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Brexit senza accordo: quali conseguenze

Le conseguenze per i cittadini, la giustizia e i liberi professionisti qualora non dovessero concludersi nei tempi stabiliti le procedure per la ratifica dell'accordo di recesso del Regno Unito dall'UE (Brexit). In allegato la guida del governo


di Lucia Izzo - Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione europea a norma dell'articolo 50 del Trattato sull'UE.


Dopo circa un anno e mezzo di lavoro tra i negoziatori dell'Unione europea e quelli britannici, il 25 novembre 2018, il Consiglio europeo straordinario ha dato il via libera all'accordo di recesso per l'uscita del Regno Unito dall'Ue e approvato la dichiarazione politica sul quadro delle future relazioni.

Brexit con accordo di recesso

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Indubbiamente, l'accordo di recesso resta la modalità migliore per gestire l'uscita del Regno Unito dall'UE e per porre le basi per negoziare tra le Parti un forte partenariato futuro: l'intesa consentirebbe di gestire il recesso britannico in modo ordinato e in termini chiari per cittadini e imprese, prevedendo, dopo l'uscita del 29 marzo 2019, anche un periodo transitorio al 31 dicembre 2020.
Tra l'altro, l'intesa garantisce la tutela dei diritti dei cittadini e la protezione delle indicazioni geografiche, il regolamento delle pendenze finanziarie britanniche nei confronti del bilancio UE e pone le basi per un partenariato economico e di sicurezza profondo e ambizioso tra l'UE e il Regno Unito dopo la Brexit.

Le procedure per la ratifica da parte dell'UE dell'accordo di recesso sono in corso con l'obiettivo di essere concluse entro il 29 marzo 2019. Tuttavia, alla luce dell'incertezza nel processo di ratifica, proseguono nei 27 Stati membri dell'UE paralleli preparativi anche per lo scenario, poco auspicabile, di un recesso senza accordo.

Brexit senza accordo: le conseguenze

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Per il caso di recesso senza accordo, la Commissione europea ha avviato da tempo il proprio lavoro sulla base di un piano d'emergenza collettivo, definendo nel novembre 2018 un calendario di lavoro comune tra i ventisette Stati membri dell'UE.

Il Governo italiano, dal giugno 2018, ha avviato un coordinamento Brexit a Palazzo Chigi per seguire e coordinare le attività inerenti la Brexit e, in particolare, il negoziato sull'accordo di recesso e sul quadro delle future relazioni tra l'Ue e il Regno Unito e le misure di preparazione e di emergenza per ogni scenario.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha all'uopo predisposto un particolareggiato documento (qui sotto allegato) recante informazioni sulle conseguenze e sui preparativi allo scenario di una Brexit senza accordo di recesso

La preparazione alla Brexit, infatti, non coinvolge solo le Amministrazioni pubbliche, ma interessa parallelamente il settore privato e i cittadini.
Tale scenario avrà conseguenze su diversi settori che sono stati discussi e analizzati a livello nazionale e UE.
Di seguito ne vengono esaminati alcuni.

