Raccolta Normativa
Indice del testo unico degli enti locali
TITOLO VIII
ENTI LOCALI DEFICITARI O DISSESTATI
CAPO I Enti locali deficitari: disposizioni generali
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Art. 242 (27)
Individuazione degli enti locali
strutturalmente deficitari e relativi controlli
1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie
gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni
di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al
certificato sul rendiconto della gestione, contenente parametri
obiettivi dei quali almeno la meta' presentino valori deficitari. Il
certificato e' quello relativo al rendiconto della gestione del
penultimo esercizio precedente quello di riferimento.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza
Stato-citta' e autonomie locali, da emanare entro settembre e da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono fissati per il triennio
successivo i parametri obiettivi, determinati con riferimento a un
calcolo di normalita' dei dati dei rendiconti dell'ultimo triennio
disponibile, nonche' le modalita' per la compilazione della tabella
di cui al comma 1. (( Fino alla fissazione di nuovi parametri
triennali si applicano quelli vigenti per il triennio precedente. ))
3. Le norme di cui al presente capo si applicano a comuni, province
e comunita' montane.
Articolo 243
Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari, enti locali
dissestati ed altri enti
1. Gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi
dell'articolo 242, sono soggetti al controllo centrale sulle
dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parie della
Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. Il
controllo e' esercitato prioritariamente in relazione alla verifica
sulla compatibilita' finanziaria.
2. Gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti ai
controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni
servizi. Tali controlli verificano mediante un'apposita
certificazione che:
a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda
individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con
i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non
inferiore al 36 per cento, a tale fine i costi di gestione degli
asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare;
b) il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto,
riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa
tariffa in misura non inferiore all'80 per cento;
c) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento
dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, riferito ai dati
della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa almeno
nella misura prevista dalla legislazione vigente.
3. I costi complessivi di gestione dei servizi di cui al comma 2
devono comunque comprendere gli oneri diretti e indiretti di
personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i
trasferimenti e per gli oneri di ammortamento degli impianti e delle
attrezzature. Per le quote di ammortamento si applicano i
coefficienti indicati nel decreto del Ministro delle finanze in data
31 dicembre 1988 e successive modifiche o integrazioni. I
coefficienti si assumono ridotti del 50 per cento per i beni
ammortizzabili acquisiti nell'anno di riferimento. Nei casi in cui
detti servizi sono forniti da organismi di gestione degli enti
locali, nei costi complessivi di gestione sono considerati gli oneri
finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all'articolo 44 del
decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, da
versare dagli organismi di gestione agli enti proprietari entro
l'esercizio successivo a quello della riscossione delle tariffe e
della erogazione in conto esercizio. I costi complessivi di gestione
del servizio di cui al comma 2, lettera c), sono rilevati secondo le
disposizioni vigenti in materia.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza
Stato-citta' e autonomie locali, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, sono determinati i tempi e le modalita' per la
presentazione e il controllo della certificazione di cui al comma 2.
5. Agli enti locali strutturalmente deficitari che, pur essendo a
cio' tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi
di gestione di cui al comma 2, e' applicata una sanzione pari alla
perdita dell'1 per cento del contributo ordinario spettante per
l'anno per il quale si e' verificata l'inadempienza mediante
trattenuta in unica soluzione sui trasferimenti erariali spettanti
per gli anni successivi.
6. Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali di cui al
comma 2:
a) gli enti locali che non presentano il certificato: del
rendiconto con l'annessa tabella di cui al comma 1 dell'articolo 242,
sino all'avvenuta presentazione della stessa;
b) gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di
legge la deliberazione del rendiconto della gestione, sino
all'adempimento.
7. Gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto
finanziario sono soggetti, per la durata del risanamento, ai
controlli di cui al comma 1, sono tenuti alla presentazione della
certificazione di cui al comma 2 e sono tenuti per i servizi a
domanda individuale al rispetto, per il medesimo periodo, del livello
minimo di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2, lettera
a).
CAPO II Enti locali dissestati: disposizioni generali
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Articolo 244
Dissesto finanziario
1. Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non puo' garantire
l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero
esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili
di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalita' di
cui all'articolo 193, nonche' con le modalita' di cui all'articolo
194 per le fattispecie ivi previste.
2. Le norme sul risanamento degli enti locali dissestati si applicano
solo a province e comuni.
Articolo 245
Soggetti della procedura di risanamento
1. Soggetti della procedura di risanamento sono l'organo
straordinario di liquidazione e gli organi istituzionali dell'ente.
2. L'organo straordinario di liquidazione provvede al ripiano
dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge.
3. Gli organi istituzionali dell'ente assicurano condizioni stabili
di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause
strutturali che hanno determinato il dissesto.
Articolo 246
Deliberazione di dissesto
1. La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di
dissesto finanziario e' adottata dal consiglio dell'ente locale nelle
ipotesi di cui all'articolo 244 e valuta le cause che hanno
determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non
e' revocabile. Alla stessa e' allegata una dettagliata relazione
dell'organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause
che hanno provocato il dissesto.
2. La deliberazione dello stato di dissesto e' trasmessa, entro 5
giorni dalla data di esecutivita', al Ministero dell'interno ed alla
Procura regionale presso la Corte dei conti competente per
territorio, unitamente alla relazione dell'organo di revisione. La
deliberazione e' pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana a cura del Ministero dell'interno
unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di nomina
dell'organo straordinario di liquidazione.
3. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove
ne ricorrano le condizioni, al commissario nominato ai sensi
dell'articolo 141, comma 3.
4. Se, per l'esercizio nel corso del quale si rende necessaria la
dichiarazione di dissesto, e' stato validamente deliberato il
bilancio di previsione, tale atto continua ad esplicare la sua
efficacia per l'intero esercizio finanziario, intendendosi operanti
per l'ente locale i divieti e gli obblighi previsti dall'articolo
191, comma 5. In tal caso, la deliberazione di dissesto puo' essere
validamente adottata, esplicando gli effetti di cui all'articolo 248.
