Integra il reato di esercizio abusivo di professione il comportamento del notaio che fa consulenza fiscale e contrattuale. È questo il contenuto della sentenza n. 26158 depositata il 5 luglio 2011 dalla sesta sezione penale. Secondo quanto si apprende dalla ricostruzione della vicenda che emerge dalla sentenza dei giudici di legittimità, con ordinanza, il Tribunale di Firenze, confermava l'ordinanza del Gip con la quale era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di un notaio in relazione al reato di peculato continuato, commesso nell'ambito della sua attività professionale, essendosi reiteratamente appropriato dell'equivalente in denaro di cambiali ricevute per la riscossione da istituti di credito. Successivamente, in seguito al venire meno delle esigenze cautelari, era stata revocata l'ordinanza in relazione del reato di peculato. Il notaio, dopo la confessione, veniva interdetto dalla professione notarile ma dalle indagini era emerso che si era stabilmente servito di due colleghi compiacenti, ai quali veicolava i suoi clienti che si limitavano alla formale sottoscrizione degli atti da lui predisposti, dietro corrispettivo. Tale circostanza conduceva alla nuova applicazione della misura cautelare per esercizio abusivo della professione. Su ricorso per cassazione proposto dal notaio, la Corte, ha accolto il ricorso del notaio in quanto, a norma dell'art. 280 c.p.p. non sono adottabili misure di coercizione personale per il reato di cui all'art. 348 c.p.p.. La Corte ha infatti spiegato che la non applicabilità della misura cautelare in riferimento al reato di esercizio abusivo della professione commesso da parte del notaio: “le condotte considerate - si legge dalla parte motiva della sentenza - dall'ordinanza con la quale è stata ripristinata la misura cautelare, stando allo stesso contenuto argomentativo dell'ordinanza impugnata, non hanno nulla a che fare con quelle per il quale il notaio è stato sottoposto a procedimento penale e sottoposto a misure di coercizione personale. Tali ulteriori condotte riguarderebbero attività professionali abusivamente esercitate, integranti in ipotesi il reato di cui all'art. 348 c.p., per il quale, a norma dell'art. 280 c.p.p., non sono adottabili misure di coercizione personale; mentre il procedimento penale che viene qui in considerazione attiene a fatti di peculato continuato (appropriazione del denato ricevuto in riscossione di camabiali affidate al notatio da istituti di crediti) che non solo non risultano essere stati reiterati, ma che nemmeno allo stato lo potrebbero, stante l'accertata recova da parte degli istituti di credito delle convenzioni con il suo studio, che non risulta essere stata superata da fatti nuovi”.
È questo il contenuto della sentenza n. 26158 depositata il 5 luglio 2011 dalla sesta sezione penale della Cassazione
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