Cittadini

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Da parte britannica, il 6 dicembre è stato reso pubblico un documento d'indirizzo (policy paper) sui diritti dei cittadini in caso di recesso senza accordo volto a tutelare i diritti acquisti per tutti i cittadini dell'UE che, alla data del 29 marzo 2019, siano continuativamente residenti nel Paese da almeno 5 anni (per ottenere il cd. Settled Status) o per un periodo inferiore (per ottenere il cd. pre-Settled Status).
Coloro nelle condizioni di beneficiare del nuovo sistema potranno fare domanda di registrazione senza costi entro il 31 dicembre 2020. Chi si vedrà riconosciuto lo status di Settled o di pre-Settled, inoltre, potrà continuare a godere, in linea di massima, dei diritti e benefici assicurati sinora, la cui tutela tuttavia verrebbe demandata a tribunali britannici (senza alcun possibile coinvolgimento di istanze giurisdizionali europee, come invece previsto nell'accordo di recesso).
Chi giungerà nel Regno Unito dopo il 29 marzo 2019 avrà un diverso trattamento, basato sulla legislazione nazionale britannica in materia di immigrazione e su principi di reciprocità con la situazione dei britannici residenti nei Paesi di provenienza degli interessati.
L'Italia, invece, è al lavoro per predisporre misure legislative atte a garantire un sostanziale mantenimento del quadro giuridico esistente nei confronti dei cittadini britannici residenti al 29 marzo 2019 in Italia: questi avranno riconosciuti i requisiti e il tempo necessario per chiedere e ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo disciplinato dalla Direttiva 2003/109/CE.
In questo modo, potranno continuare a godere di diritti quali l'accesso a cure mediche, occupazione, istruzione, prestazioni sociali e ricongiungimento familiare. I cittadini britannici che vivono e che lavorano in Italia sono stati invitati a iscriversi all'Ufficio Anagrafe del proprio Comune italiano di residenza prima del 29 marzo 2019.

Qualifiche professionali

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Per le richieste di riconoscimento di qualifica professionale pendenti alla data del recesso (in caso di "no deal"), la Commissione europea ha invitato i titolari di qualifiche non ancora riconosciute ad avviare le procedure di riconoscimento al più presto prima del recesso, chiedendo ai 27 Stati Membri di tener conto, nella trattazione della domanda, del fatto che il Regno Unito era uno Stato Membro dell'UE quando la qualifica era stata concessa.

Se un cittadino UE ottenesse una qualifica britannica dopo il recesso, allora la procedura di riconoscimento sarebbe trattata alla stregua di quelle relative a qualifiche emesse in Stati terzi, sulla base quindi della legge del Paese nel quale si chiede il riconoscimento, compresi i requisiti aggiuntivi previsti per le professioni regolamentate.
Qualora sia un cittadino britannico a chiedere, dopo il recesso, il riconoscimento della propria qualifica nell'UE, allora anche qui si applicherebbero le regole nazionali dello Stato presso cui si chiede il riconoscimento, compresi i requisiti aggiuntivi previsti per le professioni regolate.
Il recesso del Regno Unito comporterà anche il distacco dal sistema IMI (Internal Market Information). La Commissione sta studiando possibili soluzioni tecniche per mitigare gli effetti legati al distacco del Regno Unito dal sistema.

Avvocati

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La normativa UE prevede poi regole specifiche per gli avvocati: quelli iscritti nel Regno Unito non potranno avvalersi delle direttive 77/249/CEE e 98/5/CE al fine di esercitare la professione in un altro Stato Membro in base al proprio titolo.
Se non saranno adottate misure UE in questo settore prima del recesso, gli avvocati britannici che abbiano visto il proprio titolo riconosciuto in uno Stato Membro potranno lavorare solo in quello Stato Membro e non più nel resto dell'UE.

Dogane

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La Commissione europea ha chiarito che, senza ratifica dell'accordo, dalla data del recesso si applicherà tutta la normativa dell'UE relativa alle merci importate e alle merci esportate, compresi l'imposizione di dazi e imposte e l'adempimento delle formalità e dei controlli previsti dall'attuale disciplina giuridica, così da assicurare condizioni di parità.
Resta essenziale l'intervento degli Stati membri che dovranno adottare tutte le misure volte ad applicare, a tutte le importazioni dal Regno Unito e a tutte le esportazioni verso di esso, il codice doganale dell'Unione e le pertinenti norme in materia di imposte indirette a partire dalla data del recesso.
Sarebbe opportuno un ricorso alle esistenti possibilità di rilasciare autorizzazioni per misure di agevolazione previste dal codice doganale dell'Unione. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in stretto raccordo con la Commissione, ha programmato interventi di preparazione e di emergenza per affrontare le maggiori criticità legate allo scenario di recesso senza accordo.
Da un punto di vista regolamentare, gli interventi da parte dell'Unione europea saranno accompagnati da un'adeguata campagna informativa e di assistenza per gli operatori e gli utenti (soprattutto nei principali snodi di esportazione e importazione da e per il Regno Unito).