Gli ulteriori adempimenti e relativi termini iniziali, propri
dell'organo straordinario di liquidazione e del consiglio dell'ente,
sono differiti al 1^ gennaio dell'anno successivo a quello in cui e'
stato deliberato il dissesto. Ove sia stato gia' approvato il
bilancio preventivo per l'esercizio successivo, il consiglio provvede
alla revoca dello stesso.
5. Le disposizioni relative alla valutazione delle cause di dissesto
sulla base della dettagliata relazione dell'organo di revisione di
cui al comma 1 ed ai conseguenti oneri di trasmissione di cui al
comma 2, si applicano solo ai dissesti finanziari deliberati a
decorrere dal 25 ottobre 1997.
Articolo 247
Omissione della deliberazione di dissesto
1. Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai
rendiconti o da altra fonte l'organo regionale di controllo venga a
conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti
all'ente e motivata relazione all'organo di revisione contabile
assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.
2. Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto l'organo
regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata
ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per
la deliberazione del dissesto.
3. Decorso infruttuosamente tale termine l'organo regionale di
controllo nomina un commissario ad acta per la deliberazione dello
stato di dissesto.
4. Del provvedimento sostitutivo e' data comunicazione al prefetto
che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente,
ai sensi dell'articolo 141.
Articolo 248
Conseguenze della dichiarazione di dissesto
1. A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione
del decreto di cui all'articolo 261, sono sospesi i termini per la
deliberazione del bilancio.
2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione
del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese
o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti
che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di
liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della
dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per
l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benche'
proposta e' stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal
giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a
titolo di capitale, accessori e spese.
3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello
stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali
possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalita' di
legge.
4. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione
del rendiconto di cui all'articolo 256 i debiti insoluti a tale data
e le somme dovute per anticipazioni di cassa gia' erogate non
producono piu' interessi ne' sono soggetti a rivalutazione monetaria.
Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che
rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione
a decorrere dal momento della loro liquidita' ed esigibilita'.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 della legge 14 gennaio
1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha
riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni da loro
prodotti, con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il
verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un
periodo di cinque anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti
di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti,
istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate
le circostanze, e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti
che questo e' diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le
quali l'amministratore e' stato riconosciuto responsabile.
Articolo 249
Limiti alla contrazione di nuovi mutui
1. Dalla data di deliberazione di dissesto e sino all'emanazione del
decreto di cui all'articolo 261, comma 3, gli enti locali non possono
contrarre nuovi mutui, con eccezione dei mutui previsti dall'articolo
255 e dei mutui con oneri a totale carico dello Stato o delle
regioni.
Articolo 250
Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento
1. Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla
data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui
all'articolo 261 l'ente locale non puo' impegnare per ciascun
intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente
previste nell'ultimo bilancio approvato, comunque nei limiti delle
entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non
possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme
impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi. L'ente applica principi di buona
amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e
mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato
predisposta dallo stesso.
2. Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi
locali indispensabili, nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato
mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti
per importi insufficienti, il consiglio o la giunta con i poteri del
primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da
finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le
ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti
nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento.
Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni
corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all'esame dell'organo
regionale di controllo, sono notificate al tesoriere.
Articolo 251
Attivazione delle entrate proprie
1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e
comunque entro trenta giorni dalla data di esecutivita' della
delibera il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi
dell'articolo 247, comma 1, e' tenuto a deliberare per le imposte e
tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le
tariffe di base nella misura massima consentita, nonche' i limiti
reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per
l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli
importi massimi del tributo dovuto.
2. La delibera non e' revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che
decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso
di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo
regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136.
3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla
deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta
competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve
deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del
tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura
massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni
necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello
dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.
4. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo
le competenze, le modalita', i termini ed i limiti stabiliti dalle
disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed
agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3,
nonche' di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.
5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi
di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti
solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono
applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la
copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i
servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le
tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti.
Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere
coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno
nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione
delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione
dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in
materia. Per la prima delibera il termine di adozione e' fissato al
trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.
6. Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla
Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il
Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel
caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti
commi sono sospesi i contributi erariali.
CAPO III Attivita' dell'organo straordinario di liquidazione
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Articolo 252
Composizione, nomina e attribuzioni
1. Per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti l'organo
straordinario di liquidazione e' composto da un singolo commissario;
per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e per le
province l'organo straordinario di liquidazione e' composto da una
commissione di tre membri. Il commissario straordinario di
liquidazione, per i comuni sino a 5.000 abitanti, o i componenti
della commissione straordinaria di liquidazione, per i comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province, sono
nominati fra magistrati a riposo della Corte dei conti, della
magistratura ordinaria, del Consiglio di Stato, fra funzionari dotati
di un'idonea esperienza nel campo finanziario e contabile in servizio
o in quiescenza degli uffici centrali o periferici del Ministero
dell'interno, del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, del Ministero delle finanze e di altre
amministrazioni dello Stato, fra i segretari ed i ragionieri comunali
e provinciali particolarmente esperti, anche in quiescenza, fra gli
iscritti nel registro dei revisori contabili, gli iscritti nell'albo
dei dottori commercialisti e gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
La commissione straordinaria di liquidazione e' presieduta, se
presente, dal magistrato a riposo della Corte dei conti o della
magistratura ordinaria o del Consiglio di Stato. Diversamente la
stessa provvede ad eleggere nel suo seno il presidente. La
commissione straordinaria di liquidazione delibera a maggioranza dei
suoi componenti.
