Con la sentenza n. 13614 depositata il 21 giugno 2011 la Corte di Cassazione, in tema di diritto all'istruzione, ha stabilito che sussiste la lesione di tale diritto, tutelato dall'art. 34 della Carta Costituzionale, in caso di mancata iscrizione del minore a scuola, determinata dall'omesso rilascio di un nulla-osta dovuto. Secondo i giudici di Piazza Cavour, tale situazione comporta di per sé una lesione di tale diritto, a prescindere dal fatto che al minore sia stato consentito, di mero fatto, di frequentare ugualmente le lezioni pur senza esservi regolarmente iscritto, sostanziandosi il diritto all'istruzione nel diritto a frequentare una scuola nelle forme prescritte e non in via di mero fatto. La Corte, in riferimento alla richiesta dei genitori del risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale patito dai ricorrenti, ha poi aggiunto che in ogni caso, non può configurarsi, in automatico, un danno risarcibile tanto in capo al minore, quanto in capo al genitore.
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