Con la sentenza n. 16337 depositata il 26 luglio 2011, la Corte di Cassazione ha emesso una sentenza in tema di Irap. Secondo quanto messo nero su bianco dalla sezione tributaria, è tenuto al pagamento dell'Irap il professionista che, pur svolgendo un'altra attività, sia in qualche modo inserito in uno studio associato e si faccia quindi sostituire, di tanto in tanto, dai colleghi. In sostanza, secondo il giudizio degli Ermellini, qualunque tipo di vantaggio ottenuto dall'associazione “condanna” al prelievo fiscale.
Il professionista che fa parte di uno studio associato anche paga l'Irap anche sulle attività diverse da quelle svolte in forma associata e anche se, di fatto, non ha collaboratori. – si continua a leggere dalla parte motiva della sentenza. Per sfuggire all'imposta – hanno precisato - dovrebbe provare di non fruire in nessun modo dei benefici organizzativi dell'organizzazione che vanno dall'essere sostituito dal collega in caso di impedimento, all'uso di una segreteria comune, “alla possibilità di conferenze e colloqui professionali.
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