2. La nomina dell'organo straordinario di liquidazione e' disposta
con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro
dell'interno. L'insediamento presso l'ente avviene entro 5 giorni
dalla notifica del provvedimento di nomina.
3. Per i componenti dell'organo straordinario di liquidazione valgono
le incompatibilita' di cui all'articolo 236.
4. L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente
a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre
dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato
e provvede alla:
a) rilevazione della massa passiva;
b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai
fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni
patrimoniali;
c) liquidazione e pagamento della massa passiva.
5. In ogni caso di accertamento di danni cagionati all'ente locale o
all'erario, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla
denuncia dei fatti alla Procura Regionale presso la Corte dei conti
ed alla relativa segnalazione al Ministero dell'interno tramite le
prefetture.
Articolo 253
Poteri organizzatori
1. L'organo straordinario di liquidazione ha potere di accesso a
tutti gli atti dell'ente locale, puo' utilizzare il personale ed i
mezzi operativi dell'ente locale ed emanare direttive burocratiche.
2. L'ente locale e' tenuto a fornire, a richiesta dell'organo
straordinario di liquidazione, idonei locali ed attrezzature nonche'
il personale necessario.
3. Organo straordinario di liquidazione puo' auto organizzarsi, e,
per motivate esigenze, dotarsi di personale, acquisire consulenze e
attrezzature le quali, al termine dell'attivita' di ripiano dei
debiti rientrano nel patrimonio dell'ente locale.
Art. 254 (16)
Rilevazione della massa passiva
1. L'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento
della massa passiva mediante la formazione, entro 180 giorni
dall'insediamento, di un piano di rilevazione. Il termine e' elevato
di ulteriori 180 giorni per i comuni con popolazione superiore a
250.000 abitanti o capoluogo di provincia e per le province.
2. Ai fini della formazione del piano di rilevazione, l'organo
straordinario di liquidazione entro 10 giorni dalla data
dell'insediamento, da' avviso, mediante affissione all'albo pretorio
ed anche a mezzo stampa, dell'avvio della procedura di rilevazione
delle passivita' dell'ente locale. Con l'avviso l'organo
straordinario di liquidazione invita chiunque ritenga di averne
diritto a presentare, entro un termine perentorio di sessanta giorni
prorogabile per una sola volta di ulteriori trenta giorni con
provvedimento motivato del predetto organo, la domanda in carta
libera, corredata da idonea documentazione, atta a dimostrare la
sussistenza del debito dell'ente, il relativo importo ed eventuali
cause di prelazione, per l'inserimento nel piano di rilevazione.
3. Nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi;
a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194
verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello
dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi
dell'articolo 248, comma 2;
c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo
straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7.
4. L'organo straordinario di liquidazione, ove lo ritenga
necessario, richiede all'ente che i responsabili dei servizi
competenti per materia attestino che la prestazione e' stata
effettivamente resa e che la stessa rientra nell'ambito
dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza
dell'ente locale. I responsabili dei servizi attestano altresi' che
non e' avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo
e che il debito non e' caduto in prescrizione alla data della
dichiarazione di dissesto. I responsabili dei servizi provvedono
entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali l'attestazione
si intende resa dagli stessi in senso negativo circa la sussistenza
del debito.
5. Sull'inserimento nel piano di rilevazione delle domande di cui
al comma 2 e delle posizioni debitorie di cui al comma 3 decide
l'organo straordinario di liquidazione con provvedimento da
notificare agli istanti al momento dell'approvazione del piano di
rilevazione, tenendo conto degli elementi di prova del debito desunti
dalla documentazione prodotta dal terzo creditore, da altri atti e
dall'eventuale attestazione di cui al comma 4.
6. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 MARZO 2004, N. 80, CONVERTITO CON
L. 28 MAGGIO 2004, N. 140 ))
7. L'organo straordinario di liquidazione e' autorizzato a
transigere vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti
rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3, inserendo il debito
risultante dall'atto di transazione nel piano di rilevazione.
8. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 1, di
negligenza o di ritardi non giustificati negli adempimenti di
competenza, puo' essere disposta la sostituzione di tutti o parte dei
componenti dell'organo straordinario della liquidazione. In tali
casi, il Ministro dell'interno, previo parere della Commissione per
la finanza e gli organici degli enti locali, dal quale si prescinde
ove non espresso entro trenta giorni dalla richiesta, e sentiti gli
interessati, propone al Presidente della Repubblica l'adozione del
provvedimento di sostituzione. Il Ministero dell'interno stabilisce
con proprio provvedimento il trattamento economico dei commissari
sostituiti.
Art. 255 (22)
Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento
1. Nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 252, comma 4,
lettera b), l'organo straordinario di liquidazione provvede
all'accertamento della massa attiva, costituita dal contributo dello
Stato di cui al presente articolo, da residui da riscuotere, da ratei
di mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall'ente, da altre
entrate e, se necessari, da proventi derivanti da alienazione di beni
del patrimonio disponibile.
2. Per il risanamento dell'ente locale dissestato lo Stato finanzia
gli oneri di un mutuo, assunto dall'organo straordinario di
liquidazione, in nome e per conto dell'ente, in unica soluzione con
la Cassa depositi e prestiti al tasso vigente ed ammortizzato in
venti anni, con pagamento diretto di ogni onere finanziario da parte
del Ministero dell'interno.
3. L'importo massimo del mutuo finanziato dallo Stato, e'
determinato sulla base di una rata di ammortamento pari al contributo
statale indicato al comma 4.
