In tema di reati contro il patrimonio, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30388 (1 agosto 2011), ha stabilito che deve escludersi l'inquadramento nella fattispecie del reato a consumazione prolungata dell'ipotesi di truffa aggravata ascritta all'imputato, accusato di una pluralità di condotte, realizzate in tempi diversi, per far risultare documentalmente (al Comitato Interministeriale Prezzi - Commissione Prezzi Farmaci, nonché al Ministero della Sanità) costi maggiori per l'acquisto delle materie prime necessarie per la produzione di determinati farmaci rispetto a quelli effettivamente sostenuti. I giudici della terza sezione penale hanno infatti spiegato che questa fattispecie è stata elaborata dalla giurisprudenza di legittimità per ricondurre le condotte successivamente poste in essere dall'imputato
, che si concretano nella mera percezione di importi corrisposti in forma rateizzata dalla pubblica amministrazione o da altri soggetti, all'ipotesi tipica del reato di truffa. Ne consegue che senza motivazione adeguata sulla natura a consumazione prolungata dell'ipotesi di reato, deve essere annullato il provvedimento che applica il sequestro a un valore corrispondente al profitto del reato di truffa aggravata a decorrere dalla fase iniziale dell'attività illecita.
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