Vedi anche:
Manovra Correttiva 2011 - n.98/2011
Nuova Manovra correttiva - n. 138/2011
Vedi il testo del DDL Stabilità approvato dal CDM il 14 ottobre 2011
DDL Stabilità approvato dal consiglio dfei ministri il 14 ottobre 2011
Articolo 1 (Risultati differenziali)
1. Il livello massimo del saldo netto da finanziare per l’anno 2012 e del ricorso al mercato finanziario nonché i livelli minimi del saldo netto da impiegare per gli anni 2013 e 2014, in termini di competenza, di cui all’articolo 11, comma 3, lett. a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2012, 2013 e 2014, sono indicati nell’allegato n. 1. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
Articolo 2 (Gestioni previdenziali)
1. Nell'allegato 2
sono indicati:
a) l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per l'anno 2012;
b) gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l'anno 2012 in conseguenza di quanto stabilito ai sensi della lettera a);
c) l’importo dei trasferimenti dovuti dallo Stato per l’anno 2012 ai sensi del comma 4, lettera a). 2. Gli importi complessivi di cui al comma 1 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nell'allegato 2 sono, inoltre, indicati gli importi che, prima del riparto, sono attribuiti:
a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento
dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai
trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;
b) alla
gestione speciale minatori; c) all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza
per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS). 3.
Nell'allegato 2 sono, inoltre, indicati:
a) i maggiori oneri, per l’anno 2010, a carico della gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
b) gli importi, utilizzati per il finanziamento dei maggiori oneri di cui alla lettera a), delle somme risultanti, sulla base del bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'anno 2010, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, ovvero accantonate presso la medesima gestione, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi. 4. È istituita presso l'INPDAP la «Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alla gestione previdenziale», il cui finanziamento è assunto dallo Stato. Nell’ambito del bilancio dell’INPDAP, sono istituite apposite evidenze contabili, relative alla gestione di cui al primo periodo del presente comma, nonché alle gestioni che erogano trattamenti pensionistici e di fine servizio. Sono a carico della gestione di cui al primo periodo del presente comma: a) una quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dall’Istituto. Tale somma è annualmente adeguata, con la legge di stabilità, in base alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica incrementato di un punto percentuale ed è ripartita tra le evidenze contabili interessate con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; b)tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsti da specifiche disposizioni di legge. 5. All’articolo 2, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il penultimo periodo, sono aggiunti i seguenti: “Al fine di garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici è stabilito un apporto dello Stato a favore della gestione di cui al comma 1. Tale apporto è erogato su base trimestrale, subordinatamente alla verifica delle effettive necessità finanziarie della citata gestione, riferite al singolo esercizio finanziario”. E’ abrogato l’articolo 2, comma 499, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Articolo 3 (Riduzioni delle spese rimodulabili dei Ministeri)
1. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Programmi dei Ministeri sono ridotti in termini di competenza e di cassa degli importi indicati nell’elenco 1 allegato alla presente legge.
Articolo 4 (Riduzioni delle spese non rimodulabili dei
Ministeri)
1. Gli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili
sono ridotti in conseguenza delle disposizioni contenute nei successivi
commi.
2. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero degli affari esteri le disposizioni di cui al comma 3 al
comma 6.
3. A decorrere dal 2012, l’autorizzazione di spesa di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, è ridotta di euro
1.230.000.
4. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1 della legge 9 ottobre
2000, n. 288, rifinanziata dall’articolo 1, comma 566, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, è ridotta di euro 2.000.000 a decorrere dal 2012.
5.
L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto
1998, n. 299, per il 2012 è ridotta di euro 12.394.000.
6. Ai medesimi fini
di cui al comma 2, si applicano altresì, limitatamente all’anno 2012, senza
successivi recuperi, le seguenti misure temporanee e straordinarie in materia di
trattamento economico del personale all’estero di cui alla Parte terza del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:
a) residenze di servizio. Il canone dovuto ai sensi del comma 2 dell’ art. 177 del DPR 18/67 dai funzionari che occupano posti di Ministro e Ministro Consigliere con funzioni vicarie presso le rappresentanza diplomatiche nonché dai titolari dei Consolati Generali di prima classe e dai funzionari di cui all’art. 12 comma 1 lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258, è aumentato dal 15 al 20 percento dell’indennità personale;
b) indennità di sistemazione. L’indennità prevista dall’art. 175 del DPR
18/1967 nonché dall’art. 661 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 come
sostituito dall’art. 29 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, è
corrisposta, per i casi di trasferimento del personale da sede estera ad altra
sede estera, nella misura del 15% rispetto all’importo attuale; inoltre la
stessa indennità è ridotta del 50 percento anziché del 40 percento limitatamente
a coloro che fruiscono di residenze di servizio ai sensi dell’articolo 177 del
DPR 18/67;
c) indennità di richiamo dal servizio all’estero. L’indennità
prevista dall’art. 176 del DPR 18/ 1967 è corrisposta nella misura del 20%
rispetto all’importo attuale;
d) con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da emanarsi entro 15 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, si provvede alla rideterminazione delle risorse relative agli articoli 171 e 171 – bis del DPR 18/1967 nonché all’articolo 658, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, anche in deroga a quanto previsto dalle predette disposizioni, assicurando comunque la copertura dei posti – funzione all’estero di assoluta priorità, per un risparmio complessivo pari a 27.313.157 euro. Conseguentemente, l’autorizzazione di spesa per l’attuazione degli articoli sopradetti è ridotta di un ammontare pari a 27.313.157 euro;
e) per l’anno 2012, l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 11,
della legge 31 marzo 2005, n. 56 è sospesa, mentre, a decorrere dal2013 , la
medesima autorizzazione è ridotta ogni anno di 7,5 milioni di euro;
f) in
attesa di un’ organica revisione tramite regolamento ai sensi dell’art. 31 della
legge 23 aprile 2003, n. 109, della disciplina della materia del trasporto degli
effetti del personale trasferito, al comma 7 dell’art. 199 del DPR 18/67 le
parole “le spedizioni possono essere effettuate” sono sostituite dalle seguenti
“la spedizione può essere effettuata”; inoltre, al comma 5 dell’art. 666 del
DLgs 297/1994, le parole “le spedizioni stesse possono essere effettuate” sono
sostituite dalle seguenti “la spedizione può essere effettuata”; infine, il
secondo periodo del citato comma 7 dell’art. 199 del DPR 18/67 è abrogato. 7.
Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del
Ministero dell’interno, le disposizioni di cui ai commi da 8 a 26. 8. Gli
stanziamenti iniziali per l’anno 2012 delle spese di vitto per il personale
dell’Arma dei Carabinieri impiegato in servizio di ordine pubblico fuori sede e
per il personale della Guardia di Finanza impiegato per servizio di ordine
pubblico, di cui allo Stato di previsione della spesa del Ministero
dell’Interno, cap. 2551 e 2552 sono ridotti di un milione di euro per ciascun
capitolo. 9. All’art. 7-bis, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sostituire le
parole: “a decorrere dall’anno 2005 la somma di due milioni di euro” sono
sostituite con le seguenti: “per gli anni dal 2005 al 2011 la somma di 2 milioni
di euro e a decorrere dall’anno 2012 la somma di 1 milione di euro”.
10. La spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco è ridotta in misura pari ad euro 57.448.387 per l’anno 2012
e ad euro 30.010.352 a decorrere dall’anno 2013.
11. L’articolo 9, comma 2,
lettera a) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 è sostituito dal
seguente: “a) in caso di necessità delle strutture centrali e periferiche del
Corpo nazionale motivate dall’autorità competente che opera il richiamo;”. 12.
Al comma 1 dell’articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,
dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: “d) i richiami in servizio del
personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ai sensi
dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, non
costituiscono rapporti di impiego con l’Amministrazione.”. 13. Ai fini del
reclutamento del personale volontario di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, il Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile, stabilisce, con cadenza triennale e
sulla base delle esigenze operative, il contingente massimo dei nuovi
reclutamenti a domanda, tenendo conto, in prima applicazione, del personale
volontario che, alla data del 31 dicembre 2011, sia iscritto o abbia presentato
domanda di iscrizione negli appositi elenchi. 14. Ai fini della verifica del
possesso dei requisiti di idoneità psicofisica ed attitudinale richiesta per il
reclutamento del personale volontario di cui all’articolo 8 comma 2 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n.139, gli oneri per gli accertamenti clinico –
strumentali e di laboratorio indicati dall’Amministrazione, sono a carico degli
interessati. 15. Ai fini del contenimento della spesa pubblica fino al 2014, le
disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 10 del decreto legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si applicano anche
alle procedure concorsuali per i passaggi interni di qualifica a capo squadra e
a capo reparto da espletarsi per la copertura dei posti disponibili fino al 31
dicembre 2013. 16. All’articolo 10, comma 10, del decreto legge 13 maggio 2011,
n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole “Nel triennio
2011-2013,” sono soppresse.
17. Il contributo compensativo annuo concesso
all’Unione italiana ciechi ai sensi dell’articolo 1, della legge 12 gennaio
1996, n. 24, a decorrere dal 2012, è fissato in euro 65.828. 18. Il contributo
annuo concesso all’Unione italiana ciechi ai sensi dell’articolo 1, della legge
23 settembre 1993, n. 379, come modificato dal comma 10 dell’articolo
11-quaterdecies del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2005, n. 248, a decorrere dal 2012, è
fissato in euro 291.142. 19. Gli stanziamenti per l’alimentazione del Fondo di
rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle
richieste estorsive e dell’usura, di cui all’articolo 2 comma 6-sexies del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge
26 febbraio 2011, n. 10, previsti dal comma 11 dell’articolo 14 della legge 7
marzo 1996, n. 108, e dal comma 1, lett. a), dell’articolo 1 della legge 22
dicembre 1999, n. 512, a decorrere dal 2012, sono fissati, rispettivamente, in
euro 1.000.000,00 ed in euro 1.027.385,00. 20. Lo stanziamento per il
miglioramento delle prestazioni economiche di cui all’articolo 5 della legge 4
marzo 1987, n. 88, concesso ai cittadini colpiti da tubercolosi non assistiti
dall’INPS, da erogare alle Regioni a statuto speciale, a decorrere dal 2012, è
fissato in euro 200.000. 21. All’articolo 4, comma 4, secondo periodo, del
decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 dicembre 1991, n. 410, le parole: “le disposizioni di cui ai commi 2 e
3” sono sostituite dalle seguenti: “le disposizioni di cui al comma 3”.
22 Le
somme resesi disponibili per pagamenti non più dovuti di cui alla delibera del
CIPE n. 86/2009 del 6 novembre 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 23
del 29 gennaio 2011, sono versate, entro il 30 giugno 2012, all’entrata del
bilancio dello Stato e restano acquisite all’erario. 23. La dotazione del Fondo
di cui all’articolo 611 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, è ridotta
per l’importo di 50 milioni a decorrere dall’anno 2013.
24. All’articolo 36,
comma 5, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, l’ultimo periodo è
soppresso.
25. Le disposizioni transitorie di cui all’articolo 168, comma 3,
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, in materia di percorso di
carriera del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, sono prorogate al 31 dicembre 2014. 26. Il meccanismo di allineamento
stipendiale previsto dall’art. 41, comma 5, del CCNL dei Segretari comunali e
provinciali del 16.5.2001, per il quadriennio normativo 1998/2001 e per il
biennio economico 1998-1999 si applica alla retribuzione di posizione
complessivamente intesa, ivi inclusa l’eventuale maggiorazione di cui al comma 4
del medesimo articolo 41. A far data dall’entrata in vigore della presente norma
è fatto divieto di corrispondere somme in applicazione dell’art. 41, comma 5,
del CCNL del 16.5.2001 diversamente conteggiate, anche se riferite a periodi già
trascorsi. E’ fatta salva l’esecuzione dei giudicati formatisi alla data di
entrata in vigore della presente legge.
27. Concorrono al raggiungimento
degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell’economia e delle
finanze, le disposizioni dal comma 28 al comma 57.
3428. Nell’articolo 1 del
decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16, recante “Interventi urgenti per la
tutela
dell’ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica” sono
apportate le seguenti modifiche: a)
l’ultimo periodo del comma 10 è
sostituito dal seguente: “Al relativo onere si provvede nell’ambito
dello
stanziamento iscritto sul capitolo 3820 dello stato di previsione del Ministero
dell’Economia e
delle Finanze.”; b) il primo periodo del comma 11 è
sostituito dal seguente: “Agli oneri derivanti
dal presente articolo, ad
eccezione dei commi 2, 4 e 10, pari a euro 150.000.000 per l’anno 2005 ed
a
euro 160.000.000 annui a decorrere dal 2006, si fa fronte con le maggiori
entrate derivanti dal
comma 9”.
29. Al comma 4 dell’articolo 61 della
legge 21 novembre 2000, n. 342, recante “Misure in materia
fiscale”, dopo le
parole “a decorrere dall’anno 2003” aggiungere le seguenti: “e fino all’anno
2011.
A decorrere dall’anno 2012, agli oneri derivanti da quanto previsto dal
comma 3, si provvede nell’ambito dello stanziamento iscritto sul capitolo 3820
dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze.”.
