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T.U. Enti Locali: TITOLO VIII - ENTI LOCALI DEFICITARI O DISSESTATI

 
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Fonte: normattiva.it (I testi non hanno carattere di ufficialitą)

Indice del testo unico degli enti locali
TITOLO VIII

ENTI LOCALI DEFICITARI O DISSESTATI

CAPO I
Enti locali deficitari: disposizioni generali
                            Art. 242 (27)
                  Individuazione degli enti locali
           strutturalmente deficitari e relativi controlli

  1.  Sono  da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie
gli  enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni
di  squilibrio,  rilevabili  da  una apposita tabella, da allegare al
certificato  sul  rendiconto  della  gestione,  contenente  parametri
obiettivi  dei quali almeno la meta' presentino valori deficitari. Il
certificato  e'  quello  relativo  al  rendiconto  della gestione del
penultimo esercizio precedente quello di riferimento.
  2.  Con  decreto  del  Ministro dell'interno, sentita la Conferenza
Stato-citta'  e  autonomie  locali,  da  emanare entro settembre e da
pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono fissati per il triennio
successivo  i  parametri  obiettivi, determinati con riferimento a un
calcolo  di  normalita'  dei dati dei rendiconti dell'ultimo triennio
disponibile,  nonche'  le modalita' per la compilazione della tabella
di  cui  al  comma  1.  ((  Fino  alla  fissazione di nuovi parametri
triennali si applicano quelli vigenti per il triennio precedente. ))
  3. Le norme di cui al presente capo si applicano a comuni, province
e comunita' montane.

	        
	      
                            Articolo 243
Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari, enti locali
                      dissestati ed altri enti

1.  Gli  enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi
dell'articolo   242,   sono  soggetti  al  controllo  centrale  sulle
dotazioni  organiche  e  sulle assunzioni di personale da parie della
Commissione  per  la  finanza  e  gli  organici degli enti locali. Il
controllo  e'  esercitato prioritariamente in relazione alla verifica
sulla compatibilita' finanziaria.

2.  Gli  enti  locali  strutturalmente  deficitari  sono  soggetti ai
controlli  centrali  in  materia  di  copertura  del  costo di alcuni
servizi.    Tali    controlli    verificano    mediante   un'apposita
certificazione che:
   a)  il  costo  complessivo  della  gestione  dei servizi a domanda
individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con
i  relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non
inferiore  al  36  per  cento,  a tale fine i costi di gestione degli
asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare;
   b) il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto,
riferito  ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa
tariffa in misura non inferiore all'80 per cento;
   c) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento
dei  rifiuti  solidi  urbani  interni ed equiparati, riferito ai dati
della  competenza,  sia  stato coperto con la relativa tariffa almeno
nella misura prevista dalla legislazione vigente.

3.  I  costi  complessivi  di  gestione dei servizi di cui al comma 2
devono   comunque  comprendere  gli  oneri  diretti  e  indiretti  di
personale,  le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i
trasferimenti  e per gli oneri di ammortamento degli impianti e delle
attrezzature.   Per   le   quote   di  ammortamento  si  applicano  i
coefficienti  indicati nel decreto del Ministro delle finanze in data
31   dicembre   1988   e   successive  modifiche  o  integrazioni.  I
coefficienti  si  assumono  ridotti  del  50  per  cento  per  i beni
ammortizzabili  acquisiti  nell'anno  di riferimento. Nei casi in cui
detti  servizi  sono  forniti  da  organismi  di  gestione degli enti
locali,  nei costi complessivi di gestione sono considerati gli oneri
finanziari  dovuti  agli  enti proprietari di cui all'articolo 44 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, da
versare  dagli  organismi  di  gestione  agli  enti proprietari entro
l'esercizio  successivo  a  quello  della riscossione delle tariffe e
della  erogazione in conto esercizio. I costi complessivi di gestione
del  servizio di cui al comma 2, lettera c), sono rilevati secondo le
disposizioni vigenti in materia.

4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  sentita la Conferenza
Stato-citta'   e  autonomie  locali,  da  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale,   sono   determinati   i  tempi  e  le  modalita'  per  la
presentazione e il controllo della certificazione di cui al comma 2.

5.  Agli  enti  locali  strutturalmente deficitari che, pur essendo a
cio'  tenuti,  non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi
di  gestione  di  cui al comma 2, e' applicata una sanzione pari alla
perdita  dell'1  per  cento  del  contributo  ordinario spettante per
l'anno   per  il  quale  si  e'  verificata  l'inadempienza  mediante
trattenuta  in  unica  soluzione sui trasferimenti erariali spettanti
per gli anni successivi.

6. Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali di cui al
comma 2:
   a)  gli  enti  locali  che  non  presentano  il  certificato:  del
rendiconto con l'annessa tabella di cui al comma 1 dell'articolo 242,
sino all'avvenuta presentazione della stessa;
   b)  gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di
legge   la   deliberazione   del   rendiconto  della  gestione,  sino
all'adempimento.
7.  Gli  enti  locali  che  hanno  deliberato  lo  stato  di dissesto
finanziario   sono  soggetti,  per  la  durata  del  risanamento,  ai
controlli  di  cui  al  comma 1, sono tenuti alla presentazione della
certificazione  di  cui  al  comma  2  e  sono tenuti per i servizi a
domanda individuale al rispetto, per il medesimo periodo, del livello
minimo  di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2, lettera
a).

