Altra sentenza in tema di affido condiviso: non ha diritto ad ottenere all'affidamento condiviso dei figli (art. 155 c.c. come modificato dalla l.54/2006) il genitore che non versa “per ripicca” l'assegno di mantenimento all'ex. È questo il contenuto della sentenza n. 20075, depositata il 30 settembre 2011, con cui la prima sezione civile dopo la sentenza di dei primi di settembre (che esclude l'affido condiviso in caso di conflittualità tra genitori), è tornata sul tema dei presupposti dell'affido condiviso. La Corte, escludendo la bigenitorialità nel caso di specie, ha ribadito i concetti già espressi nella sua recente giurisprudenza sul tema, affermando che la preferenza per l'affido condiviso non esclude la possibilità per il giudice della separazione di adottare regimi diversi, avuto riguardo all'interesse dei minori. Secondo i giudici infatti, l'elemento principale sulla cui base decide il regime familiare deve essere l'interesse dei minore. Per questo motivo, gli Ermellini, confermando quanto disposto in appello, hanno quindi negato la bigenitorialità affidando i figli solo alla moglie e rigettando il ricorso del marito.
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