4. Detto contributo e' pari a cinque volte un importo composto da
una quota fissa, solo per taluni enti, ed una quota per abitante,
spettante ad ogni ente. La quota fissa spetta ai comuni con
popolazione sino a 999 abitanti per lire 13.000.000, ai comuni con
popolazione da 1.000 a 1.999 abitanti per lire 15.000.000, ai comuni
con popolazione da 2.000 a 2.999 abitanti per lire 18.000.000, ai
comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti per lire 20.000.000,
ai comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti per lire
22.000.000 ed ai comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 per lire
25.000.000. La quota per abitante e' pari a lire 7.930 per i comuni e
lire 1.241 per le province.
5. Il fondo costituito ai sensi del comma 4 e' finalizzato agli
interventi a favore degli enti locali in stato di dissesto
finanziario. Le eventuali disponibilita' residue del fondo,
rinvenienti dall'utilizzazione dei contributi erariali per un importo
inferiore ai limiti massimi indicati nel comma 4, possono essere
destinate su richiesta motivata dell'organo consiliare (( . . . ))
dell'ente locale, secondo parametri e modalita' definiti con decreto
del Ministro dell'interno, all'assunzione di mutui integrativi (( per
permettere all'ente locale di realizzare il risanamento finanziario,
se non raggiunto con l'approvazione del rendiconto della gestione. ))
Il mutuo, da assumere con la Cassa depositi e prestiti, e'
autorizzato dal Ministero dell'interno, previo parere della
Commissione finanza ed organici degli enti locali. La priorita'
nell'assegnazione e' accordata agli enti locali che non hanno
usufruito dell'intera quota disponibile ai sensi del comma 4.
6. Per l'assunzione del mutuo concesso ai sensi del presente
articolo agli enti locali in stato di dissesto finanziario per il
ripiano delle posizioni debitorie non si applica il limite
all'assunzione dei mutui di cui all'articolo 204, comma 1.
7. Secondo le disposizioni vigenti il fondo per lo sviluppo degli
investimenti, di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sul quale sono imputati
gli oneri per la concessione dei nuovi mutui agli enti locali
dissestati, puo' essere integrato, con le modalita' di cui
all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni ed integrazioni, in considerazione
delle eventuali procedure di risanamento attivate rispetto a quelle
gia' definite.
8. L'organo straordinario di liquidazione provvede a riscuotere i
ruoli pregressi emessi dall'ente e non ancora riscossi, totalmente o
parzialmente, nonche' all'accertamento delle entrate tributarie per
le quali l'ente ha omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo
di entrata previsto per legge.
9. Ove necessario ai fini del finanziamento della massa passiva, ed
in deroga a disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche
destinazioni ai proventi derivanti da alienazioni di beni, l'organo
straordinario di liquidazione procede alla rilevazione dei beni
patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini dell'ente,
avviando, nel contempo, le procedure per l'alienazione di tali beni.
Ai fini dell'alienazione dei beni immobili possono essere affidati
incarichi a societa' di intermediazione immobiliare, anche
appositamente costituite. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni recate dall'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre
1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
1990, n. 403, e successive modificazioni ed integrazioni,
intendendosi attribuite all'organo straordinario di liquidazione le
facolta' ivi disciplinate. L'ente locale, qualora intenda evitare le
alienazioni di beni patrimoniali disponibili, e' tenuto ad assegnare
proprie risorse finanziarie liquide, anche con la contrazione di un
mutuo passivo, con onere a proprio carico, per il valore stimato di
realizzo dei beni. Il mutuo puo' essere assunto con la Cassa depositi
e prestiti ed altri istituti di credito. Il limite di cui
all'articolo 204, comma 1, e' elevato sino al 40 per cento.
10. Non compete all'organo straordinario di liquidazione
l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a
gestione vincolata ed ai mutui passivi gia' attivati per
investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese.
11. Per il finanziamento delle passivita' l'ente locale puo'
destinare quota dell'avanzo di amministrazione non vincolato.
12. Nei confronti della massa attiva determinata ai sensi del
presente articolo non sono ammessi sequestri o procedure esecutive.
Le procedure esecutive eventualmente intraprese non determinano
vincoli sulle somme.
Art. 256 (16)
Liquidazione e pagamento della massa passiva
1. Il piano di rilevazione della massa passiva acquista
esecutivita' con il deposito presso il Ministero dell'interno, cui
provvede l'organo straordinario di liquidazione entro 5 giorni
dall'approvazione di cui all'articolo 254, comma 1. Al piano e'
allegato l'elenco delle passivita' non inserite nel piano, corredato
dai provvedimenti di diniego e dalla documentazione relativa.
2. Unitamente al deposito l'organo straordinario di liquidazione
chiede l'autorizzazione al perfezionamento del mutuo di cui
all'articolo 255 nella misura necessaria per il finanziamento delle
passivita' risultanti dal piano di rilevazione e dall'elenco delle
passivita' non inserite, e comunque entro i limiti massimi stabiliti
dall'articolo 255.
3. Il Ministero dell'interno, accertata la regolarita' del
deposito, autorizza l'erogazione del mutuo da parte della Cassa
depositi e prestiti.
4. Entro 30 giorni dall'erogazione del mutuo l'organo straordinario
della liquidazione deve provvedere al pagamento di acconti in misura
proporzionale uguale per tutte le passivita' inserite nel piano di
rilevazione. Nel determinare l'entita' dell'acconto l'organo di
liquidazione deve provvedere ad accantonamenti per le pretese
creditorie in contestazione esattamente quantificate. Gli
accantonamenti sono effettuati in misura proporzionale uguale a
quella delle passivita' inserite nel piano. Ai fini di cui al
presente comma l'organo straordinario di liquidazione utilizza il
mutuo erogato da parte della Cassa depositi e prestiti e le poste
attive effettivamente disponibili, recuperando alla massa attiva
disponibile gli importi degli accantonamenti non piu' necessari (( .