	        
	      
CAPO II
Enti locali dissestati: disposizioni generali
                            Articolo 244
                        Dissesto finanziario

1.  Si  ha stato di dissesto finanziario se l'ente non puo' garantire
l'assolvimento  delle  funzioni  e  dei servizi indispensabili ovvero
esistono  nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili
di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalita' di
cui  all'articolo  193,  nonche' con le modalita' di cui all'articolo
194 per le fattispecie ivi previste.

2. Le norme sul risanamento degli enti locali dissestati si applicano
solo a province e comuni.

	        
	      
                            Articolo 245
               Soggetti della procedura di risanamento

1.   Soggetti   della   procedura   di   risanamento   sono  l'organo
straordinario di liquidazione e gli organi istituzionali dell'ente.

2.   L'organo  straordinario  di  liquidazione  provvede  al  ripiano
dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge.

3.  Gli  organi istituzionali dell'ente assicurano condizioni stabili
di   equilibrio   della  gestione  finanziaria  rimuovendo  le  cause
strutturali che hanno determinato il dissesto.

	        
	      
                            Articolo 246
                      Deliberazione di dissesto

1.  La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di
dissesto finanziario e' adottata dal consiglio dell'ente locale nelle
ipotesi  di  cui  all'articolo  244  e  valuta  le  cause  che  hanno
determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non
e'  revocabile.  Alla  stessa  e'  allegata una dettagliata relazione
dell'organo  di revisione economico finanziaria che analizza le cause
che hanno provocato il dissesto.

2.  La  deliberazione  dello  stato di dissesto e' trasmessa, entro 5
giorni  dalla data di esecutivita', al Ministero dell'interno ed alla
Procura   regionale   presso   la  Corte  dei  conti  competente  per
territorio,  unitamente  alla  relazione dell'organo di revisione. La
deliberazione  e'  pubblicata  per  estratto nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana   a  cura  del  Ministero  dell'interno
unitamente  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica di nomina
dell'organo straordinario di liquidazione.

3. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove
ne   ricorrano  le  condizioni,  al  commissario  nominato  ai  sensi
dell'articolo 141, comma 3.

4.  Se,  per  l'esercizio  nel corso del quale si rende necessaria la
dichiarazione   di  dissesto,  e'  stato  validamente  deliberato  il
bilancio  di  previsione,  tale  atto  continua  ad  esplicare la sua
efficacia  per  l'intero esercizio finanziario, intendendosi operanti
per  l'ente  locale  i  divieti e gli obblighi previsti dall'articolo
191,  comma  5. In tal caso, la deliberazione di dissesto puo' essere
validamente adottata, esplicando gli effetti di cui all'articolo 248.
Gli   ulteriori  adempimenti  e  relativi  termini  iniziali,  propri
dell'organo  straordinario di liquidazione e del consiglio dell'ente,
sono  differiti al 1^ gennaio dell'anno successivo a quello in cui e'
stato  deliberato  il  dissesto.  Ove  sia  stato  gia'  approvato il
bilancio preventivo per l'esercizio successivo, il consiglio provvede
alla revoca dello stesso.

5.  Le disposizioni relative alla valutazione delle cause di dissesto
sulla  base  della  dettagliata relazione dell'organo di revisione di
cui  al  comma  1  ed  ai conseguenti oneri di trasmissione di cui al
comma  2,  si  applicano  solo  ai  dissesti  finanziari deliberati a
decorrere dal 25 ottobre 1997.

	        
	      
                            Articolo 247
              Omissione della deliberazione di dissesto

1.  Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai
rendiconti  o  da altra fonte l'organo regionale di controllo venga a
conoscenza  dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti
all'ente  e  motivata  relazione  all'organo  di  revisione contabile
assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.

2.  Ove  sia  ritenuta  sussistente  l'ipotesi  di  dissesto l'organo
regionale  di  controllo assegna al consiglio, con lettera notificata
ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per
la deliberazione del dissesto.

3.  Decorso  infruttuosamente  tale  termine  l'organo  regionale  di
controllo  nomina  un  commissario ad acta per la deliberazione dello
stato di dissesto.

4.  Del  provvedimento  sostitutivo e' data comunicazione al prefetto
che  inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente,
ai sensi dell'articolo 141.

	        
	      
                            Articolo 248
             Conseguenze della dichiarazione di dissesto

1.  A  seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione
del  decreto  di  cui all'articolo 261, sono sospesi i termini per la
deliberazione del bilancio.

