"Alla stregua di una interpretazione letterale e logico-sistematica dell'art. 2118 c.c., nel contratto di lavoro a tempo indeterminato il preavviso non ha efficacia reale - che comporta, in mancanza di accordo tra le parti circa la cessazione immediata del rapporto, il diritto alla prosecuzione del rapporto stesso e di tutte le connesse obbligazioni fino alla scadenza del termine - ma efficacia obbligatoria. Ne consegue che, nel caso in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con l'unico obbligo della parte recedente di corrispondere l'indennità sostitutiva e senza che da tale momento possano avere influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti, a meno che la parte recedente, nell'esercizio di un suo diritto potestativo, acconsenta, avendone interesse, alla continuazione del rapporto lavorativo, protraendone l'efficacia sino al termine del periodo di preavviso.". E' quanto ribadito dalla Corte di Cassazione che, con sentenza
n. 11086 del 3 luglio 2012, ha ritenuto opportuno dare continuità all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che ha affermato e motivato la tesi della efficacia obbligatoria del preavviso. Nel caso di specie la Corte d'Appello non ha fatto corretta applicazione del suddetto principio di diritto, in quanto, accertando il diritto del dirigente licenziato al trattamento di malattia durante il periodo di preavviso, ha attribuito efficacia reale al preavviso. In accoglimento del ricorso della Società datrice di lavoro con cui la stessa chiedeva: "se il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un dirigente, nell'area della libera recedibilità, si risolva immediatamente per effetto di licenziamento intimato con dispensa dal preavviso e corresponsione dell'indennità sostitutiva, senza necessità di consenso e/o accettazione da parte del lavoratore della dispensa del preavviso", la Suprema Corte cassa con rinvio le sentenze della Corte d'Appello.

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