. . . ))
5. Successivamente all'erogazione del primo acconto l'organo
straordinario della liquidazione puo' disporre ulteriori acconti per
le passivita' gia' inserite nel piano di rilevazione e per quelle
accertate successivamente, utilizzando le disponibilita' nuove e
residue, ivi compresa l'eventuale quota di mutuo a carico dello Stato
ancora disponibile, previa autorizzazione del Ministero dell'interno,
in quanto non richiesta ai sensi del comma 2. Nel caso di pagamento
definitivo in misura parziale dei debiti l'ente locale e' autorizzato
ad assumere un mutuo a proprio carico con la Cassa depositi e
prestiti o con altri istituti di credito, nel rispetto del limite del
40 per cento di cui all'articolo 255, comma 9, per il pagamento a
saldo delle passivita' rilevate. A tale fine, entro 30 giorni dalla
data di notifica del decreto ministeriale di approvazione del piano
di estinzione, l'organo consiliare adotta apposita deliberazione,
dandone comunicazione all'organo straordinario di liquidazione, che
provvede al pagamento delle residue passivita' ad intervenuta
erogazione del mutuo contratto dall'ente. La Cassa depositi e
prestiti o altri istituti di credito erogano la relativa somma sul
conto esistente intestato all'organo di liquidazione.
6. A seguito del definitivo accertamento della massa passiva e dei
mezzi finanziari disponibili, di cui all'articolo 255, e comunque
entro il termine di 24 mesi dall'insediamento, l'organo straordinario
di liquidazione predispone il piano di estinzione delle passivita',
includendo le passivita' accertate successivamente all'esecutivita'
del piano di rilevazione dei debiti e lo deposita presso il Ministero
dell'interno.
7. Il piano di estinzione e' sottoposto all'approvazione, entro 120
giorni dal deposito, del Ministro dell'interno, il quale valuta la
correttezza della formazione della massa passiva e la correttezza e
validita' delle scelte nell'acquisizione di risorse proprie. Il
Ministro dell'interno si avvale del parere consultivo da parte della
Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, la quale
puo' formulare rilievi e richieste istruttorie cui l'organo
straordinario di liquidazione e' tenuto a rispondere entro sessanta
giorni dalla comunicazione. In tale ipotesi il termine per
l'approvazione del piano, di cui al presente comma, e' sospeso.
8. Il decreto di approvazione del piano di estinzione da parte del
Ministro dell'interno e' notificato all'ente locale ed all'organo
straordinario di liquidazione per il tramite della prefettura.
9. A seguito dell'approvazione del piano di estinzione l'organo
straordinario di liquidazione provvede, entro 20 giorni dalla
notifica del decreto, al pagamento delle residue passivita' sino alla
concorrenza della massa attiva realizzata.
10. Con l'eventuale decreto di diniego dell'approvazione del piano
il Ministro dell'interno prescrive all'organo straordinario di
liquidazione di presentare, entro l'ulteriore termine di sessanta
giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento, un nuovo
piano di estinzione che tenga conto delle prescrizioni contenute nel
provvedimento.
11. Entro il termine di sessanta giorni dall'ultimazione delle
operazioni di pagamento, l'organo straordinario della liquidazione e'
tenuto ad approvare il rendiconto della gestione ed a trasmetterlo
all'organo regionale di controllo ed all'organo di revisione
contabile dell'ente, il quale e' competente sul riscontro della
liquidazione e verifica la rispondenza tra il piano di estinzione e
l'effettiva liquidazione.
12. Nel caso in cui l'insufficienza della massa attiva, non
diversamente rimediabile, e' tale da compromettere il risanamento
dell'ente, il Ministro dell'interno, su proposta della Commissione
per la finanza e gli organici degli enti locali, puo' stabilire
misure straordinarie per il pagamento integrale della massa passiva
della liquidazione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque
senza oneri a carico dello Stato.
Articolo 257
Debiti non ammessi alla liquidazione
1. In allegato al provvedimento di approvazione di cui all'articolo
256, comma 8, sono individuate le pretese escluse dalla liquidazione.
2. Il consiglio dell'ente individua con propria delibera, da adottare
entro 60 giorni dalla notifica del decreto di cui all'articolo 256,
comma 8, i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla
liquidazione, dandone contestuale comunicazione ai soggetti medesimi
ed ai relativi creditori.
3 Se il consiglio non provvede nei termini di cui al comma 2 si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 136.
Articolo 258
Modalita' semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti
1. L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo
complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste
pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della
documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo
esame, puo' proporre all'ente locale dissestato l'adozione della
modalita' semplificata di liquidazione di cui al presente articolo.
Con deliberazione di giunta l'ente decide entro trenta giorni ed in
caso di adesione s'impegna a mettere a disposizione le risorse
finanziare di cui al comma 2.
2. L'organo straordinario di liquidazione, acquisita l'adesione
dell'ente locale, delibera l'accensione del mutuo di cui all articolo
255, comma 2, nella misura necessaria agli adempimenti di cui ai
successivi commi ed in relazione all'ammontare dei debiti censiti.
L'ente locale dissestato e' tenuto a deliberare l'accensione di un
mutuo con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di
credito, con oneri a proprio carico, nel rispetto del limite del 40
per cento di cui all'articolo 255, comma 9, o, in alternativa, a
mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo
che consenta di finanziare, insieme al ricavato del mutuo a carico
dello Stato, tutti i debiti di cui al commi 3 e 4, oltre alle spese
della liquidazione. E' fatta salva la possibilita' di ridurre il
mutuo a carico dell'ente.
3. L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria
delibazione sulla fondatezza del credito vantato, puo' definire
transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche
periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il
40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianita' dello
stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione
obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della
transazione. A tal fine, entro sei mesi dalla data di conseguita
disponibilita' del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, propone
individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti
privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni
per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero,
la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non
superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo
straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni
successivi.