2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione
del  rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese
o  proseguite  azioni  esecutive nei confronti dell'ente per i debiti
che   rientrano   nella   competenza   dell'organo  straordinario  di
liquidazione.   Le  procedure  esecutive  pendenti  alla  data  della
dichiarazione  di  dissesto,  nelle  quali sono scaduti i termini per
l'opposizione  giudiziale  da  parte  dell'ente,  o la stessa benche'
proposta  e'  stata  rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal
giudice  con  inserimento  nella  massa passiva dell'importo dovuto a
titolo di capitale, accessori e spese.

3.  I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello
stato  di  dissesto  non  vincolano  l'ente  ed il tesoriere, i quali
possono  disporre  delle somme per i fini dell'ente e le finalita' di
legge.

4. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione
del  rendiconto di cui all'articolo 256 i debiti insoluti a tale data
e  le  somme  dovute  per  anticipazioni  di  cassa  gia' erogate non
producono piu' interessi ne' sono soggetti a rivalutazione monetaria.
Uguale  disciplina  si applica ai crediti nei confronti dell'ente che
rientrano  nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione
a decorrere dal momento della loro liquidita' ed esigibilita'.

5.  Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 della legge 14 gennaio
1994,   n.   20,  gli  amministratori  che  la  Corte  dei  conti  ha
riconosciuto  responsabili,  anche  in  primo grado, di danni da loro
prodotti,  con  dolo  o  colpa  grave,  nei cinque anni precedenti il
verificarsi  del  dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un
periodo di cinque anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti
di  enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti,
istituzioni  ed  organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate
le circostanze, e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti
che  questo  e'  diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le
quali l'amministratore e' stato riconosciuto responsabile.

	        
	      
                            Articolo 249
               Limiti alla contrazione di nuovi mutui

1.  Dalla data di deliberazione di dissesto e sino all'emanazione del
decreto di cui all'articolo 261, comma 3, gli enti locali non possono
contrarre nuovi mutui, con eccezione dei mutui previsti dall'articolo
255  e  dei  mutui  con  oneri  a  totale  carico dello Stato o delle
regioni.

	        
	      
                            Articolo 250
      Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento

1.  Dalla  data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla
data  di  approvazione  dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui
all'articolo  261  l'ente  locale  non  puo'  impegnare  per  ciascun
intervento  somme complessivamente superiori a quelle definitivamente
previste  nell'ultimo  bilancio  approvato, comunque nei limiti delle
entrate  accertate.  I  relativi  pagamenti  in  conto competenza non
possono  mensilmente  superare  un  dodicesimo delle rispettive somme
impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento
frazionato   in   dodicesimi.   L'ente   applica  principi  di  buona
amministrazione  al  fine  di  non aggravare la posizione debitoria e
mantenere   la  coerenza  con  l'ipotesi  di  bilancio  riequilibrato
predisposta dallo stesso.

2. Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi
locali indispensabili, nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato
mancano  del  tutto  gli stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti
per  importi insufficienti, il consiglio o la giunta con i poteri del
primo,  salvo  ratifica,  individua  con  deliberazione  le  spese da
finanziare,  con  gli  interventi  relativi,  motiva nel dettaglio le
ragioni  per  le  quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti
nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento.
Sulla  base  di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni
corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all'esame dell'organo
regionale di controllo, sono notificate al tesoriere.

	        
	      
                            Articolo 251
                  Attivazione delle entrate proprie

1.  Nella  prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e
comunque  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  esecutivita'  della
delibera  il  consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi
dell'articolo  247,  comma 1, e' tenuto a deliberare per le imposte e
tasse  locali  di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa
per  lo  smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani,  le aliquote e le
tariffe  di  base  nella  misura massima consentita, nonche' i limiti
reddituali,  agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per
l'esercizio  di  imprese,  arti  e  professioni,  che determinano gli
importi massimi del tributo dovuto.

2. La delibera non e' revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che
decorrono  da  quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso
di  mancata  adozione  della  delibera  nei termini predetti l'organo
regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136.

3.  Per  le  imposte  e  tasse  locali di istituzione successiva alla
deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta
competente   ai   sensi  della  legge  istitutiva  del  tributo  deve
deliberare,  entro  i  termini previsti per la prima applicazione del
tributo  medesimo,  le  aliquote  e  le  tariffe di base nella misura
massima  consentita.  La  delibera ha efficacia per un numero di anni
necessario  al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello
dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

4.  Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo
le  competenze,  le  modalita', i termini ed i limiti stabiliti dalle
disposizioni  vigenti,  le  maggiorazioni,  riduzioni, graduazioni ed
agevolazioni  previste  per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3,
nonche'  di  deliberare  la  maggiore  aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.

5.  Per  il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi
di  bilancio  riequilibrato,  ai fini della tassa smaltimento rifiuti
solidi  urbani,  gli  enti  che  hanno  dichiarato il dissesto devono
applicare   misure  tariffarie  che  assicurino  complessivamente  la
copertura  integrale  dei  costi  di  gestione  del servizio e, per i
servizi  produttivi  ed  i  canoni  patrimoniali, devono applicare le
tariffe  nella  misura massima consentita dalle disposizioni vigenti.
Per  i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere
coperto  con  proventi  tariffari e con contributi finalizzati almeno
nella  misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione
delle  delibere,  per  la  loro  efficacia  e  per  la individuazione
dell'organo  competente  si  applicano  le norme ordinarie vigenti in
materia.  Per  la prima delibera il termine di adozione e' fissato al
trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.

6. Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla
Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il
Ministero  dell'interno  entro  30 giorni dalla data di adozione; nel
caso  di  mancata  osservanza  delle  disposizioni di cui ai predetti
commi sono sospesi i contributi erariali.

	        
	      
CAPO III
Attivita' dell'organo straordinario di liquidazione
                            Articolo 252
                 Composizione, nomina e attribuzioni

1.  Per  i  comuni  con  popolazione  sino  a 5.000 abitanti l'organo
straordinario  di liquidazione e' composto da un singolo commissario;
per  i  comuni  con  popolazione superiore ai 5.000 abitanti e per le
province  l'organo  straordinario  di liquidazione e' composto da una
commissione   di   tre   membri.   Il  commissario  straordinario  di
liquidazione,  per  i  comuni  sino  a 5.000 abitanti, o i componenti
della  commissione  straordinaria  di  liquidazione, per i comuni con
popolazione  superiore  a  5.000  abitanti  e  per  le province, sono
nominati  fra  magistrati  a  riposo  della  Corte  dei  conti, della
magistratura ordinaria, del Consiglio di Stato, fra funzionari dotati
di un'idonea esperienza nel campo finanziario e contabile in servizio
o  in  quiescenza  degli  uffici  centrali o periferici del Ministero
dell'interno,   del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  del  Ministero  delle  finanze e di altre
amministrazioni dello Stato, fra i segretari ed i ragionieri comunali
e  provinciali  particolarmente esperti, anche in quiescenza, fra gli
iscritti  nel registro dei revisori contabili, gli iscritti nell'albo
dei  dottori  commercialisti e gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
La  commissione  straordinaria  di  liquidazione  e'  presieduta,  se
presente,  dal  magistrato  a  riposo  della  Corte dei conti o della
magistratura  ordinaria  o  del  Consiglio  di Stato. Diversamente la
stessa   provvede   ad  eleggere  nel  suo  seno  il  presidente.  La
commissione  straordinaria di liquidazione delibera a maggioranza dei
suoi componenti.

2.  La  nomina  dell'organo straordinario di liquidazione e' disposta
con  decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro
dell'interno.  L'insediamento  presso  l'ente  avviene entro 5 giorni
dalla notifica del provvedimento di nomina.

3. Per i componenti dell'organo straordinario di liquidazione valgono
le incompatibilita' di cui all'articolo 236.

4. L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente
a  fatti  ed  atti  di  gestione  verificatisi  entro  il 31 dicembre
dell'anno  precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato
e provvede alla:
   a) rilevazione della massa passiva;
   b)  acquisizione  e  gestione  dei mezzi finanziari disponibili ai
fini   del   risanamento   anche   mediante   alienazione   dei  beni
patrimoniali;
   c) liquidazione e pagamento della massa passiva.
5.  In ogni caso di accertamento di danni cagionati all'ente locale o
all'erario,  l'organo  straordinario  di  liquidazione  provvede alla
denuncia  dei  fatti alla Procura Regionale presso la Corte dei conti
ed  alla  relativa  segnalazione al Ministero dell'interno tramite le
prefetture.

	        
	      
                            Articolo 253
                        Poteri organizzatori

1.  L'organo  straordinario  di  liquidazione  ha potere di accesso a
tutti  gli  atti  dell'ente locale, puo' utilizzare il personale ed i
mezzi operativi dell'ente locale ed emanare direttive burocratiche.

2.  L'ente  locale  e'  tenuto  a  fornire,  a  richiesta dell'organo
straordinario  di liquidazione, idonei locali ed attrezzature nonche'
il personale necessario.

3.  Organo  straordinario  di liquidazione puo' auto organizzarsi, e,
per  motivate  esigenze, dotarsi di personale, acquisire consulenze e
attrezzature  le  quali,  al  termine  dell'attivita'  di ripiano dei
debiti rientrano nel patrimonio dell'ente locale.

