Anche il proprietario è responsabile dei danni prodotti dai lavori di ristrutturazione nell'immobile locato, ad altro immobile ma non il condominio. È questo il contenuto della sentenza n. 17376 depositata il 18 agosto 2011 con cui la Corte di Cassazione, terza sezione civile ha spiegato che il proprietario, prima dell'avvio dei lavori da parte del locatario era stato chiamato a provvedere alle verifiche del caso per l'accertamento di pericoli statici del fabbricato. Omettendo il doveroso e tempestivo intervento, il proprietario ha concorso alla produzione del fatto lesivo. Infatti, in tema di responsabilità civile, - hanno continuato a spiegare gli Ermellini - qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni od omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41, cod. pen. - norma di carattere generale, applicabile nei giudizi civili di responsabilità - in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti l'esclusiva efficienza causale di una di esse.
In particolare, in riferimento al caso in cui una delle cause consista in una omissione, la positiva valutazione sull'esistenza del nesso eziologico tra omissione ed evento presuppone che si accerti che l'azione omessa, se fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l'evento dannoso ovvero a ridurne le conseguenze, non potendo esserne esclusa l'efficienza soltanto perché sia incerto il suo grado di incidenza causale.
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