Con la sentenza n. 13367 depositata il 17.06.2011, la Cassazione, Sezione Lavoro, ha stabilito che al lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali spetta il beneficio all'ammissione al patrocinio dello Stato. Siffatto beneficio, previsto dall' art. 152 disp. att. cod. proc. civ., è teso ad evitare che il timore della soccombenza sulle spese impedisca l'esercizio dei diritti garantiti dalla Costituzione. La nuova disciplina, introdotta con l'art. 42, comma 11, D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (conv. L. 24 novembre 2003, n. 306), non detta uno schema rigido e predeterminato per legge e non richiede il rinnovo della dichiarazione in tutti i diversi gradi del giudizio, pone solo a carico della parte ricorrente effettuare - fin dalle conclusioni dell'atto introduttivo - un'apposita dichiarazione sostitutiva che attesti il possesso delle condizioni reddituali previste per ottenere l'esenzione dal pagamento delle spese processuali.
La parte, fino a che il processo non sia definito, deve inoltre comunicare le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. E' quindi sufficiente che il ricorrente adempia all'onere certificativo con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, fermo restando l'impegno di comunicare le variazioni reddituali eventualmente rilevanti, fino all'esito definitivo del processo. Il giudice, ai sensi dell'art. 79, comma 3, DPR n. 115 del 2002, può sempre richiedere all'interessato - a pena di inammissibilità dell'istanza - la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto indicato.

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