	        
	      
                            Art. 254 (16)
                   Rilevazione della massa passiva

  1. L'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento
della   massa  passiva  mediante  la  formazione,  entro  180  giorni
dall'insediamento,  di un piano di rilevazione. Il termine e' elevato
di  ulteriori  180  giorni  per  i comuni con popolazione superiore a
250.000 abitanti o capoluogo di provincia e per le province.
  2.  Ai  fini  della  formazione  del piano di rilevazione, l'organo
straordinario   di   liquidazione   entro   10   giorni   dalla  data
dell'insediamento,  da' avviso, mediante affissione all'albo pretorio
ed  anche  a  mezzo stampa, dell'avvio della procedura di rilevazione
delle    passivita'   dell'ente   locale.   Con   l'avviso   l'organo
straordinario  di  liquidazione  invita  chiunque  ritenga  di averne
diritto  a presentare, entro un termine perentorio di sessanta giorni
prorogabile  per  una  sola  volta  di  ulteriori  trenta  giorni con
provvedimento  motivato  del  predetto  organo,  la  domanda in carta
libera,  corredata  da  idonea  documentazione,  atta a dimostrare la
sussistenza  del  debito  dell'ente, il relativo importo ed eventuali
cause di prelazione, per l'inserimento nel piano di rilevazione.
  3. Nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi;
a) i  debiti  di  bilancio  e  fuori bilancio di cui all'articolo 194
   verificatisi  entro  il  31  dicembre  dell'anno precedente quello
   dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
b) i  debiti  derivanti  dalle  procedure  esecutive estinte ai sensi
   dell'articolo 248, comma 2;
c) i   debiti   derivanti   da   transazioni   compiute   dall'organo
   straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7.
  4.   L'organo   straordinario   di  liquidazione,  ove  lo  ritenga
necessario,   richiede   all'ente  che  i  responsabili  dei  servizi
competenti   per  materia  attestino  che  la  prestazione  e'  stata
effettivamente   resa   e   che   la   stessa   rientra   nell'ambito
dell'espletamento  di  pubbliche  funzioni  e  servizi  di competenza
dell'ente  locale.  I responsabili dei servizi attestano altresi' che
non e' avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo
e  che  il  debito  non  e'  caduto  in  prescrizione alla data della
dichiarazione  di  dissesto.  I  responsabili  dei servizi provvedono
entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali l'attestazione
si  intende  resa dagli stessi in senso negativo circa la sussistenza
del debito.
  5.  Sull'inserimento  nel piano di rilevazione delle domande di cui
al  comma  2  e  delle  posizioni  debitorie di cui al comma 3 decide
l'organo   straordinario   di   liquidazione   con  provvedimento  da
notificare  agli  istanti  al  momento dell'approvazione del piano di
rilevazione, tenendo conto degli elementi di prova del debito desunti
dalla  documentazione  prodotta  dal terzo creditore, da altri atti e
dall'eventuale attestazione di cui al comma 4.
  6.  (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 MARZO 2004, N. 80, CONVERTITO CON
L. 28 MAGGIO 2004, N. 140 ))
  7.   L'organo   straordinario  di  liquidazione  e'  autorizzato  a
transigere  vertenze  giudiziali  e  stragiudiziali relative a debiti
rientranti  nelle  fattispecie di cui al comma 3, inserendo il debito
risultante dall'atto di transazione nel piano di rilevazione.
  8.  In  caso  di  inosservanza  del  termine  di cui al comma 1, di
negligenza  o  di  ritardi  non  giustificati  negli  adempimenti  di
competenza, puo' essere disposta la sostituzione di tutti o parte dei
componenti  dell'organo  straordinario  della  liquidazione.  In tali
casi,  il  Ministro dell'interno, previo parere della Commissione per
la  finanza  e gli organici degli enti locali, dal quale si prescinde
ove  non  espresso entro trenta giorni dalla richiesta, e sentiti gli
interessati,  propone  al  Presidente della Repubblica l'adozione del
provvedimento  di  sostituzione. Il Ministero dell'interno stabilisce
con  proprio  provvedimento  il  trattamento economico dei commissari
sostituiti.

	        
	      