Imposte indirette e dirette

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In caso di recesso senza accordo, il trattamento fiscale di tutte le transazioni, incluse quelle in corso, sarà soggetto a cambiamenti alla data del recesso, con nuove regole per l'IVA e per le accise, che terranno conto del nuovo status di Stato terzo del Regno Unito.
La Commissione europea ha indicato che, dal 30 marzo 2019, i movimenti delle merci che entrano nel territorio IVA dell'Unione dal Regno Unito o sono inviate o trasportate dal territorio IVA dell'Unione verso il Regno Unito saranno trattati, rispettivamente, come importazione o esportazione di merci a norma della "direttiva IVA". Ciò comporta l'addebito dell'IVA all'importazione, mentre le esportazioni saranno esenti.

I movimenti delle merci che entrano nel territorio di accisa dell'Unione dal Regno Unito o sono inviate o trasportate dal territorio di accisa dell'Unione verso il Regno Unito saranno trattati, rispettivamente, come importazioni o esportazioni di merci sottoposte ad accisa a norma della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise.
Gli operatori economici dovranno adattarsi al nuovo status del Regno Unito, adeguando contratti e prestando attenzione a tutti i cambiamenti legati alla nuova situazione. Sulla cooperazione amministrativa e il contrasto alle frodi, l'uscita del Regno Unito comporterà che le autorità britanniche non saranno più vincolate agli strumenti giuridici dell'Unione per la cooperazione amministrativa e l'assistenza al recupero.
Sulle imposte dirette, non si applicheranno più al Regno Unito le norme anti-elusione dell'UE e gli impegni politici del codice di condotta in materia di regime fiscale delle imprese. Fuori dall'UE cresce il rischio di regimi di concorrenza fiscale, ma restano in vigore anche per il Regno Unito gli impegni in questo settore concordati in ambito OCSE e gli standard BEPS.

Licenze di esportazione e importazione

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In caso di recesso senza accordo, i portatori di interessi coinvolti in spedizioni di merci che sono o che, a partire dalla data del recesso, potrebbero essere soggette a licenze di importazione/esportazione, devono tener conto delle ripercussioni giuridiche quando il Regno Unito diventerà un Paese terzo.
Dalla data del recesso, se l'importazione/esportazione della merce è subordinata a licenza a norma del diritto dell'Unione, le spedizioni dall'UE verso il Regno Unito e viceversa richiederanno una licenza di importazione/esportazione. Il diritto dell'Unione può ammettere che le licenze siano rilasciate da uno Stato membro diverso da quello in cui le merci entrano nell'Unione europea o da quello da cui ne escono.
A decorrere dalla data del recesso le licenze rilasciate dal Regno Unito in base al diritto dell'Unione, in quanto Stato membro dell'Unione, non saranno più valide per le spedizioni dai Paesi terzi all'UE a 27 e viceversa.

Giustizia civile e protezione dei consumatori

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In caso di mancato accordo, il diritto dell'UE in materia di giustizia civile e nel settore del diritto internazionale privato non si applicherà più al Regno Unito dal 30 marzo 2019. Con specifico riguardo al diritto societario, sono state definite le conseguenze di uno scenario senza accordo ed è stato pubblicato un dettagliato avviso al riguardo.
In materia di protezione dei consumatori, in caso di recesso senza accordo, le norme dell'UE generali in materia di protezione dei consumatori non si applicheranno più al Regno Unito dalla data del recesso: si tratta delle direttive sulle pratiche commerciali sleali, sui diritti dei consumatori, sulle clausole abusive nei contratti, sulla vendita e le garanzie dei beni di consumo, sui pacchetti turistici, e in materia di diritti dei passeggeri.

