Con la sentenza n. 10720, depositata il 16 maggio 2011, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in tema di responsabilità per cose in custodia, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, ex art. 2051 c.c. non può essere esclusa per la tracimazione di una roggia che ha danneggiato l'auto di un residente, laddove il consorzio di bonifica non fornisce la prova di aver adottato, in relazione alle condizioni della cosa e alla sua funzione, tutte le misure idonee a evitare il danno. La terza sezione civile ha infatti spiegato che "la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'articolo 2051 Cc viene esclusa soltanto mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito
e, per aversi caso fortuito, occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento". Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha quindi accolto il ricorso di un residente che aveva citato in giudizio il Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura, parcheggiata all'incontro della propria unità immobiliare in Bassano del Grappa, a seguito della tracimazione della Roggia Cornara, gestita dal Consorzio
di Bonifica, avvenuta il 7 ottobre 1998. A seguito del rigetto del ricorso da parte del giudice di pace e del Tribunale, il residente impugnava la decisione davanti alla Suprema Corte che riconosceva quindi la responsabilità del consorzio di Bonifica per non essersi attivato nella manutenzione della Roggia Cornara.
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