                            Art. 255 (22)
   Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento

  1.  Nell'ambito  dei  compiti  di  cui  all'articolo  252, comma 4,
lettera   b),   l'organo   straordinario   di  liquidazione  provvede
all'accertamento  della massa attiva, costituita dal contributo dello
Stato di cui al presente articolo, da residui da riscuotere, da ratei
di  mutuo  disponibili  in  quanto non utilizzati dall'ente, da altre
entrate e, se necessari, da proventi derivanti da alienazione di beni
del patrimonio disponibile.
  2. Per il risanamento dell'ente locale dissestato lo Stato finanzia
gli   oneri   di  un  mutuo,  assunto  dall'organo  straordinario  di
liquidazione,  in  nome e per conto dell'ente, in unica soluzione con
la  Cassa  depositi  e  prestiti  al tasso vigente ed ammortizzato in
venti  anni, con pagamento diretto di ogni onere finanziario da parte
del Ministero dell'interno.
  3.   L'importo   massimo  del  mutuo  finanziato  dallo  Stato,  e'
determinato sulla base di una rata di ammortamento pari al contributo
statale indicato al comma 4.
  4.  Detto  contributo e' pari a cinque volte un importo composto da
una  quota  fissa,  solo  per taluni enti, ed una quota per abitante,
spettante  ad  ogni  ente.  La  quota  fissa  spetta  ai  comuni  con
popolazione  sino  a  999 abitanti per lire 13.000.000, ai comuni con
popolazione  da 1.000 a 1.999 abitanti per lire 15.000.000, ai comuni
con  popolazione  da  2.000  a 2.999 abitanti per lire 18.000.000, ai
comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti per lire 20.000.000,
ai  comuni  con  popolazione  da  5.000  a  9.999  abitanti  per lire
22.000.000  ed  ai comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 per lire
25.000.000. La quota per abitante e' pari a lire 7.930 per i comuni e
lire 1.241 per le province.
  5.  Il  fondo  costituito  ai sensi del comma 4 e' finalizzato agli
interventi   a   favore  degli  enti  locali  in  stato  di  dissesto
finanziario.   Le   eventuali   disponibilita'   residue  del  fondo,
rinvenienti dall'utilizzazione dei contributi erariali per un importo
inferiore  ai  limiti  massimi  indicati  nel comma 4, possono essere
destinate  su  richiesta  motivata dell'organo consiliare (( . . . ))
dell'ente  locale, secondo parametri e modalita' definiti con decreto
del Ministro dell'interno, all'assunzione di mutui integrativi (( per
permettere  all'ente locale di realizzare il risanamento finanziario,
se non raggiunto con l'approvazione del rendiconto della gestione. ))
Il   mutuo,  da  assumere  con  la  Cassa  depositi  e  prestiti,  e'
autorizzato   dal   Ministero   dell'interno,   previo  parere  della
Commissione  finanza  ed  organici  degli  enti  locali. La priorita'
nell'assegnazione  e'  accordata  agli  enti  locali  che  non  hanno
usufruito dell'intera quota disponibile ai sensi del comma 4.
  6.  Per  l'assunzione  del  mutuo  concesso  ai  sensi del presente
articolo  agli  enti  locali  in stato di dissesto finanziario per il
ripiano   delle   posizioni   debitorie  non  si  applica  il  limite
all'assunzione dei mutui di cui all'articolo 204, comma 1.
  7.  Secondo  le disposizioni vigenti il fondo per lo sviluppo degli
investimenti,  di  cui  all'articolo  28,  comma  1,  lettera c), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sul quale sono imputati
gli  oneri  per  la  concessione  dei  nuovi  mutui  agli enti locali
dissestati,   puo'   essere   integrato,  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo  11,  comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.
468,  e  successive  modificazioni ed integrazioni, in considerazione
delle  eventuali  procedure di risanamento attivate rispetto a quelle
gia' definite.
  8.  L'organo  straordinario di liquidazione provvede a riscuotere i
ruoli  pregressi emessi dall'ente e non ancora riscossi, totalmente o
parzialmente,  nonche'  all'accertamento delle entrate tributarie per
le  quali  l'ente ha omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo
di entrata previsto per legge.
  9. Ove necessario ai fini del finanziamento della massa passiva, ed
in   deroga  a  disposizioni  vigenti  che  attribuiscono  specifiche
destinazioni  ai  proventi derivanti da alienazioni di beni, l'organo
straordinario  di  liquidazione  procede  alla  rilevazione  dei beni
patrimoniali  disponibili  non  indispensabili  per i fini dell'ente,
avviando,  nel contempo, le procedure per l'alienazione di tali beni.
Ai  fini  dell'alienazione  dei beni immobili possono essere affidati
incarichi   a   societa'   di   intermediazione   immobiliare,  anche
appositamente  costituite.  Si  applicano,  in quanto compatibili, le
disposizioni  recate  dall'articolo  3  del  decreto-legge 31 ottobre
1990,  n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
1990,   n.   403,   e   successive   modificazioni  ed  integrazioni,
intendendosi  attribuite  all'organo straordinario di liquidazione le
facolta'  ivi disciplinate. L'ente locale, qualora intenda evitare le
alienazioni  di beni patrimoniali disponibili, e' tenuto ad assegnare
proprie  risorse  finanziarie liquide, anche con la contrazione di un
mutuo  passivo,  con onere a proprio carico, per il valore stimato di
realizzo dei beni. Il mutuo puo' essere assunto con la Cassa depositi
e   prestiti   ed  altri  istituti  di  credito.  Il  limite  di  cui
all'articolo 204, comma 1, e' elevato sino al 40 per cento.
  10.   Non   compete   all'organo   straordinario   di  liquidazione
l'amministrazione  dei  residui  attivi e passivi relativi ai fondi a
gestione   vincolata   ed   ai   mutui   passivi  gia'  attivati  per
investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese.
  11.  Per  il  finanziamento  delle  passivita'  l'ente  locale puo'
destinare quota dell'avanzo di amministrazione non vincolato.
  12.  Nei  confronti  della  massa  attiva  determinata ai sensi del
presente  articolo  non sono ammessi sequestri o procedure esecutive.
Le  procedure  esecutive  eventualmente  intraprese  non  determinano
vincoli sulle somme.