Trasporti

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Dalla data del recesso, senza accordo, la circolazione aerea tra l'UE e il Regno Unito rischia di essere interrotta: la Commissione europea ha quindi adottato misure temporanee che, assicurando i collegamenti di base, eviteranno una totale interruzione del traffico aereo tra l'Unione e il Regno Unito.
Anche il trasporto di merci su strada rischia di subire forti limitazioni e sarà assoggettato a un sistema internazionale di contingentamento: la Commissione ha adottato una misura per assicurare i collegamenti di base che autorizzerà gli operatori del Regno Unito, in via temporanea, a trasportare merci nell'Unione ferma restando la reciprocità, vale a dire che il Regno Unito riconosca diritti equivalenti ai trasportatori di merci su strada dell'Unione assicurando le condizioni per una concorrenza leale.
Perderanno validità sul territorio UE le licenze di attività, i certificati di sicurezza e le patenti dei conducenti emessi da UK. I soggetti che ne fossero in possesso dovranno assicurare quanto prima la compatibilità della documentazione con la normativa UE.

Nel settore dei trasporti marittimi cesserà la validità di una serie di documenti (tra cui certificati dei marittimi e degli equipaggiamenti marittimi): servirà un nuovo certificato dopo il recesso, mentre quelli emessi in data antecedente al recesso resterebbero validi fino al momento della sostituzione.

Salute

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Nello scenario di Brexit senza accordo, dal 30 marzo 2019, i titolari delle autorizzazioni di commercializzazione dei prodotti farmaceutici dovranno essere stabiliti nei 27 Paesi dell'UE così come le persone qualificate. Lo stesso per i siti di test e di rilascio dei lotti, che dovranno avere sede in uno dei Paesi dell'UE mentre occorrerà modificare le etichettature affinché riflettano la nuova situazione creatasi con la Brexit.
Sui dispositivi sanitari, poiché la maggior parte viene certificato nei 27 Stati membri UE, gli organismi notificati britannici potranno stabilire la sede nei ventisette, mettendosi in contatto con le controparti nei singoli Stati Membri.
È, inoltre, importante dare continuità alle sperimentazioni cliniche in corso: i medicinali in fase di sperimentazione importati nell'Unione per delle sperimentazioni cliniche nell'UE saranno soggette al possesso di un'autorizzazione. Gli studi clinici avviati non devono essere interrotti e non c'è bisogno di ripetere le sperimentazioni cliniche se già condotte nel Regno Unito prima del 29 marzo 2019.
Lo scambio di organi sarà soggetto ad accordi bilaterali, e l'importazione di tessuti per trapianti da Paesi terzi verrà eseguita da istituti di importazione di tessuti dei 27 Paesi dell'UE.

Settore digitale

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In campo digitale, i settori interessati dal recesso riguarderanno una serie di temi, ovvero: comunicazioni elettroniche (incluso il roaming nella telefonia mobile);commercio elettronico; geoblocking; settore audiovisivo; diritto d'autore; identificazione elettronica e servizi fiduciari elettronici per le transazioni elettroniche (eiDAS); dominio .eu; sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
In tutti questi settori, il Regno Unito sarà considerato uno Stato terzo ai sensi del diritto dell'UE in vigore. Per quanto riguarda specificamente l'audiovisivo, i contenuti britannici continueranno ad essere considerati "contenuti europei" in quanto il Regno Unito rimarrà parte della Convenzione Europea sulla Televisione Transfrontaliera, conclusa nell'ambito del Consiglio d'Europa.

Cooperazione giudiziaria penale e di polizia

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Senza accordo, al Regno Unito non potranno più applicarsi gli strumenti e il diritto dell'UE in materia di cooperazione giudiziaria penale e di polizia a partire dalla data del recesso. Di conseguenza, le Autorità britanniche non potranno più accedere a reti, sistemi di informazione e banche dati relativi alla cooperazione giudiziaria penale e di polizia.
Dovranno essere applicate alle procedure tra il Regno Unito e i 27 Stati membri dell'UE le norme nazionali e quelle internazionali, diverse da quelle dell'Unione europea. Su Eurojust ed Europol, il Regno Unito diventerà un Paese terzo a tutti gli effetti.
Data: 21/02/2019 11:00:00
Autore: Lucia Izzo