Non è passibile di sanzione disciplinare l'avvocato che non da seguito ai chiarimenti richiesti sull'esposto presentato contro di lui dal cliente. Lo stabilisce una sentenza (n. 30173, depositata il 30 dicembre 2011) delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione. La vicenda riguarda un avvocato che aveva subito una sanzione disciplinare, per aver omesso, nonostante una formale richiesta inviatagli nel corso della fase preistruttoria, di fornire giustificazioni relative all'addebito di omessa informazione al cliente circa lo stato di una causa di sfratto, addebito, quest'ultimo, dal quale il professionista, (nei cui confronti era stato instaurato procedimento disciplinare) era stato prosciolto con formula piena. Precisando di aver fornito chiarimenti orali, il professionista proponeva ricorso al Consiglio Nazionale Forense che riduceva la sanzione irrogata, applicando quella dell'avvertimento. Il CNF precisava che, a norma dell'art. 24 del Codice deontologico forense
, i chiarimenti devono essere forniti per iscritto. Su ricorso per cassazione proposto dall'avvocato destinatario della sanzione disciplinare, il massimo consesso di Piazza Cavour, accogliendo il ricorso del professionista ha stabilito che "l'articolo 24 del Codice deontologico forense deve essere interpretato nel senso che è passibile di sanzione disciplinare unicamente l'avvocato che non risponde alla richiesta di chiarimenti, pervenuta dal Consiglio dell'Ordine forense, relativa all'esposto presentato nei confronti di un altro iscritto, dovendosi ritenere contraria ai principi fondamentali del diritto di difesa («nemo tenetus contra se edere») l'interpretazione secondo cui risulterebbe sanzionabile anche il professionista che non dà seguito ai chiarimenti richiesti sull'esposto presentato contro di lui dal cliente".
Consulta testo sentenza n. 30173/2011

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