	        
	      
                            Art. 256 (16)
            Liquidazione e pagamento della massa passiva

  1.   Il   piano   di   rilevazione  della  massa  passiva  acquista
esecutivita'  con  il  deposito presso il Ministero dell'interno, cui
provvede  l'organo  straordinario  di  liquidazione  entro  5  giorni
dall'approvazione  di  cui  all'articolo  254,  comma  1. Al piano e'
allegato  l'elenco delle passivita' non inserite nel piano, corredato
dai provvedimenti di diniego e dalla documentazione relativa.
  2.  Unitamente  al  deposito l'organo straordinario di liquidazione
chiede   l'autorizzazione   al   perfezionamento  del  mutuo  di  cui
all'articolo  255  nella misura necessaria per il finanziamento delle
passivita'  risultanti  dal  piano di rilevazione e dall'elenco delle
passivita'  non inserite, e comunque entro i limiti massimi stabiliti
dall'articolo 255.
  3.   Il   Ministero  dell'interno,  accertata  la  regolarita'  del
deposito,  autorizza  l'erogazione  del  mutuo  da  parte della Cassa
depositi e prestiti.
  4. Entro 30 giorni dall'erogazione del mutuo l'organo straordinario
della  liquidazione deve provvedere al pagamento di acconti in misura
proporzionale  uguale  per  tutte le passivita' inserite nel piano di
rilevazione.  Nel  determinare  l'entita'  dell'acconto  l'organo  di
liquidazione   deve  provvedere  ad  accantonamenti  per  le  pretese
creditorie    in    contestazione   esattamente   quantificate.   Gli
accantonamenti  sono  effettuati  in  misura  proporzionale  uguale a
quella  delle  passivita'  inserite  nel  piano.  Ai  fini  di cui al
presente  comma  l'organo  straordinario  di liquidazione utilizza il
mutuo  erogato  da  parte  della Cassa depositi e prestiti e le poste
attive  effettivamente  disponibili,  recuperando  alla  massa attiva
disponibile  gli importi degli accantonamenti non piu' necessari (( .
. . . ))
  5.   Successivamente  all'erogazione  del  primo  acconto  l'organo
straordinario  della liquidazione puo' disporre ulteriori acconti per
le  passivita'  gia'  inserite  nel piano di rilevazione e per quelle
accertate  successivamente,  utilizzando  le  disponibilita'  nuove e
residue, ivi compresa l'eventuale quota di mutuo a carico dello Stato
ancora disponibile, previa autorizzazione del Ministero dell'interno,
in  quanto  non richiesta ai sensi del comma 2. Nel caso di pagamento
definitivo in misura parziale dei debiti l'ente locale e' autorizzato
ad  assumere  un  mutuo  a  proprio  carico  con  la Cassa depositi e
prestiti o con altri istituti di credito, nel rispetto del limite del
40  per  cento  di  cui all'articolo 255, comma 9, per il pagamento a
saldo  delle  passivita' rilevate. A tale fine, entro 30 giorni dalla
data  di  notifica del decreto ministeriale di approvazione del piano
di  estinzione,  l'organo  consiliare  adotta apposita deliberazione,
dandone  comunicazione  all'organo straordinario di liquidazione, che
provvede   al  pagamento  delle  residue  passivita'  ad  intervenuta
erogazione  del  mutuo  contratto  dall'ente.  La  Cassa  depositi  e
prestiti  o  altri  istituti di credito erogano la relativa somma sul
conto esistente intestato all'organo di liquidazione.
  6.  A seguito del definitivo accertamento della massa passiva e dei
mezzi  finanziari  disponibili,  di  cui all'articolo 255, e comunque
entro il termine di 24 mesi dall'insediamento, l'organo straordinario
di  liquidazione  predispone il piano di estinzione delle passivita',
includendo  le  passivita' accertate successivamente all'esecutivita'
del piano di rilevazione dei debiti e lo deposita presso il Ministero
dell'interno.
  7. Il piano di estinzione e' sottoposto all'approvazione, entro 120
giorni  dal  deposito,  del Ministro dell'interno, il quale valuta la
correttezza  della  formazione della massa passiva e la correttezza e
validita'  delle  scelte  nell'acquisizione  di  risorse  proprie. Il
Ministro  dell'interno si avvale del parere consultivo da parte della
Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, la quale
puo'   formulare   rilievi   e  richieste  istruttorie  cui  l'organo
straordinario  di  liquidazione e' tenuto a rispondere entro sessanta
giorni   dalla   comunicazione.   In  tale  ipotesi  il  termine  per
l'approvazione del piano, di cui al presente comma, e' sospeso.
  8.  Il decreto di approvazione del piano di estinzione da parte del
Ministro  dell'interno  e'  notificato  all'ente locale ed all'organo
straordinario di liquidazione per il tramite della prefettura.
  9.  A  seguito  dell'approvazione  del piano di estinzione l'organo
straordinario   di  liquidazione  provvede,  entro  20  giorni  dalla
notifica del decreto, al pagamento delle residue passivita' sino alla
concorrenza della massa attiva realizzata.
  10.  Con l'eventuale decreto di diniego dell'approvazione del piano
il   Ministro  dell'interno  prescrive  all'organo  straordinario  di
liquidazione  di  presentare,  entro  l'ulteriore termine di sessanta
giorni  decorrenti dalla data di notifica del provvedimento, un nuovo
piano  di estinzione che tenga conto delle prescrizioni contenute nel
provvedimento.
  11.  Entro  il  termine  di  sessanta giorni dall'ultimazione delle
operazioni di pagamento, l'organo straordinario della liquidazione e'
tenuto  ad  approvare  il rendiconto della gestione ed a trasmetterlo
all'organo   regionale   di  controllo  ed  all'organo  di  revisione
contabile  dell'ente,  il  quale  e'  competente  sul riscontro della
liquidazione  e  verifica la rispondenza tra il piano di estinzione e
l'effettiva liquidazione.
  12.  Nel  caso  in  cui  l'insufficienza  della  massa  attiva, non
diversamente  rimediabile,  e'  tale  da compromettere il risanamento
dell'ente,  il  Ministro  dell'interno, su proposta della Commissione
per  la  finanza  e  gli  organici  degli enti locali, puo' stabilire
misure  straordinarie  per il pagamento integrale della massa passiva
della  liquidazione,  anche  in  deroga  alle norme vigenti, comunque
senza oneri a carico dello Stato.