4. L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50
per cento dei debiti per i quali non e' stata accettata la
transazione. L'accantonamento e' elevato al 100 per cento per i
debiti assistiti da privilegio.
5. Si applicano, per il seguito della procedura, le disposizioni
degli articoli precedenti, fatta eccezione per quelle concernenti la
redazione ed il deposito del piano di rilevazione. Effettuati gli
accantonamenti di cui al comma 4, l'organo straordinario di
liquidazione provvede alla redazione del piano di estinzione. Qualora
tutti i debiti siano liquidati nell'ambito della procedura
semplificata e non sussistono debiti esclusi in tutto o in parte
dalla massa passiva, l'organo straordinario provvede ad approvare
direttamente il rendiconto della gestione della liquidazione ai sensi
dell'articolo 256, comma 11.
6. I debiti transatti ai sensi del comma 3 sono indicati in un
apposito elenco allegato al piano di estinzione della massa passiva.
7. In caso di eccedenza di disponibilita' si provvede alla riduzione
dei mutui, con priorita' per quello a carico dell'ente locale
dissestato. E' restituita all'ente locale dissestato la quota di
risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione
esuberanti rispetto alle necessita' della liquidazione dopo il
pagamento dei debiti.
CAPO IV Bilancio stabilmente riequilibrato
|
Articolo 259
Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
1. Il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro dell'interno,
entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del
decreto di cui all'articolo 252, un'ipotesi di bilancio di previsione
stabilmente riequilibrato.
2. L'ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante
l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti.
3. Per l'attivazione delle entrate proprie, l'ente provvede con le
modalita' di cui all'articolo 251, riorganizzando anche i servizi
relativi all'acquisizione delle entrate ed attivando ogni altro
cespite.
4. Le province ed i comuni per i quali le risorse di parte corrente,
costituite dai trasferimenti in conto al fondo ordinario ed al fondo
consolidato e da quella parte di tributi locali calcolata in
detrazione ai trasferimenti erariali, sono disponibili in misura
inferiore, rispettivamente, a quella media unica nazionale ed a
quella media della fascia demografica di appartenenza, come definita
con il decreto di cui all'articolo 263, comma 1, richiedono, con la
presentazione dell'ipotesi, e compatibilmente con la quantificazione
annua dei contributi a cio' destinati, l'adeguamento dei contributi
statali alla media predetta, quale fattore del consolidamento
finanziario della gestione.
5. Per la riduzione delle spese correnti l'ente locale riorganizza
con criteri di efficienza tutti i servizi, rivedendo le dotazioni
finanziarie ed eliminando, o quanto meno riducendo ogni previsione di
spesa che non abbia per fine l'esercizio di servizi pubblici
indispensabili. L'ente locale emana i provvedimenti necessari per il
risanamento economico-finanziario degli enti od organismi dipendenti,
nonche' delle aziende speciali, nel rispetto della normativa
specifica in materia.
6. L'ente locale, ugualmente ai fini della riduzione delle spese,
ridetermina la dotazione organica dichiarando eccedente il personale
comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai rapporti medi
dipendenti-popolazione di cui all'articolo 263, comma 2, fermo
restando l'obbligo di accertare le compatibilita' di bilancio. La
spesa per il personale a tempo determinato deve altresi' essere
ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a
tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si
riferisce.
7. La rideterminazione della dotazione organica e' sottoposta
all'esame della Commissione per la finanza e gli organici degli enti
locali per l'approvazione.
8. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma 6 comporta
la denuncia dei fatti alla Procura regionale presso la Corte dei
conti da parte del Ministero dell'interno. L'ente locale e'
autorizzato ad iscrivere nella parte entrata dell'ipotesi di bilancio
un importo pari alla quantificazione del danno subito. E' consentito
all'ente il mantenimento dell'importo tra i residui attivi sino alla
conclusione del giudizio di responsabilita'.
9. La Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti di credito sono
autorizzati, su richiesta dell'ente, a consolidare l'esposizione
debitoria dell'ente locale, al 31 dicembre precedente, in un
ulteriore mutuo decennale, con esclusione delle rate di ammortamento
gia' scadute. Conservano validita' i contributi statali e regionali
gia' concessi in relazione ai mutui preesistenti.
10. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano, possono porre a proprio carico oneri per la copertura di
posti negli enti locali dissestati in aggiunta a quelli di cui alla
dotazione organica rideterminata, ove gli oneri predetti siano
previsti per tutti gli enti operanti nell'ambito della medesima
regione o provincia autonoma.
11. Per le province ed i comuni il termine di cui al comma 1 e'
sospeso a seguito di indizione di elezioni amministrative per l'ente,
dalla data di indizione dei comizi elettorali e sino all'insediamento
dell'organo esecutivo.
Articolo 260
Collocamento in disponibilita' del personale eccedente
1. I dipendenti dichiarati in eccedenza ai sensi dell'articolo 259,
comma 6, sono collocati in disponibilita'. Ad essi si applicano le
vigenti disposizioni, cosi' come integrate dai contratti collettivi
di lavoro, in tema di eccedenza di personale e di mobilita'
collettiva o individuale.
2. Il Ministero dell'interno assegna all'ente locale per il personale
posto in disponibilita' un contributo pari alla spesa relativa al
trattamento economico con decorrenza dalla data della deliberazione e
per tutta la durata della disponibilita'. Analogo contributo, per la
durata del rapporto di lavoro, e' corrisposto all'ente locale presso
il quale il personale predetto assume servizio.
Articolo 261
Istruttoria e decisione sull'ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato
1. L'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato e'
istruita dalla Commissione per la finanza e gli organici degli enti
locali, che formula eventuali rilievi o richieste istruttorie, cui
l'ente locale fornisce risposta entro sessanta giorni.
