In tema di responsabilità per chi esercita attività pericolosa, con la sentenza n.15733 depositata il 18 luglio, la Corte di cassazione ha stabilito che il fatto del terzo o dello stesso danneggiato può avere effetto liberatorio solo quando nell'ambito del rapporto di causalità materiale esso abbia operato in modo tale da rendere, per la sua sufficienza, giuridicamente irrilevante il fatto di chi esercita detta attività, non quando abbia semplicemente concorso nella produzione del danno per essersi inserito in una situazione già di per sé pericolosa a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate, senza la quale l'evento non si sarebbe verificato. Sulla base di queste motivazioni la terza sezione civile del Palazzaccio ha stabilito che non risulta adeguatamente motivata la decisione di merito secondo la quale il comportamento posto in essere dal lavoratore ferito a morte doveva essere considerato come assolutamente «straordinario, anomalo e imprevedibile», e non collegato con il lavoro al quale egli era stato adibito, senza verificare la mancanza di adeguata protezione di sicurezza sul luogo teatro dell'incidente, ascrivibile all'azienda proprietaria delle strutture.
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