"E' esclusa la proporzionalità del licenziamento ove la condotta del lavoratore, se pure in contrasto con obblighi imposti dal contratto di lavoro, non determini il blocco del lavoro o un grave danno per l'attività produttiva, tenuto anche conto delle modalità del rapporto e della mancanza di precedenti disciplinari. Ma, nella specie, la configurazione di una proporzionalità della sanzione irrogata muove dalla considerazione di molteplici circostanze tenuto conto, in particolare, della evenienza dell'uso, fatto dal lavoratore, dei beni della scuola in maniera del tutto incompatibile con la destinazione loro propria.". E' quanto affermato dalla sentenza
n. 2014/2012 con cui la Corte di Cassazione, respingendo il ricorso di un lavoratore, ha ribadito, come da consolidata giurisprudenza, che "in caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità fra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, essendo determinante, ai fini del giudizio di proporzionalità, l'influenza che sul rapporto di lavoro sia in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che, per le sue concrete modalità e per il contesto di riferimento, appaia suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio comportamento ai canoni di buona fede e correttezza.". Il caso vede come protagonista un dipendente di un Comune con mansioni di portiere custode di una scuola elementare licenziato per aver svolto duplice attività lavorativa incompatibile con lo status di dipendente pubblico e per aver utilizzato, in tale attività, locali, strumenti e spazi in uso per ragioni di servizio.
In particolare l'accusa rivolta al lavoratore è di "aver fornito preventivi e altre informazioni su interventi di tipo biologico e derattizzazioni per la ditta intestata alla figlia e poi trasferita a un terzo, utilizzando il numero telefonico dell'alloggio della scuola, che compariva pure sulle fiancate di vetture rinvenute nel cortile dell'edificio scolastico.".

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