Luisa Foti |

Cassazione: convalidate condanne per lesioni colpose ai danni di produttori brasiliani di valvole cardiache all'Ospedale di Torino.

La Corte di Cassazione ha convalidato le condanne, per lesioni colpose, nei confronti di tre produttori di valvole cardiache. Secondo il giudizio della Corte, i titolari delle case produttrici delle valvole cardiache all'ospedale Molinette di Torino svolgevano dei compiti che “non potevano prescindere da una visione d'insieme delle problematiche anche tecnico-produttive della compagine”. In particolare, la quarta sezione penale, rigettando i ricorsi dei produttori brasiliani ha spiegato che “gli ovvi riflessi sul piano della gestione finanziaria e contabile nonché sul piano del “marketing” ricollegabili all'attività di fabbricazione dei dispositivi e a quella prodromica della commercializzazione, hanno impedito per il Tribunale e per la stessa Corte, per ciò solo, di ritenere qualcuno dei tre imputati estranei alle relative valutazioni e immuni da responsabilità al riguardo”.

Altre informazioni su questa sentenza

Come "dato emblematico e significativo della consapevolezza di partecipare materialmente all'immissione nel mercato europeo delle protesi di cui si tratta", la Cassazione ricorda che "al fine di condurre lo studio clinico preliminare all'ottenimento delle certificazioni, occorreva preventivare l'impegno di spesa, approntare le risorse finanziarie, individuare e contattare le strutture sanitarie interessate, a riprova del necessario coinvolgimento dell'intero organigramma dirigenziale e, dunque, non solo di Thomas Henry Reif, ma pure di Rubens De Souza Junqueira e di Ivan Sergio Casagrande nelle relative scelte e nelle attivita' consequenziali". Da rilevare ancora che nel processo si erano costituite oltre 30 parti civili per chiedere i danni legati allo scandalo che scoppio' nell'ospedale torinese nel 2002. Al riguardo, la Suprema Corte fa notare che "l'attitudine pregiudizivole dei fatti addebitati agli imputati e' stata ben posta in evidenza dalla sentenza impugnata al solo fine di stabilire in astratto l'obbligo del risarcimento".


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