2. Entro il termine di quattro mesi la Commissione esprime un parere
sulla validita' delle misure disposte dall'ente per consolidare la
propria situazione finanziaria e sulla capacita' delle misure stesse
di assicurare stabilita' alla gestione finanziaria dell'ente
medesimo. La formulazione di rilievi o richieste di cui al comma 1
sospende il decorso del termine.
3. In caso di esito positivo dell'esame la Commissione sottopone
l'ipotesi all'approvazione del Ministro dell'interno che vi provvede
con proprio decreto, stabilendo prescrizioni per la corretta ed
equilibrata gestione dell'ente.
4. In caso di esito negativo dell'esame da parte della Commissione il
Ministro dell'interno emana un provvedimento di diniego
dell'approvazione, prescrivendo all'ente locale di presentare, previa
deliberazione consiliare, entro l'ulteriore termine perentorio di
quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica del
provvedimento di diniego, una nuova ipotesi di bilancio idonea a
rimuovere le cause che non hanno consentito il parere favorevole. La
mancata approvazione della nuova ipotesi di bilancio ha carattere
definitivo.
5. Con il decreto di cui al comma 3 e' disposto l'eventuale
adeguamento dei contributi alla media previsto dall'articolo 259,
comma 4.
Articolo 262
Inosservanza degli obblighi relativi all'ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato
1. L'inosservanza del termine per la presentazione dell'ipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai
rilievi ed alle richieste di cui all'articolo 261, comma 1, o del
termine di cui all'articolo 261, comma 4, o l'emanazione del
provvedimento definitivo di diniego da parte del Ministro
dell'interno integrano l'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 1,
lettera a).
2. Nel caso di emanazione del provvedimento definitivo di diniego di
cui all'articolo 261, comma 4, sono attribuiti al commissario i
poteri ritenuti necessari per il riequilibrio della gestione, anche
in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello
Stato.
Articolo 263
Determinazione delle medie nazionali per classi demografiche delle
risorse di parte corrente e della consistenza delle dotazioni
organiche
1. Con decreto a cadenza triennale il Ministro dell'interno individua
le medie nazionali annue, per classe demografica per i comuni ed
uniche per le province, delle risorse di parte corrente di cui
all'articolo 259, comma 4.
2. Con decreto a cadenza triennale il Ministro dell'interno individua
con proprio decreto la media nazionale per classe demografica della
consistenza delle dotazioni organiche per comuni e province ed i
rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi
per gli enti in condizione di dissesto ai fini di cui all'articolo
259, comma 6. In ogni caso agli enti spetta un numero di dipendenti
non inferiore a quello spettante agli enti di maggiore dimensione
della fascia demografica precedente.
CAPO V Prescrizioni e limiti conseguenti al risanamento
|
Articolo 264
Deliberazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato
1. A seguito dell'approvazione ministeriale dell'ipotesi di bilancio
l'ente provvede entro 30 giorni alla deliberazione del bilancio
dell'esercizio cui l'ipotesi si riferisce.
2. Con il decreto di cui all'articolo 261, comma 3, e' fissato un
termine, non superiore a 120 giorni, per la deliberazione di
eventuali altri bilanci di previsione o rendiconti non deliberati
dall'ente nonche' per la presentazione delle relative certificazioni.
Articolo 265
Durata della procedura di risanamento ed attuazione delle
prescrizioni recate dal decreto di approvazione dell'ipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato
1. Il risanamento dell'ente locale dissestato ha la durata di cinque
anni decorrenti da quello per il quale viene redatta l'ipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato. Durante tale periodo e' garantito
il mantenimento dei contributi erariali.
2. Le prescrizioni contenute nel decreto di approvazione dell'ipotesi
di bilancio sono eseguite dagli amministratori, ordinari o
straordinari, dell'ente locale, con l'obbligo di riferire sullo stato
di attuazione in un apposito capitolo della relazione sul rendiconto
annuale.
3. L'organo della revisione riferisce trimestralmente al consiglio
dell'ente ed all'organo regionale di controllo.
4. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel decreto del
Ministro dell'interno di cui all'articolo 261, comma 3, comporta la
segnalazione dei fatti all'Autorita' giudiziaria per l'accertamento
delle ipotesi di reato.
Articolo 266
Prescrizioni in materia di investimenti
1. Dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, e
per la durata del risanamento come definita dall'articolo 265 gli
enti locali dissestati possono procedere all'assunzione di mutui per
investimento ed all'emissione di prestiti obbligazionari nelle forme
e nei modi consentiti dalla legge.
Articolo 267
Prescrizioni sulla dotazione organica
1. Per la durata del risanamento, come definita dall'articolo 265, la
dotazione organica rideterminata ai sensi dell'articolo 259 non puo'
essere variata in aumento.
Articolo 268
Ricostituzione di disavanzo di amministrazione o di debiti fuori
bilancio
1. Il ricostituirsi di disavanzo di amministrazione non ripianabile
con i mezzi di cui all'articolo 193, o l'insorgenza di debiti fuori
bilancio non ripianabili con le modalita' di cui all'articolo 194, o
il mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 259, 265,
266 e 267, comportano da parte dell'organo regionale di controllo la
segnalazione dei fatti all'Autorita' giudiziaria per l'accertamento
delle ipotesi di reato e l'invio degli atti alla Corte dei conti per
l'accertamento delle responsabilita' sui fatti di gestione che hanno
determinato nuovi squilibri.
2. Nei casi di cui al comma 1 il Ministro dell'interno con proprio
decreto, su proposta della Commissione per la finanza e gli organici
degli enti locali, stabilisce le misure necessarie per il
risanamento, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri
a carico dello Stato, valutando il ricorso alle forme associative e
di collaborazione tra enti locali di cui agli articoli da 30 a 34.
