La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11462 del 9 luglio 2012, accogliendo il ricorso del direttore dei servizi amministrativi di un istituto tecnico commerciale, ha affermato il diritto del lavoratore a percepire l'indennità sostitutiva per le ferie non fruite a causa di malattia. Nella fattispecie la Corte d'Appello aveva rigettato la domanda proposta dal lavoratore, diretta al riconoscimento della sua indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, al momento del suo collocamento al riposo, a cause di lunghe assenze per malattia, sulla base del fatto che il contratto collettivo
di appartenenza prevedeva come unica ipotesi di pagamento dell'indennità il fatto che il mancato godimento delle ferie fosse motivato da "esigenze di servizio", ciò che nel caso concreto non era avvenuto. La Suprema Corte, ricordando che il diritto alle ferie gode di una tutela rigorosa, di rilievo costituzionale, visto che l'art. 36, terzo comma, Cost. prevede testualmente che "il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi", ha precisato che "l'indennità sostitutiva, oltre a poter avere carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita del bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l'opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l'istituto delle ferie è destinato, per un altro verso costituisce un'erogazione di natura retributiva, perché non solo è connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali, restando indifferente l'eventuale responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento delle stesse.". Sulla base di tali principi - sottolineano i giudici di legittimità - va affermata "l'illegittimità, per il loro contrasto con norme imperative, delle disposizioni di contratti collettivi
che escludano il diritto del lavoratore all'equivalente economico di periodi di ferie non goduti al momento della risoluzione del rapporto, salva l'ipotesi del lavoratore che abbia disattesa la specifica offerta della fruizione del periodo di ferie da parte del datore di lavoro.". Inoltre, nel caso in esame, poiché il lavoratore non ha potuto fruire delle ferie a causa di malattia, la sentenza
del giudice d'Appello è in contrasto anche con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE che, con sentenze C-350/06 e C-520/06, ha chiarito che "l'articolo 7 della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che sebbene la norma nazionale possa stabilire dei limiti temporali per il godimento delle ferie dalla loro maturazione, non è ammissibile escludere il diritto all'indennità finanziaria sostituiva quando i dipendenti siano in congedo per malattia".

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