La ex moglie ha diritto all'assegno di
divorzio da parte del marito anche se percepisce già un canone di
locazione di un appartamento comprato con la liquidazione di lui, un piccolo stipendio da baby sitter e una pensione. Lo ha stabilito la prima sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n. 24160, depositata il 17 novembre 2011) precisando che in tema di determinazione dell'assegno di
divorzio il giudice non deve darne giustificazione con riferimento a tutti i parametri di riferimento indicati dall'art. 5 della
legge sul divorzio, potendo considerare prevalente quello basato sulle condizioni economiche delle parti ritenendolo sufficiente al fine di determinarne l'importo, implicitamente ritenendo la mancanza di elementi che possano indurre a una diversa determinazione.
Nel caso preso in esame da Piazza Cavour una donna separata aveva chiesto l'assegnazione di un assegno per sé e per il figlio maggiorenne con lei convivente oltre all'assegnazione della casa coniugale. In primo grado, il Tribunale aveva accolto la domanda di
divorzio, liquidando in favore della ex un
assegno divorzile di euro 2.330,00 mensili revocando l'assegnazione della casa coniugale, di
proprietà del marito, stante la raggiunta indipendenza economica del figlio.
La decisione veninva confermata sia in Corte di appello sia in Cassazione.