Con la sentenza in commento (n. 3393 depositata il 5 marzo 2012), la Corte di Cassazione ha stabilito che è legittimo il rimborso dei titoli alla madre del minore alle Poste anche senza autorizzazione del magistrato. La vicenda ha avuto origine da una richiesta di annullamento del rimborso di 20 buoni postali emessi a favore di un ragazzo. Le poste avevano rimborsato quei titoli alla madre nonostante la stessa fosse sprovvista dellautorizzazione del giudice tutelare. Le poste avevano resistito in giudizio spiegando che la madre della ragazza era indicata come rappresentante dell'intestatario e che per questo i buoni erano stati validamente riscossi. La Corte nella sentenza
ha richiamato il contenuto dell'art. 159 del Cod. Postale secondo cui "i rimborsi sui libretti nominativi vengono fatti esclusivamente agli intestatari dei libretti o ai loro rappresentanti, procuratori o delegati. Secondo tale norma inoltre sui libretti intestati a minorenni senza dichiarazione di rappresentanza, i rimborsi vengono fatti ai minorenni medesimi, tranne il caso di opposizione da parte dei rappresentanti legali. In primo grado il Tribunale aveva condannato le Poste e la madre del ragazzo a rimborsare l'importo di circa 150.000 euro. Successivamente la Corte d'Appello aveva parzialmente modificato la sentenza escludendo l'illegittimità del rimborso di 16 sui 20 buoni che furono oggetto di rimborso sul rilievo che nei titoli la signora era indicata come rappresentante dell'intestatario.
Consulta testo sentenza n. 3393/2012

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