Art. 268-bis (6) (22)
Procedura straordinaria per fronteggiare
ulteriori passivita'
1. Nel caso in cui l'organo straordinario di liquidazione non possa
concludere entro i termini di legge la procedura del dissesto per
l'onerosita' degli adempimenti connessi alla compiuta determinazione
della massa attiva e passiva dei debiti pregressi, il Ministro
dell'interno, d'intesa con il sindaco dell'ente locale interessato,
dispone con proprio decreto una chiusura anticipata e semplificata
della procedura del dissesto con riferimento a quanto gia' definito
entro il trentesimo giorno precedente il provvedimento. Il
provvedimento fissa le modalita' della chiusura, tenuto conto del
parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti
locali.
(( 1-bis. Nel caso in cui l'organo straordinario di liquidazione
abbia approvato il rendiconto senza che l'ente possa raggiungere un
reale risanamento finanziario, il Ministro dell'interno, d'intesa con
il sindaco dell'ente locale interessato, dispone con proprio decreto,
sentito il parere della Commissione per la finanza e gli organici
degli enti locali, la prosecuzione della procedura del dissesto. ))
2. La prosecuzione della gestione e' affidata ad una apposita
commissione, nominata dal Presidente della Repubblica su proposta del
Ministro dell'interno, oltre che nei casi di cui al comma 1, anche
nella fattispecie prevista dall'articolo 268 ed in quelli in cui la
massa attiva sia insufficiente a coprire la massa passiva o venga
accertata l'esistenza di ulteriori passivita' pregresse.
3. La commissione e' composta da tre membri e dura in carica un
anno, prorogabile per un altro anno. (( In casi eccezionali, su
richiesta motivata dell'ente, puo' essere consentita una ulteriore
proroga di un anno. )) I componenti sono scelti fra gli iscritti nel
registro dei revisori contabili con documentata esperienza nel campo
degli enti locali. Uno dei componenti, avente il requisito
prescritto, e' proposto dal Ministro dell'interno su designazione del
sindaco dell'ente locale interessato.
4. L'attivita' gestionale ed i poteri dell'organo previsto dal
comma 2 sono regolati dalla normativa di cui al presente titolo VIII.
Il compenso spettante ai commissari e' definito con decreto del
Ministro dell'interno ed e' corrisposto con onere a carico della
procedura anticipata di cui al comma 1.
5. Ai fini dei commi 1 (( , 1-bis )) e 2 l'ente locale dissestato
accantona apposita somma, considerata spesa eccezionale a carattere
straordinario, nei bilanci annuale e pluriennale. La somma e' resa
congrua ogni anno con apposita delibera dell'ente con accantonamenti
nei bilanci stessi. I piani di impegno annuale e pluriennale sono
sottoposti per il parere alla Commissione per la finanza e gli
organici degli enti locali e sono approvati con decreto del Ministro
dell'interno. Nel caso in cui i piani risultino inidonei a soddisfare
i debiti pregressi, il Ministro dell'interno con apposito decreto, su
parere della predetta Commissione, dichiara la chiusura del dissesto.
Art. 268-ter (12) (22)
Effetti del ricorso alla procedura straordinaria
di cui all'articolo 268-bis
1. Per gli enti i quali si avvalgono della procedura straordinaria
prevista nell'articolo 268-bis vanno presi in conto, nella
prosecuzione della gestione del risanamento, tutti i debiti comunque
riferiti ad atti e fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre
dell'anno antecedente all'ipotesi di bilancio riequilibrato, anche se
accertati successivamente allo svolgimento della procedura ordinaria
di rilevazione della massa passiva. Questi debiti debbono comunque
essere soddisfatti con i mezzi indicati nel comma 5 dello stesso
articolo 268-bis, nella misura che con la stessa procedura e'
definita.
2. Sempre che l'ente si attenga alle disposizioni impartite ai
sensi dell'articolo 268-bis, comma 5, non e' consentito procedere
all'assegnazione, a seguito di procedure esecutive, di ulteriori
somme, maggiori per ciascun anno rispetto a quelle che risultano
dall'applicazione del citato comma 5.
3. Fino alla conclusione della procedura prevista nell'articolo
268-bis, comma 5, nelle more della definizione dei provvedimenti
previsti nel predetto articolo, per gli enti che si avvalgono di tale
procedura o che comunque rientrano nella disciplina del comma 2 del
medesimo articolo, non sono ammesse procedure di esecuzione o di
espropriazione forzata, a pena di nullita', riferite a debiti
risultanti da atti o fatti verificatisi entro il 31 dicembre
dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.
Il divieto vale fino al compimento della procedura di cui al comma 5
del citato articolo 268-bis e comunque entro i limiti indicati nel
decreto del Ministro dell'interno di cui allo stesso articolo
268-bis, comma 5, terzo periodo.
4. E' consentito in via straordinaria agli enti locali gia'
dissestati (( . . . )) di accedere alla procedura di cui all'articolo
268-bis ove risulti l'insorgenza di maggiori debiti riferiti ad atti
o fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell'anno
antecedente a quello del bilancio riequilibrato, tenuto conto anche
di interessi, rivalutazioni e spese legali. A tal fine i consigli
degli enti interessati formulano al Ministero dell'interno
documentata richiesta in cui, su conforme parere del responsabile del
servizio finanziario e dell'organo di revisione, e' dato atto del
fatto che non sussistono mezzi sufficienti a far fronte
all'evenienza. Si applicano in tal caso agli enti locali, oltre alle
norme di cui all'articolo 268-bis, quelle contenute nel presente
articolo.
Articolo 269
Modalita' applicative della procedura di risanamento
1. Le modalita' applicative della procedura di risanamento degli enti
locali in stato di dissesto finanziario sono stabilite con
regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400.
2. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 1
continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni
recate dal decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1991, n.
378.