Con la sentenza n. 30552 depositata il 2 agosto 2011, la Corte di Cassazione, in materia di reati fiscali, ha stabilito che il reato di occultamento della documentazione contabile (di cui all'articolo 10, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) ha natura di reato permanente. Secondo il giudizio della terza sezione civile infatti, la condotta penale dura fino al momento dell'accertamento fiscale, "dies a quo" da cui decorre il termine di prescrizione. Secondo la ricostruzione della vicenda, il Tribunale di Pesaro aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di un imputato
, in quanto il reato contestato risultava prescritto prima della emessione del decreto che disponeva il giudizio. I giudici territoriali avevano spiegato che la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione fosse da fare risalire al 31 dicembre di ciascun anno per il quale risultava omessa la presentazione delle dichiarazioni per gli anni di imposta. Su ricorso del P.G., che aveva inceve dedotto che la prescrizione decorre dalla data della verifica fiscale (che non si era ancora verificata stante l'interruzione costituita dal decreto che ha disposto il giudizio nel 2008), i giudici di legittimità, anche sulla scorta di una giurisprduenza consolidata sul punto, hanno accolto il ricorso e, ribadendo la natura permenente del reato contestato, hanno annullato la sentenza dei giudici territoriali (secondo cui la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione è da fare risalire al 31 dicembre di ciascun anno per il quale risultava omessa la presentazione delle dichiarazioni per i vari anni di imposta).

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