In tema di divorzio, la Corte di Cassazione ha precisato che nel rito camerale di cui all'articolo 4 comma 12 della legge 898/70 l'allegazione di documenti può eseguirsi anche oltre i termini fissati a tal fine, ma a condizione che sia rispettato il diritto dell'altra parte a interloquire sulla tardiva produzione documentale. Gli Ermellini lo hanno precisato sentenza n. 5876, depositata il 13 aprile 2012. In particolare, ha spiegato la Corte, nel rito camerale in appello, l'acquisizione dei mezzi di prova, e segnatamente dei documenti, deve ritenersi ammissibile sino all'udienza di discussione in camera di consiglio, sempre che sulla produzione si possa considerare instaurato un pieno e completo contraddittorio
, che costituisce un'esigenza irrinunciabile. Deve invece dichiararsi la nullità della sentenza d'appello, per violazione del principio del contraddittorio, laddove il diniego di assegno divorzile risulta espressamente fondato su fatti nuovi evidenziati dal coniuge mediante il deposito di documenti oltre il termine all'uopo assegnato dal giudice, in presenza di tempestiva eccezione di inammissibilità della produzione tardiva svolta dalla difesa dell'altro coniuge, e ciò senza che all'udienza camerale lo stesso giudice abbia in proposito consentito l'esplicarsi del contraddittorio
mediante il rinvio dell'udienza medesima. Secondo la ricostruzione della vicenda, il Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi dichiarando il diritto della donna a percepire un assegno mensile di mantenimento. Successivamente l'uomo adiva il Tribunale per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'esclusione dell'obbligo di corrispondere un assegno di divorzio. Sull'opposizione della donna quest'ultima richiesta il Tribunale accoglieva interamente la domanda dell'ex marito. La Corte di appello adita dalla donna confermava la sentenza
di primo grado mentre gli ermellini (Cass. civ. n. 11319/2005, 1° sezione, del 27 maggio 2005) accoglievano il ricorso della donna ritenendo fondata la sua doglianza relativa alla violazione del contraddittorio verificatosi ai suoi danni, essendo stato il diniego di assegno divorzile espressamente fondato su fatti nuovi evidenziati dall'uomo mediante il deposito di documenti oltre il termine all'uopo assegnato dal giudice, in presenza di tempestiva eccezione d'inammissibilità della produzione tardiva svolta dalla difesa della donna, e ciò senza che all'udienza camerale lo stesso giudice avesse in proposito consentito l'esplicarsi del contraddittorio mediante il rinvio dell'udienza medesima. L'uomo riassumeva così il giudizio davanti alla Corte di appello che, con sentenza, respingeva l'appello della donna avverso la sentenza di primo grado, così come, facevano gli Ermellini in quanto la donna aveva sollevato motivi di merito non sindacabili in cassazione ("la Corte territoriale ha svolto con pienezza di argomentazioni l'esame del caso senza incorrere in contraddizioni logiche").
Consulta testo sentenza n. 5876/2012

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