30. Nell’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
le parole: “di lire 25.000 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa.”
sono sostituite dalle seguenti: “di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata
e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle
dichiarazioni in forma congiunta ”.
31. Nell’articolo 18, comma 1 del decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 con il quale è
stato adottato il “Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai
Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti
d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del D.Lgs. 9 luglio
1997, n. 241”, le parole: “Ai CAF- dipendenti ed ai sostituti il compenso di cui
all'articolo 38” sono sostituite dalle seguenti: “Ai sostituti il compenso di
cui all’articolo 38, comma 2”. 32. Resta ferma la disposizione di cui
all'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente la
adozione di regolamenti ministeriali nella materia ivi indicata. I regolamenti
previsti dal citato articolo 40 del decreto legislativo n. 241 del 1997 possono
comunque essere adottati qualora disposizioni legislative successive a quelle
contenute nella presente legge regolino la materia, a meno che la legge
successiva non lo escluda espressamente. 33. Per le attività svolte negli anni
2011, 2012 e 2013, non si procede all’adeguamento dei compensi previsto
nell’articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai sensi del
comma 3 del medesimo articolo 38. 34. Nell’articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale è stato emanato il
“Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative
alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662”, il comma 3- ter è abrogato.
35. Nell’articolo 39 del decreto legge 1° ottobre 2007 n. 159, recante “ Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale” convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222, i commi da 4-ter a 4-quinquies sono soppressi. 36. Fatto salvo quanto previsto dal comma 33, le disposizioni di cui ai commi da 30 a 35, si applicano con riferimento alle attività svolte a decorrere dall’anno 2012. 37. Nell’articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2: 1) l’alinea è sostituita dalla seguente: “Il Garante del contribuente, operante in piena autonomia, è organo monocratico scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell’Agenzia delle entrate, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:”; 2) la lettera b) è soppressa. b) al comma 3, il secondo ed il terzo periodo sono soppressi. 38. La disposizione del comma 37 ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012; conseguentemente dalla medesima data decadono gli organi collegiali operanti alla data di entrata in vigore della presente legge. 39. L’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, nell’ambito della propria autonomia, adotta misure di razionalizzazione organizzativa volte a ridurre le proprie spese di funzionamento, con esclusione delle spese di natura obbligatoria e del personale, in misura non inferiore ad euro 50 milioni, a decorrere dall’esercizio 2012, che sono conseguentemente versate ogni anno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell’Entrata. 40. Tutti i candidati risultati idonei all’esito del concorso bandito in data 3 agosto 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana in data 16 agosto 2011, n. 65, sono nominati componenti delle commissioni tributarie ed immessi in servizio, anche in sovrannumero, nella sede di commissione tributaria scelta per prima da ciascuno di essi. Gli stessi entrano a comporre l’organico della commissione tributaria prescelta a misura che i relativi posti si rendono progressivamente vacanti e da tale momento sono immessi nelle relative funzioni. Ai componenti in sovrannumero il compenso, in misura fissa e variabile, è riconosciuto solo in relazione agli affari trattati successivamente alla data in cui i medesimi, anche per effetto di trasferimento, entrano a comporre l’organico di una sede di commissione tributaria e sono immessi nelle funzioni. Dall’attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
41. I trasferimenti dei componenti delle commissioni tributarie sono disposti
all’esito di procedure di interpello bandite dal Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria per la copertura di posti resisi vacanti a livello
nazionale nelle commissioni provinciali o regionali. Ai fini del trasferimento
le domande dei componenti delle commissioni tributarie sono valutate secondo la
rispettiva anzianità di servizio nelle qualifiche ovvero, in caso di parità,
secondo l’anzianità anagrafica, computate fino alla scadenza del termine di
presentazione delle domande. Le domande dei componenti in sovrannumero di cui al
comma 40, se non ancora in organico, sono valutate in funzione del punteggio da
loro conseguito in sede di concorso. Il trasferimento non determina diritto ad
alcuna indennità. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è soppressa; ferme le incompatibilità di
cui all’articolo 8 del medesimo decreto, il componente di commissione tributaria
non è soggetto all’obbligo di residenza nella regione in cui ha sede la
commissione tributaria in cui presta servizio.
42. La sottoscrizione dei
contratti di programma e di servizio, relativi agli anni 2010 – 2012 tra lo
Stato e ENAV S.p.a non può essere differita oltre il 31 gennaio 2012. Il
contratto deve prevedere l’applicazione del tasso di efficientamento fissato dal
CIPE nella seduta del 22 luglio 2010, in misura non inferiore al 3 per cento
annuo con recupero dell’eventuale mancato efficientamento per l’anno 2010 nelle
annualità successive del contratto. 43. I contratti di programma e di servizio
relativi agli anni 2007 – 2009 si intendono approvati con le prescrizioni
deliberate dal CIPE nella seduta del 22 luglio 2010 in esito alla
sottoscrizione. 44. A decorrere dal 1° luglio 2012, all’art. 5 del Decreto-legge
4 marzo 1989, n 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n.
160, sono apportate le seguenti modificazioni: a. il comma 4 è sostituito dal
seguente: “4. Il coefficiente unitario di tassazione di terminale (CTT) è
calcolato mediante il rapporto: «CTT = CT/UST», nel quale «CT» è il costo
complessivo ammesso per i servizi di terminale nel complesso degli aeroporti, al
netto dei costi previsti negli aeroporti nei quali si sviluppa, singolarmente,
un traffico in termini di unità di servizio inferiore all'1,5 per cento del
totale previsto per l'anno di applicazione della tariffa sull'intera rete
nazionale ed «UST» è il numero totale delle unità di servizio di terminale che
si prevede saranno prodotte nell'anno di applicazione della tassa. Il calcolo
delle unità di servizio prodotte è in funzione dei coefficienti di peso degli
aeromobili e del numero dei voli. A decorrere dal 1° luglio 2012 il costo
complessivo ammesso per i servizi di terminale nel complesso degli aeroporti è
calcolato al lordo dei costi previsti negli aeroporti nei quali si sviluppa,
singolarmente, un traffico in termini di unità di servizio inferiore all'1,5 per
cento del totale previsto per l'anno di applicazione della tariffa sull'intera
rete nazionale. Al fine di garantire la sicurezza e la continuità del servizio
di assistenza al volo di terminale prestato dall’Aeronautica Militare a favore
dei voli civili, i relativi costi, non soggetti ad esenzione, sono coperti dalla
corrispondente quota dei ricavi tariffari, secondo le modalità disciplinate dal
Contratto di programma tra lo Stato e l’ENAV s.p.a. di cui all’articolo 9 della
legge 21 dicembre 1996 n. 665. Dette somme sono versate all’entrata del bilancio
dello Stato da parte di ENAV s.p.a. per essere riassegnate su apposito programma
dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell’economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.”. b. il comma 5 è abrogato; c. il comma 10 è sostituito
dal seguente: “10. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 8 si fa
fronte nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze destinati ai Contratti di servizio e di
programma dell’ENAV s.p.a. che, a decorrere dall’anno 2012 non potranno essere
superiori, per l’anno 2012, ad euro 60.173.983 e, a decorrere dall’anno 2013, ad
euro 18.173.983.”. 45. La disposizione di cui al comma 4, dell’articolo 64 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, si
interpreta nel senso che la stessa costituisce norma speciale rispetto al regime
generale delle Agenzie fiscali.
