In una recente sentenza, il Giudice di Pace di Fermo (sentenza n. 56/2011 del 24.3.2011), accogliendo un'opposizione promossa avverso un verbale di accertamento redatto dalla Polizia Stradale, ha precisato che (…) in relazione agli accertamenti che vengono compiuti posteriormente all'accadimento di un sinistro stradale, sulla scorta dei quali il Pubblico Ufficiale procede all'eventuale ricostruzione della verosimile dinamica dell'incidente, basata su meri dati rilevati obiettivamente ma alle cui cause determinatrici non hanno assistito direttamente, si risolve in una valutazione certamente rimessa al prudente convincimento del Giudice di merito e della quale egli può tener conto nell'apprezzamento globale da effettuare ai fini della decisione, unitamente alle altre risultanze istruttorie di riferimento legittimamente acquisite (…)”.
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Lavoratore e datore di lavoro: un rapporto a volte conflittuale
- Bancarotta di gruppo, falso in bilancio e responsabilità omissiva dei sindaci
- Cosa resta di Schengen dopo che 50mila persone hanno varcato la frontiera in 24 ore
- Patrocinio gratuito: l’indennità di accompagnamento non fa reddito
- Negoziazione assistita: l’invito va notificato all’avvocato





