In materia di
locazione, con
sentenza n. 2084, depositata il 14 febbraio 2012, la Corte di Cassazione ha stabilito che, anche quando l'immobile oggetto di
locazione è stato rilasciato l'immobile, non cessa la materia del contendere se persiste l'interesse del locatore alla
risoluzione del contratto
per grave inadempienza del locatore. I giudici della terza sezione civile, nella parte motiva della
sentenza, hanno spiegato che "nell'ipotesi in cui, nel corso del procedimento instaurato dal locatore per ottenere la
risoluzione del contratto di locazione per
inadempimento del conduttore, intervenga la restituzione dell'immobile per finita
locazione, non viene meno l'interesse (e il diritto) del locatore ad ottenere l'accertamento dell'operatività di una pregressa causa di
risoluzione del contratto per grave
inadempimento del conduttore, potendo da tale accertamento derivare effetti a lui favorevoli come, in caso di immobile non abitativo, la non debenza dell'indennità di avviamento". Il caso arrivato all'attenzione dei giudici di Piazza Cavour nasce dall'impugnazione di una
sentenza della Corte di Appello di Palermo che, in riforma della
sentenza del Tribunale, aveva dichiarato cessata la materia del contendere per avvenuto rilascio dell'immobile, in relazione ad una domanda di risoluzione per
morosità di
locazione ad uso diverso, proposta dal locatore nei confronti del conduttore. Pertanto, la Corte d'appello condannava il conduttore alla corresponsione di € 4.063,40 per la differenza dovuta all'aggiornamento istat fra i canoni dovuti e quelli corrisposti. Ma il locatore, con ricorso incidentale, eccepiva l'erronea dichiarazione di cessazione della materia del contendere in quanto, pur essendo stato rilasciato l'immobile, permaneva il suo interesse ad una pronunzia giudiziale. Ritenendo fondato il motivo su cu si basava il ricorso incidentale e rigettando quello principale proposto dal locatore, la Corte ha quindi annullato la
sentenza di secondo grado e decidendo nel merito, ha dichiarato risolto per
morosità il
contratto, nonostante l'avvenuto rilascio dell'immobile, ribadendo che, se c'è una grave inadempienza da parte del locatore, non cessa la materia del contendere. Da questa pronuncia infatti potrebbero derivare effetti al locatore favorevoli come, ad esempio, la non debenza dell'indennità di avviamento.