46. Al fine di perseguire maggiore efficienza ed economicità dell’azione nei
settori di competenza, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia
ogni iniziativa utile per addivenire con i competenti organi, ed in particolare
con l’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, alla definizione, anche in via
transattiva e comunque con abbandono di ogni controversia pendente, di tutti i
rapporti controversi in materia di totalizzatore nazionale per la gestione delle
scommesse ippiche nonché delle quote di prelievo di cui all’articolo 12 decreto
del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.
47. Il comma 1-bis
dell’articolo 5 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è soppresso.
48. Dopo
l’articolo 152 del Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante:
"Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni
transitorie", è aggiunto il seguente: “152 bis: Nelle liquidazioni delle spese
di cui all’articolo 91 c.p.c. a favore delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , se
assistite da propri dipendenti ai sensi dell’articolo 417 bis c.p.c., si applica
la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento degli
onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione al
ruolo ai sensi del D.P.R. n. 60 del 1973”. La disposizione di cui al presente
comma si applica alle controversie insorte successivamente alla data di entrata
in vigore della presente legge. 49. All'articolo 52, comma 1-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, dopo le parole:
"fasce di merito" sono aggiunte le seguenti: "; tutte le impugnazioni
concernenti le progressioni all'interno della stessa area, l'ammissione e la
partecipazione alle medesime, nonché la validità, l'interpretazione e
l'applicazione dei relativi atti presupposti, devono essere proposte, a pena di
decadenza, entro centoventi giorni dalla comunicazione dell’esito della
procedura”. La disposizione di cui al presente comma si applica alle graduatorie
pubblicate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
50. Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 rientranti nella giurisdizione del giudice
ordinario, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da
provvedimenti dell’amministrazione è proposta in via autonoma, entro il termine
di decadenza di centoventi giorni decorrente dal passaggio in giudicato della
sentenza. La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica
alle domande già proposte nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore
della presente legge. 51. La prescrizione del diritto al risarcimento del danno
derivante da mancato recepimento nell’ordinamento dello Stato di direttive o
altri provvedimenti obbligatori comunitari soggiace, in ogni caso, alla
disciplina di cui all’articolo 2947 del codice civile e decorre dalla data in
cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata
tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato. 52. Le indennità ed i
rimborsi di cui agli articoli 18, 19, 20 e 24 della legge 18 dicembre 1973, n.
836, come adeguati dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, sono soppressi.
L’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 21 della legge 18 dicembre
1973, n. 836, come adeguata dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, è dovuta
esclusivamente nel caso di effettivo mutamento della residenza del dipendente a
seguito del trasferimento da una ad altra sede permanente di servizio. Sono,
inoltre, soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi
nazionali di lavoro. La disposizione di cui al presente comma non si applica nei
confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso
pubblico. 53. Per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del
personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 165 del 2001 è dovuto un diritto di segreteria,
quale contributo per la copertura delle spese della procedura. L’importo è
fissato con il bando ed è compreso tra i 10 ed i 15 euro. La disposizione di cui
al presente comma non si applica alle regioni, alle province autonome, agli
enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti
locali. 54. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e consentire il pagamento
diretto, ove ciò non già avvenga, dei canoni di locazione dovuti dalle
amministrazioni statali, nonché di censi, canoni, livelli ed altri oneri, con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze
sono stabiliti i tempi e le modalità di trasferimento alle amministrazioni
interessate delle relative risorse finanziarie ed il subentro delle stesse alla
Direzione centrale dei servizi del tesoro.
55. All’articolo 67, comma 1, del
decreto legge n. 112 del 2008 è aggiunto, in fine , il seguente periodo: “A
decorrere dall’anno 2012 una quota, non inferiore al 10 per cento, delle risorse
di cui all’articolo 12 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79 e successive modificazioni
ed integrazioni, è destinata al potenziamento ed alla copertura di oneri
indifferibili dell’Amministrazione economica- finanziaria esclusi quelli di
personale; con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è stabilito il
riparto della predetta quota tra le diverse strutture, incluso il Corpo della
guardia di finanza.”. 56. Al personale delle amministrazioni pubbliche come
individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’art. 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in posizione di comando, distacco
o in altra analoga posizione presso le Autorità amministrative indipendenti, non
possono essere erogati, da parte delle predette Autorità, indennità, compensi o
altri emolumenti comunque denominati, finalizzati ad operare perequazioni
rispetto al trattamento economico fondamentale più elevato corrisposto al
personale dei rispettivi ruoli.
57. Le disposizioni di cui al comma 56 si
applicano anche alle indennità, compensi o altri emolumenti comunque denominati
già in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge; le
clausole difformi contenute nei regolamenti o negli atti interni concernenti la
disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale delle Autorità
amministrative indipendenti di cui al comma 56, sono disapplicate. 58.
Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le disposizioni di cui
ai commi dal 59 al 61. 59. L’Istituto per lo Sviluppo Agroalimentare (ISA)
S.p.a., interamente partecipato dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, è autorizzato a versare all’entrata del bilancio dello
Stato la somma di 32,4 milioni di euro entro il 31 gennaio 2012, la somma di 9,2
milioni di euro entro il 31 gennaio 2013 e la somma di 9,2 milioni di euro entro
il 31 gennaio 2014.
60. L’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2010, di riparto delle risorse di cui all’articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n.191, è ridotta per l’anno 2012 di euro 1.570.659.
61. I benefici di cui all’articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.
457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 e
successive modificazioni, sono corrisposti nel limite del 60% per l’anno 2012 e
del 70% a decorrere dall’anno 2013.
62. Concorrono al raggiungimento degli
obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti le disposizioni di cui ai commi dal 63 al 70.
63. A decorrere
dall’anno 2012 gli oneri previsti dall’articolo 585 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66 sono ridotti di euro 7.053.093.
64. La dotazione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma
5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e^(60) ridotta di 52 milioni di euro per
l'anno 2012. 65. Per l’anno 2012 il contributo previsto dall’articolo 30 del
decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4 convertito con modificazioni nella legge 9
marzo 2006, n. 80, è ridotto di euro 950.000.
