Tale disciplina,
tuttavia, non opera nell’ ipotesi dell’ installazione di impianti che devono
considerarsi indispensabili ai fini di una reale abitabilità dell’appartamento,
intesa nel senso di una condizione abitativa che rispetti l’evoluzione delle
esigenze generali dei cittadini e lo sviluppo delle moderne concezioni in tema
di igiene, salvo l’apprestamento di accorgimenti idonei ad evitare danni alle
unità immobiliari altrui» (Cass. n. 7752
del 1995; Cass. n. 6885 del 1991;
Cass. n. 11695 del 1990).
Appare quindi evidente il denunciato vizio di
motivazione in ordine alla affermazione della non
riconducibilità
dell’ascensore agli impianti indispensabili per l’effettiva abitabilità di un
appartamento.
5.2.2. Ma le censure della ricorrente sono fondate anche con
riferimento alla questione della applicabilità, nel caso di specie, delle norme
sulle distanze dalle vedute, di cui all’art. 907 cod. civ.
Nella
giurisprudenza di questa Corte si è infatti affermato il principio per cui «le
norme sulle distanze sono applicabili anche tra i condomini di un edificio
condominiale, purché siano
compatibili con la disciplina particolare relativa
alle cose comuni, cioè quando l’ applicazione di quest’ ultima non sia in
contrasto con le prime; nell’ipotesi di contrasto, la prevalenza della norma
speciale in materia di condominio determina l’inapplicabilità della disciplina
generale sulle distanze che nel condominio degli edifici e nei rapporti tra
singolo condomino e condominio, è in rapporto di subordinazione rispetto alla
prima. Pertanto, ove il giudice constati il rispetto dei limiti di cui all’art.
1102 cod. civ., deve ritenersi legittima l’opera realizzata anche senza il
rispetto delle norme dettate
per regolare i rapporti tra proprietà contigue,
sempre che venga rispettata la struttura dell’ edificio condominiale. (Nella
specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto applicabili
alla costruzione di un balcone le norme in tema di vedute e non anche quella
dell’ art. 1102 cod. civ.). (v., da ultimo, Cass. n. 6546 del 2010).
La Corte
d’appello non poteva quindi ritenere violato, nel caso di specie, l’art. 907
cod. civ., senza previamente accertare se il manufatto realizzato dalla
ricorrente su cose comuni (parte del cortile e muro comune) avesse rispettato i
limiti posti dall’art. 1102 cod. civ. nell’uso della cosa comune, non apparendo
a tal fine sufficiente l’affermazione che il manufatto determina una menomazione
apprezzabile dell’uso del cortile comune, trattandosi di una struttura fissa
avente una dimensione non trascurabile. Ciò tanto più in quanto dalla stessa
sentenza impugnata emerge che il giudice di primo grado, recependo l’
accertamento svolto dal consulente tecnico d’ ufficio aveva
concluso nel
senso della insussistenza del pregiudizio per l’utilizzazione del cortile
comune.
Né può ritenersi che la disciplina di cui all’art. 907 cod. civ.
potesse operare per effetto del richiamo ad essa contenuto nell’art. 3, comma 2,
della legge n. 13 del 1989. In proposito, deve rilevarsi che l’art. 3 citato
dispone, al comma l, che «le opere di cui all’articolo 2 possono essere
realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi,
anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso
comune a più fabbricati» e, al comma 2, che «è fatto salvo l’obbligo di rispetto
delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell’ipotesi in
cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno
spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune». Nel suo complesso, tale
disposizione non può ritenersi applicabile all’ipotesi in cui venga in rilievo,
non un fabbricato distinto da quello comune, ma una unità immobiliare ubicata
nell’edificio comune.
In sostanza, il richiamo contenuto nell’art. 3, comma
2, ai “fabbricati alieni” impone di escludere che la disposizione stessa possa
trovare applicazione in ambito condominiale. Difetta, dunque, nel caso di
specie, il presupposto di fatto per l’operatività della richiamata disposizione
di cui all’art. 907 cod. civ., e cioè l’altruità del fabbricato dal quale si
esercita la veduta che si intende tutelare.
D’altra parte, la Corte
d’appello, nell’effettuare la valutazione demandatale, non ha tenuto conto dei
rilievi del consulente tecnico d’ufficio, secondo cui doveva escludersi
pregiudizio per il godimento dell’aria e della luce da parte dell’abitazione dei
resistenti.
