Cassazione: non sono reato le vanterie maschili sulle prestazioni sessuali
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Cassazione: non sono reato le vanterie maschili sulle prestazioni sessuali

Buone notizie per i latin lovers. Non c'è nulla di male a vantarsi delle proprie prestazioni sessuali. A parte le valutazioni etiche, di certo non costituisce reato. È quanto afferma la Corte di Cassazione specificando però che il vanto deve essere fatto con una certa discrezione. I giudici di piazza Cavour spiegano infatti che se la vanteria è tale da non rendere identificabili i diretti interessati non ci può essere diffamazione. Con questa motivazione la quinta sezione penale della Corte che ha assolto un 47enne della Val Badia che era stato condannato dal giudice di pace di Brunico per diffamazione aggravata avendo raccontato, durante una cena, di aver effettuato lavori di ristrutturazione presso un cantiere dove avrebbe conosciuto due sorelle e di avere "unito l'utile al dilettevole intrattenendo con le stesse rapporti sessuali a tre". L'uomo aveva menzionato solo i nomi delle due donne ma non aveva detto il loro cognome e neppure il luogo in cui vi era stato il 'menage a trois'. Dopo il racconto un parente delle due donne che erano state oggetto di vanterie maschili aveva sporto querela. Il giudice di pace non aveva esitato ad emettere un verdetto di condanna ma l'uomo si è rivolto alla Suprema Corte facendo notare che l'offesa alle persone non era stata sentita dalle dirette interessate e che comunque dal suo racconto non era possibile individuare le persone coinvolte.

Altre informazioni su questa sentenza

La tesi difensiva ha fatto breccia tra i magistrati di piazza Cavour che hanno annullato la sentenza impugnata "perche' il fatto non sussiste". In particolare, la Suprema Corte, in via generale, chiarisce che "in tema di delitti contro l'onore, l'elemento psicologico della diffamazione consiste non solo nella consapevolezza di pronunziare o di scrivere una frase lesiva dell'altrui reputazione ma anche nella volonta' che la frase denigratoria venga a conoscenza di piu' persone". La diffamazione, poi, sussiste solo nel caso in cui "le persone cui le frasi si riferiscono" siano "individuabili". Venendo al caso in questione, la Suprema Corte - sentenza 25458 - fa notare che il muratore "quando aveva parlato del comportamento sessuale disinvolto nel quale si era, a suo dire, imbattuto nelle due sorelle, non aveva menzionato anche il relativo cognome e tantomeno precisato la localita' del cantiere". Insomma, il muratore si e' vantato delle sue prestazioni ma lo ha fatto senza rendere le dirette interessate "identificabili". Da qui l'assoluzione.


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