66. Gli oneri previsti
dall’art. 32, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono ridotti di euro
135.000 a decorrere dall’anno 2012.
67. A decorrere dall’anno 2012 le assegnazioni finanziarie a favore delle
ferrovie a gestione commissariale governativa, determinate nell’ambito delle
risorse di cui all’artico 3 comma 33 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono
ridotte di euro 5.000.000.
68. Il fondo previsto dall’articolo 26, comma 1,
punto a) del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 è ridotto di euro
6.000.000,00 per l’anno 2012 e di euro 2.000.000 per l’anno 2013.
***
69.
I finanziamenti autorizzati dall’articolo 9 bis del decreto legge 30 dicembre
1997, n. 457, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1998, n. 30,
a decorrere dal 2012 sono ridotti di euro 3.873.427.
70. Per l’anno 2012
l’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 39, comma 2, della legge 1
agosto 2002, n. 166 è ridotta di euro 8.000.000.
71. Concorre al
raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, la disposizione di cui al comma 72.
72. Al fine di
concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica per
gli anni 2012 e seguenti l’INPS, l’INPDAP e l’INAIL, nell’ambito della propria
autonomia, adottano misure di razionalizzazione organizzativa volte a ridurre le
proprie spese di funzionamento in misura non inferiore all’importo complessivo,
in termini di saldo netto di 60 milioni di euro per l’anno 2012, 10 milioni di
euro per l’anno 2013 e 16,5 milioni annui a decorrere dall’anno 2014.
Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, è stabilito il riparto dell’importo di
cui al primo periodo del presente comma tra gli enti sopracitati nonché tra gli
altri enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici individuati con
il medesimo decreto. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al
presente comma sono versate annualmente entro la data stabilita con il predetto
decreto ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato.
73.
Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca le disposizioni di
cui ai commi dal 74 al 89. Le riduzioni degli stanziamenti relativi allo stato
di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
previste dall’articolo 3 e dai commi di cui al primo periodo operano in deroga
all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
74. All'articolo 26,
comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la parola “cinquecento” è
sostituita dalla parola “trecento”.
75. All’articolo 19, comma 5, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, la parola “500” è sostituita dalla parola “600” e la
parola “300” è sostituita dalla parola “400”.
76. All’articolo 19 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
“5-bis. A
decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, alle istituzioni scolastiche autonome
di cui al comma 5 non può essere assegnato in via esclusiva un posto di
direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA); con decreto del
Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale competente il posto è
assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche, individuate anche tra
quelle cui si applichi il medesimo comma 5. Al personale DSGA che ricopra detti
posti, in deroga all’art. 9 comma 1 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è riconosciuta,
a seguito di specifica sessione negoziale, una indennità mensile avente
carattere di spesa fissa, entro il limite massimo del dieci per cento dei
risparmi recati dal presente comma”.
12 77. Il riscontro di regolarità
amministrativa e contabile presso le istituzioni di Alta formazione artistica e
musicale, di cui all’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è
effettuato da due revisori dei conti nominati con decreto del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e designati uno dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e uno dal Ministero
dell’economia e delle finanze. Ai revisori dei conti presso le istituzioni di
Alta formazione artistica e musicale non si applica l'art. 26, comma 4, della
legge 18 dicembre 1973, n. 836. L'incarico di revisore dei conti presso le
istituzioni di Alta formazione artistica e musicale dà luogo a rimborsi spese
secondo le regole previste per i funzionari dello Stato.
78. Per l’anno 2012
si applica l’art. 48, comma 1-ter, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
79. Per il
personale degli enti, accademie ed istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica statali (AFAM), il periodo dal primo gennaio 2012 al 31
dicembre 2014 non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali
e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali
vigenti.
80. Il personale docente del comparto dell’Alta formazione
artistica, musicale e coreutica, con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
può usufruire di permessi per attività di studio, di ricerca e di produzione
artistica nel limite di dieci giorni per anno accademico, compatibilmente con le
attività programmate dalle Istituzioni e senza riduzione dell’impegno orario di
servizio definito dal CCNL di comparto.
81. I giorni di permesso previsti
dalle disposizioni contrattuali non goduti entro l’anno accademico 2010-2011 non
sono più cumulabili e possono essere fruiti fino al loro esaurimento nel limite
di trenta giorni per anno accademico.
82. L’assenza del docente per i
predetti periodi di permesso non può essere coperta con contratti di lavoro a
tempo determinato.
83. I permessi eventualmente già autorizzati per l’anno
accademico 2011-2012 sono revocati qualora eccedenti il limite annuo di cui al
comma 81.
84. Le autorizzazioni di cui all’art. 17, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di cui all’art. 10 della
legge 18 marzo 1958, n. 311, e di cui all’art. 8 della legge 18 marzo 1958, n.
349, possono essere concesse al medesimo soggetto per un periodo
complessivamente non superiore ad un anno accademico in un decennio e non oltre
il compimento del trentacinquesimo anno di anzianità di servizio. Nel concedere
le autorizzazioni, il Rettore tiene conto delle esigenze di funzionamento
dell’Università ivi incluso il contenimento della spesa per la didattica
sostitutiva. I conseguenti risparmi di spesa rimangono alle università.
85.
Le disposizioni di cui ai commi da 74 a 84 non possono essere derogate dai
contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti
sono disapplicate dalla data di entrata in vigore della presente legge.
86.
Nel caso di esonero dalle attività didattiche dei docenti incaricati della
Direzione, le Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica
individuano, nell’ambito della propria dotazione organica del personale docente,
il posto da rendere indisponibile alla copertura a tempo determinato per
l’intera durata dell’incarico.
13 87. Allo scopo di evitare duplicazioni di
competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di secondo grado ove
sono presenti insegnanti tecnico pratici in esubero, è accantonato un pari
numero di posti di assistente tecnico.
88. A decorrere dall’anno 2012,
conseguentemente alle economie di spesa recate dai commi da 80 a 87 e non
destinate al conseguimento dell’obiettivo di cui all’art. 10, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, è iscritto nello stato di previsione del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca un Fondo di parte corrente
denominato “Fondo da ripartire per la valorizzazione dell’istruzione scolastica,
universitaria e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica”, con lo
stanziamento di euro 64,8 milioni nell’anno 2012, 168,4 milioni nell’anno 2013 e
euro 126,7 milioni a decorrere dall’anno 2014, destinato alle missioni
dell’istruzione scolastica, dell’istruzione universitaria e della ricerca ed
innovazione. Al riparto del fondo tra le relative finalità si provvede con
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
89. “All’art. 8,
comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30
luglio 2010, n. 122, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Alle stesse
finalità possono essere destinate risorse da individuare in esito ad una
specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per
il personale della scuola, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato e nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza
pubblica.” 90. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero per i beni e le attività culturali la disposizione di cui ai
commi 91 e 92.
