La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (sent. n. 3956/03) ha affermato che “ove la capacità a deporre del teste non possa essere messa in discussione per non essere stata la relativa questione tempestivamente sollevata, il giudice del merito non è esonerato dal potere - dovere di esaminare l'intrinseca attendibilità di detto testimone”. In particolare, specialmente quando vi è contrasto tra le risultanze di prove diverse, il giudice può legittimamente tener conto dell'interesse del teste all'esito del giudizio, e ciò anche laddove tale interesse non sia formalmente tale da legittimare la sua partecipazione al giudizio.
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