5.2.3. Fondato è infine anche il motivo di ricorso concernente
l’apprezzamento, effettuato dalla Corte d’appello, in ordine alla lesione del
decoro architettonico. La ricorrente ha infatti dedotto, riportando il contenuto
della consulenza tecnica espletata in primo grado, che il consulente tecnico
d’ufficio aveva positivamente escluso la lesione del decoro architettonico,
svolgendo argomentate osservazioni in proposito. La Corte d’appello ha motivato
il proprio diverso convincimento rilevando che «la gabbia di un moderno
ascensore in plexiglas inserito in un cortile interno di un edificio
ottocentesco, l’alterazione dei finestroni prospettanti nel cortile e la loro
trasformazione in bocche di ingresso della colonna dell’ascensore, la
distruzione delle antiche mensole e cornici in pietra bianca scolpita
determinano una modifica sensibile della linea estetica originaria del
fabbricato, e
quindi il decoro architettonico risulta pregiudicato. La
circostanza che le mensole e le cornici in pietra bianca fossero privi di
particolari valenze formali (v. pag. 6 della reI. dep. dal C.t.u. il 23.12.1994)
è ininfluente».
Orbene, dalla sentenza impugnata emerge che la valutazione
espressa dal consulente tecnico d’ufficio scaturiva da una considerazione
complessiva della situazione di fatto e delle caratteristiche architettoniche e
costruttive dell’ edificio. In particolare, il C.t.u. aveva escluso che le
mensole e le cornici in pietra bianca fossero dotate di valenze
formali.
L’accertamento della sussistenza o no della rilevanza “formale” di
alcuni elementi di un edificio, ai fini di cui all’art. 1120, secondo comma,
cod. civ., è particolarmente importante, atteso che questa Corte ha avuto modo
di affermare che «in tema di innovazioni nel condominio degli edifici,
l’alterazione del decoro architettonico può derivare anche dalla modifica
dell’originario aspetto di singoli elementi o di singole parti dell’edificio che
abbiano una sostanziale e formale autonomia o
(Cass. n. 5899 del 2004). Sul
punto, la motivazione della sentenza impugnata non appare sufficiente, tanto più
in quanto priva di alcuna considerazione in ordine all’oggetto della
valutazione, consistente, appunto, nella installazione di un impianto ascensore
-
Del resto, nella giurisprudenza di questa Corte si è più volte affermato
che «il controllo del giudice del merito sui risultati dell’indagine svolta dal
consulente tecnico d’ufficio costituisce un tipico apprezzamento di fatto, in
ordine al quale il sindacato di legittimità è limitato alla verifica
della
sufficienza e correttezza logico giuridica della motivazione. In
particolare, ove il giudice di primo grado si sia conformato alle conclusioni
del consulente tecnico d’ufficio, il giudice di appello può pervenire a
valutazioni divergenti da quelle, senza essere tenuto ad effettuare una nuova
consulenza, qualora, nel suo libero apprezzamento, ritenga, dandone adeguata
motivazione, le conclusioni dell’ausiliario non sorrette da adeguato
approfondimento o non condivisibili per altre convincenti ragioni» (Cass. n.
19661 de12006; Cass. n. 20820 del 2006; Cass. n. 25569 del 2010)
Nel caso di
specie, costituendo la valutazione del decoro architettonico oggetto di uno
specifico quesito rivolto al c.t.u., ed avendo il c.t.u. espresso il proprio
convincimento fornendo una molteplicità di elementi, il dissenso espresso dal
giudice di secondo grado avrebbe dovuto essere sorretto da un esame più
approfondito dei vari profili evidenziati dal c.t.u., risolvendosi altrimenti la
valutazione, proprio per la natura della indagine devoluta al c.t.u., nella
espressione di un soggettivo canone estetico.
In conclusione, il ricorso
principale va accolto.
6. Il motivo del ricorso incidentale avente ad oggetto
la regolamentazione delle spese del giudizio risulta assorbito dall’accoglimento
del ricorso principale, dovendosi procedere a nuova regolamentazione delle spese
in sede di rinvio.
E’ assorbito altresì il motivo di ricorso incidentale
condizionato, con il quale i resistenti hanno riproposto, peraltro del tutto
immotivatamente, l’eccezione di violazione del precetto di cui all’art. 42 della
Costituzione, non essendosi su tale eccezione pronunciato il giudice di appello.
Anche su tale
eccezione, invero, dovrà pronunciarsi il giudice dell’ appello
nel caso in cui, all’ esito del rinnovato esame del gravame, pervenga a
conclusioni sfavorevoli agli appellanti.
7. Il ricorso principale va dunque
accolto, con assorbimento del ricorso incidentale, anche condizionato, e con
cassazione della sentenza impugnata, che deve essere disposta con rinvio ad
altra sezione della Corte d’appello di Catania, la quale dovrà procedere a nuovo
esame della controversia, provvedendo ad emendare i rilevati vizi motivazionali,
nonché alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, assorbito
l’incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del
giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d’appello di
Catania.
Depositata in Cancelleria il 03.08.2012