91. Le somme giacenti, alla data di entrata in vigore del
presente provvedimento, nelle contabilità speciali, aperte ai sensi dell'
articolo 3, comma 8, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 per le gestione dei fondi
assegnati in applicazione dei piani di spesa approvati ai sensi dell' articolo 7
del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149 convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 237, intestate ai capi degli Istituti del Ministero per
i beni e le attività culturali, accreditate fino al 31 dicembre 2006, sono
versate in conto entrata del bilancio dello Stato, rispettivamente, per un
importo pari ad 60,4 milioni di euro entro il 30 giugno 2012 e per un importo
pari a 10 milioni di euro entro il 30 giugno 2013, previa individuazione con
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del
Segretario generale che provvede alla necessaria attività istruttoria e di
verifica.
92. All’articolo 2, comma 3, del decreto legge 31 marzo 2011, n.
34, convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole:
“alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 8-quater, del decreto legge 30
dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 25” sono aggiunte le seguenti: e alle disposizioni di cui all’articolo
1, commi 3, lettera b), e 4, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”;
b)
prima dell’ultimo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: “Al fine di
procedere alle assunzioni di personale presso la Soprintendenza speciale per i
beni archeologici di Napoli e di Pompei, il Ministero per i beni e le attività
culturali procede, dopo l’utilizzo delle graduatorie regionali in corso di
validità ai fini di quanto previsto dal terzo periodo, alla formazione di una
graduatoria unica nazionale degli idonei secondo l’ordine generale di merito
risultante dalla 14 votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle
graduatorie regionali in corso di validità, applicando in caso di parità di
merito il principio della minore età anagrafica. La graduatoria unica nazionale
è elaborata anche al fine di consentire ai candidati di esprimere la propria
accettazione e non comporta la soppressione delle singole graduatorie regionali.
I candidati che non accettano mantengono la collocazione ad essi spettante nella
graduatoria della regione per cui hanno concorso.”.
93. Concorrono al
raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della
salute la disposizione di cui ai commi da 94 a 100.
94. L’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992
n. 502 è ridotta di 20 milioni di euro, per l’anno 2012, in deroga alle
disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011 n.
98 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011.
95.
Al fine di assicurare la copertura degli Accordi Collettivi Nazionali
disciplinanti i rapporti tra il Ministero della Salute e il personale sanitario
per l’assistenza al personale navigante, di cui all’articolo 18, comma 7, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni è
istituito un fondo nello stato di previsione del medesimo Ministero la cui
dotazione, è pari a 11,3 milioni di euro per l’anno 2012 e a 2 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2013.
96. A decorrere dall’anno 2013 le competenze in
materia di assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, sono
trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
97.
Al trasferimento delle funzioni assistenziali di cui al comma 96 dal Ministero
della salute alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si
provvede con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) precisare le
specifiche funzioni assistenziali conferite;
b) prevedere il conferimento
alle Regioni e Province Autonome delle funzioni in materia di pronto soccorso
aeroportuale attribuite al Ministero della Salute con contestuale trasferimento
delle relative risorse;
c) prevedere che con accordi sanciti in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, si
provvede a garantire l’indirizzo ed il coordinamento finalizzato a salvaguardare
il diritto del personale navigante ed aeronavigante ad usufruire delle
prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale e all’estero;
d)
disciplinare il trasferimento alle regioni del personale dipendente di ruolo del
Ministero della Salute attualmente in servizio presso gli ambulatori del
Servizio di assistenza sanitaria ai naviganti, con contestuale trasferimento
delle relative risorse finanziarie e corrispondente riduzione delle strutture e
delle dotazioni organiche del medesimo Ministero;
e) disciplinare
trasferimento alle regioni dei rapporti convenzionali relativi al personale
convenzionato interno appartenente alle categorie dei medici, chimici biologi e
psicologi, infermieri , fisioterapisti, tecnici sanitari di radiologia medica e
tecnici di laboratorio biomedico con contestuale trasferimento delle relative
risorse finanziarie;
f) disciplinare il trasferimento alle regioni dei
vigenti rapporti convenzionali con i medici generici 15 fiduciari con
contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie;
g) disciplinare
il conferimento alle Regioni e Province Autonome delle relative risorse
strumentali;
h) i criteri per la ripartizione, fra le regioni e le province
autonome, delle risorse finanziarie complessive destinate alle funzioni
assistenziali disciplinate dal presente comma.
98. A decorrere dal 1 gennaio
2013 è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
620.
99. A decorrere dall’anno 2013 il livello di finanziamento del Servizio
sanitario nazionale è incrementato dell’importo pari ai complessivi importi
indicati per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi da 96 a 98 nello
stato di previsione della spesa del Ministero della salute che viene
corrispondentemente rideterminato.
100. Al trasferimento delle funzioni di
cui al comma 96, per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di
Trento e Bolzano si provvede con apposite norme di attuazione in conformità ai
rispettivi statuti di autonomia.
101. Concorrono al raggiungimento degli
obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della difesa le disposizioni di
cui ai commi da 102 a 105.
102. All’articolo 797 del codice dell’ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 3,
sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Al fine di fronteggiare specifiche esigenze
funzionali e di assicurare continuità nell’alimentazione del personale militare
in servizio permanente, il Ministro della difesa definisce annualmente, con
proprio decreto, i contingenti di volontari in ferma prefissata e in servizio
permanente e di sergenti dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica,
eventualmente ripartiti per categorie e specialità, che possono transitare a
domanda tra le medesime Forze armate. Il medesimo decreto definisce i criteri i
requisiti e le modalità per accedere al transito. Ai fini della iscrizione in
ruolo nella Forza armata ricevente, si applicano i commi 2 e 3. Il transito è
disposto con decreto della Direzione generale per il personale
militare.
3-ter. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.».
103. Per il triennio 2012-2014, gli ufficiali fino al grado di
tenente colonnello compreso e gradi corrispondenti, e i sottufficiali
dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica possono presentare domanda di
trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il trasferimento è
condizionato al preventivo parere favorevole del Ministero della difesa e
all’accettazione da parte dell’amministrazione di destinazione ed è autorizzato
secondo le modalità e nei limiti delle facoltà assunzionali annuali della
medesima amministrazione, previsti dalle disposizioni vigenti. Al personale
trasferito, che viene inquadrato nell’area funzionale del personale non
dirigenziale individuata dall’amministrazione di destinazione sulla base di
apposite tabelle di equiparazione approvate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione
e l’innovazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si
applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio,
previsto nei contratti collettivi per il personale non dirigente vigenti nel
comparto dell’amministrazione di destinazione.
Alla data di assunzione in
servizio presso l’amministrazione di destinazione, il militare è collocato in
congedo nella posizione della riserva.
16 104. Il comma 4 dell’articolo 1,
della legge 29 marzo 2001, n. 86, è sostituito dal seguente:
«4. L’indennità
di cui al comma 1 compete anche al personale impiegato all’estero ai sensi della
legge 27 luglio 1962, n. 1114, e successive modificazioni, e dell’articolo 1808
del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, all’atto del rientro in Italia.».
105. Il personale appartenente
alle amministrazioni statali di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in occasione delle missioni all’interno del
territorio nazionale fuori della sede ordinaria di impiego per motivi di
servizio, è tenuto a fruire, per il vitto e l’alloggio, delle apposite strutture
delle amministrazioni di appartenenza, ove esistenti e disponibili.
106.
Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del
Ministero dello sviluppo economico le disposizioni di cui ai commi da 107 a
110.
107. Per l’anno 2012 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2
comma 180 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 è ridotta di euro 100
milioni.
108. Le risorse disponibili per gli interventi di cui all’articolo
4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500 sono ridotte per un importo di
17 milioni a decorrere dall’anno 2012. Le risorse disponibili relative
all’articolo 4, comma 13, della legge n. 412 del 30 dicembre 1991 sono ridotte,
a decorrere dall’anno 2012, di 19,55 milioni.
109. All’articolo 9, comma 28,
del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010,
n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, dopo le
parole “le università e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e
integrazioni” aggiungere le seguenti: “le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura”;
b) al terzo periodo, dopo le parole “province
autonome,” aggiungere le seguenti: “gli enti locali”.
110. All’articolo 76,
del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008,
n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 7, dopo le parole
“i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale” sono inserite le
seguenti “a tempo indeterminato”;
b) dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
“8-bis. Le aziende speciali create dalle Camere di commercio industria
artigianato e agricoltura sono soggette ai vincoli in materia di personale
previsti dalla vigente normativa per le rispettive Camere. In ogni caso gli atti
di assunzione di personale a qualsiasi titolo devono essere asseverati e
autorizzati dalle rispettive Camere.”.
Articolo 5 (Disposizioni
diverse) 1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e^(60) incrementata di 1.235
milioni di euro per l'anno 2012 ed è ripartita, con decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, tra le finalità indicate nell'elenco 2 allegato alla
presente legge.
17 2. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di
cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sono assegnate
dal CIPE con indicazione delle relative quote annuali.
Alle risorse del Fondo
trasferite sui pertinenti capitoli di bilancio si applica quanto previsto
all’articolo 10, comma 10, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.
3. Al
Fondo per lo sviluppo e la coesione è assegnata una dotazione finanziaria di
2.800 milioni per l’anno 2015 per il periodo di programmazione 2014-2020, da
destinare prioritariamente alla prosecuzione di interventi indifferibili
infrastrutturali, nonché per la messa in sicurezza di edifici scolastici, per
l’edilizia sanitaria, per il dissesto idrogeologico e per interventi a favore
delle imprese sulla base di titoli giuridici perfezionati alla data del 30
settembre 2011, già previsti nell’ambito dei programmi nazionali per il periodo
2007-2013. I predetti interventi sono individuati con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro delegato per la
politica di coesione economica, sociale e territoriale, su proposta del Ministro
interessato al singolo intervento.
4. La dotazione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, è, fermo restando quanto previsto dall’articolo
4, comma 64, ridotta di ulteriori 4.798 milioni di euro per l'anno 2012.
5.
La dotazione del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 è
rideterminata in termini di sola cassa negli importi di 950 milioni per l’anno
2012, 587 milioni per l’anno 2013, di 475 milioni per l’anno 2014 e di 450
milioni a decorrere dall’anno 2015.
6. Una quota delle risorse
complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di
imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 «Agenzia delle
entrate
- Fondi di Bilancio», pari a 263 milioni di euro per l’anno 2013, è
versata all’entrata del bilancio dello Stato.
7. All’articolo 1, comma 13,
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come modificato dall'art. 25, comma 1,
lett. c), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15
luglio 2011, n. 111, il quinto, il sesto ed il settimo periodo sono sostituiti
dal seguente: “Eventuali maggiori entrate rispetto alla stima di cui al presente
comma sono riassegnate per il 50 per cento al fondo per l’ammortamento dei
titoli di Stato; il restante 50 per cento è riassegnato nell’anno 2011, quanto a
200 milioni di euro al Ministero della difesa per il potenziamento ed il
finanziamento di oneri indifferibili del comparto difesa e sicurezza, quanto a
220 milioni di euro al Ministero dell’interno per il potenziamento ed il
finanziamento di oneri indifferibili della Polizia di Stato, dell’Arma dei
Carabinieri e dei Vigili del fuoco, quanto a 30 milioni di euro al Corpo della
guardia di finanza per il potenziamento ed il finanziamento di oneri
indifferibili, quanto a 100 milioni di euro al Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici
scolastici, quanto a 100 milioni di euro al Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare per interventi in materia di difesa del suolo
ed altri interventi urgenti, quanto a 100 milioni di euro al Ministero dello
sviluppo economico per il finanziamento del fondo di garanzia di cui
all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266”. Il presente comma entra in
vigore alla data di pubblicazione della presente legge 18 nella Gazzetta
Ufficiale.
8. E’ autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2012
da destinarsi a misure di sostegno al settore dell’autotrasporto merci. Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono ripartite le risorse tra le diverse misure
in coerenza con gli interventi già previsti a legislazione vigente e con le
esigenze del settore.
9. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da
4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della
quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in
base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente
all'esercizio finanziario 2012 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi
2011. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131
dell'8 giugno 2010, si applicano anche all'esercizio finanziario 2012 e i
termini ivi stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono
aggiornati per gli anni: da 2009 a 2010, da 2010 a 2011, da 2011 a 2012 e da
2012 a 2013. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del
5 per mille nell'anno 2012 sono quantificate nell'importo di euro 400
milioni.
10. In attuazione dell’articolo 26, del decreto legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per il
periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 sono prorogate le misure sperimentali
per l’incremento della produttività del lavoro, previste dall’articolo 2, comma
1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. L’agevolazione di cui al
primo periodo trova applicazione nel limite massimo di onere di 835 milioni nel
2012 e 263 milioni nel 2013. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, al fine del
rispetto dell’onere massimo fissato al secondo periodo, è stabilito l’importo
massimo assoggettabile all’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 2, del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 luglio 2008, n. 126, nonché il limite massimo di reddito annuo oltre il quale
il titolare non può usufruire dell’agevolazione di cui al presente
articolo.
11. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
successive modificazioni, le parole: « Negli anni 2009, 2010 e 2011» sono
sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012».
Ai fini
dell'applicazione del periodo precedente, il limite di reddito indicato nelle
disposizioni ivi richiamate è da riferire all'anno 2011.
12. Lo sgravio dei
contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro previsto dall'articolo
26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, è concesso per il periodo dal 1° gennaio al 31
dicembre 2012, con i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, commi 67 e 68,
della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nei limiti delle risorse stanziate a tal
fine per il medesimo anno 2012 ai sensi del quarto periodo dell'articolo 1,
comma 68, della citata legge n. 247 del 2007.
13. Per il finanziamento di
interventi in favore del sistema universitario e per le finalità di cui al Fondo
per il finanziamento ordinario delle università è autorizzata la spesa, per il
2012, di 400 milioni di euro.
14. Per le finalità di cui all’articolo 1,
comma 635, della legge 27 dicembre 2006 , n. 296 e 19 dell'articolo 2, comma 47,
della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 242 milioni di
euro per l'anno 2012.
15. Per le finalità di cui alla legge 29 luglio 1991,
n. 243, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2012.
16. Ai
fini della proroga fino al 30 giugno 2012 della partecipazione italiana a
missioni internazionali, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma
1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 700 milioni di
euro per l'anno 2012.
17. Al fine di assicurare la prosecuzione degli
interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a
decorrere dal 1° gennaio 2012, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis,
comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato fino al
31 dicembre 2012. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo
7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal
fine è autorizzata la spesa di 72,8 milioni di euro per l'anno 2012, con
specifica destinazione di 67 milioni di euro e di 5,8 milioni di euro,
rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e di cui al comma 75 del
citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.
18. L’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 236, confluita nel
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di euro 1.000
milioni per l’anno 2012.
19. In attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali ed in attuazione dell’intesa Stato Regioni e Province Autonome del 20
aprile 2011, per l'anno 2012 e nel limite delle risorse di cui al comma 24, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi
governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa
vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di
cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con
riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.
Nell'ambito delle
risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla normativa
vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa
integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti
concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n.
220, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per
periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La
misura dei trattamenti di cui al periodo precedente è ridotta del 10 per cento
nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40
per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del
reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati
esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche
miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.
Bimestralmente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invia al
Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sull'andamento degli
impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.
20. Al fine di
garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del
reddito, 20 si applicano anche ai lavoratori destinatari dei trattamenti di
cassa integrazione guadagni in deroga e di mobilità in deroga, rispettivamente,
le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988,
n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di
cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Con
riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del calcolo del
requisito di cui al citato articolo 16, comma 1, della legge n. 223 del 1991, si
considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa
presso la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati ai sensi
dell'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti
che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000
euro complessivamente riferito a dette mensilità. All'articolo 7-ter del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al comma 3, le parole:
«2009-2011» sono sostituite dalle seguenti: «2009-2012» e, al comma 7, le
parole: « per gli anni 2009, 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «per
gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012».
21. È prorogata, per l'anno 2012,
l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 11, 13, 14, nel limite di 40
milioni di euro per l'anno 2012, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e successive modificazioni. L'intervento di cui all'articolo 19,
comma 12, del citato decreto-legge n. 185 del 2008 è prorogato per l'anno 2012
nel limite di spesa di 15 milioni di euro. Al comma 7 dell'articolo 19 del
citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 2 del 2009, e successive modificazioni, le parole: « per gli anni 2009, 2010
e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010, 2011 e
2012».
22. L'intervento di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, è prorogato per l'anno 2012 nel limite di 80 milioni di euro. Al comma 8
dello stesso articolo 1 del predetto decreto-legge n. 78 del 2009, le parole: «
per gli anni 2009, 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni
2009, 2010, 2011 e 2012». L’intervento a carattere sperimentale di cui
all’articolo 1, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n.78, convertito con
legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogato nell’anno 2012 nel limite di spesa di
30 milioni di euro con le modalità definite con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e
finanze.
23. Gli interventi a carattere sperimentale di cui all’articolo 2,
commi 131, 132, 134 e 151, della legge 23 dicembre 2009, n.191 e successive
proroghe, sono prorogati per l’anno 2012 con modalità definite con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e finanze, e nel limite di importi definiti nello stesso decreto ,
anche a seguito del monitoraggio degli effetti conseguenti dalla sperimentazione
degli interventi per l’anno 2011 e comunque non superiori a quelli stabiliti per
l’anno 2010.
24. Gli oneri derivanti dai commi da 19 a 23 sono posti a carico
del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dalla
presente legge.
25. La dotazione del Fondo di intervento integrativo per la
concessione dei prestiti d'onore e l’erogazione delle borse di studio da
ripartire tra le regioni, di cui alla legge 11 febbraio 1992, 21 n. 147, è
incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2012.
Articolo 6
(Fondi speciali e tabelle) 1. Gli importi da iscrivere nei fondi
speciali di cui all'articolo 11, comma 3, lett. c), della legge 31 dicembre
2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede
possano essere approvati nel triennio 2012-2014 restano determinati, per
ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B
allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato
alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto
capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del
bilancio 2012 e del triennio 2012-2014 in relazione a leggi di spesa permanente
la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi
dell’articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono
indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
3 Gli importi delle
riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente, per ciascuno
degli anni 2012, 2013 e 2014, con le relative aggregazioni per programma e per
missione, ai sensi dell' dell’articolo 11, comma 3, lett. f), della legge 31
dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella D allegata alla presente
legge.
4. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
2012, 2013 e 2014 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in
conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con
distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle
rimodulazioni, i sensi dell’articolo 11, comma 3, lett. e), della legge 31
dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella tabella E allegata alla presente
legge.
5. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di
cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 30, comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nell'anno
2012, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati
per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella,
ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle
autorizzazioni medesime.
Articolo 7 (Entrata in vigore) 1.
Salvo quanto previsto dall’articolo 5, comma 7, la presente legge entra in
vigore il 1° gennaio 2012.
22 ELENCO 2 (articolo 5, comma 1) Finalità
-
Fondo nazionale per le politiche giovanili
- Investimenti Gruppo
Ferrovie
- Contratto di programma con RFI
- Contributo statale ai
policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali e
ospedale pediatrico Bambino Gesù
- Professionalizzazione forze armate
-
per il rifinanziamento, per il medesimo anno, degli importi di cui agli articoli
582 e 583 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice
dell’ordinamento militare”
- Partecipazione italiana a Banche e Fondi
internazionali
- Esigenze connesse alla celebrazione della ricorrenza del 4
novembre
- Provvidenze alle vittime dell'uranio impoverito
- Ulteriori
esigenze dei Ministeri