	        
	      
                            Articolo 257
                Debiti non ammessi alla liquidazione

1.  In  allegato al provvedimento di approvazione di cui all'articolo
256, comma 8, sono individuate le pretese escluse dalla liquidazione.

2. Il consiglio dell'ente individua con propria delibera, da adottare
entro  60  giorni dalla notifica del decreto di cui all'articolo 256,
comma  8,  i  soggetti  ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla
liquidazione,  dandone contestuale comunicazione ai soggetti medesimi
ed ai relativi creditori.

3  Se  il  consiglio  non  provvede  nei termini di cui al comma 2 si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 136.

	        
	      
                            Articolo 258
  Modalita' semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti

1.   L'organo   straordinario  di  liquidazione,  valutato  l'importo
complessivo  di  tutti  i  debiti  censiti  in  base  alle  richieste
pervenute,  il  numero  delle pratiche relative, la consistenza della
documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo
esame,  puo'  proporre  all'ente  locale  dissestato l'adozione della
modalita'  semplificata  di liquidazione di cui al presente articolo.
Con  deliberazione  di giunta l'ente decide entro trenta giorni ed in
caso  di  adesione  s'impegna  a  mettere  a  disposizione le risorse
finanziare di cui al comma 2.

2.  L'organo  straordinario  di  liquidazione,  acquisita  l'adesione
dell'ente locale, delibera l'accensione del mutuo di cui all articolo
255,  comma  2,  nella  misura  necessaria agli adempimenti di cui ai
successivi  commi  ed  in relazione all'ammontare dei debiti censiti.
L'ente  locale  dissestato  e' tenuto a deliberare l'accensione di un
mutuo  con  la  Cassa  depositi  e  prestiti  o con altri istituti di
credito,  con  oneri a proprio carico, nel rispetto del limite del 40
per  cento  di  cui  all'articolo  255, comma 9, o, in alternativa, a
mettere  a  disposizione  risorse finanziarie liquide, per un importo
che  consenta  di  finanziare, insieme al ricavato del mutuo a carico
dello  Stato,  tutti i debiti di cui al commi 3 e 4, oltre alle spese
della  liquidazione.  E'  fatta  salva  la possibilita' di ridurre il
mutuo a carico dell'ente.

3.  L'organo  straordinario  di liquidazione, effettuata una sommaria
delibazione  sulla  fondatezza  del  credito  vantato,  puo' definire
transattivamente   le   pretese   dei   relativi   creditori,   anche
periodicamente,  offrendo  il pagamento di una somma variabile tra il
40  ed  il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianita' dello
stesso,  con  rinuncia  ad  ogni altra pretesa, e con la liquidazione
obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della
transazione.  A  tal  fine,  entro  sei mesi dalla data di conseguita
disponibilita'  del  mutuo  di cui all'articolo 255, comma 2, propone
individualmente  ai  creditori,  compresi  quelli che vantano crediti
privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni
per  prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero,
la  transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non
superiore    a   30   giorni.   Ricevuta   l'accettazione,   l'organo
straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni
successivi.

4.  L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50
per  cento  dei  debiti  per  i  quali  non  e'  stata  accettata  la
transazione.  L'accantonamento  e'  elevato  al  100  per cento per i
debiti assistiti da privilegio.

5.  Si  applicano,  per  il  seguito della procedura, le disposizioni
degli  articoli precedenti, fatta eccezione per quelle concernenti la
redazione  ed  il  deposito  del piano di rilevazione. Effettuati gli
accantonamenti   di   cui  al  comma  4,  l'organo  straordinario  di
liquidazione provvede alla redazione del piano di estinzione. Qualora
tutti   i   debiti   siano   liquidati  nell'ambito  della  procedura
semplificata  e  non  sussistono  debiti  esclusi in tutto o in parte
dalla  massa  passiva,  l'organo  straordinario provvede ad approvare
direttamente il rendiconto della gestione della liquidazione ai sensi
dell'articolo 256, comma 11.

6.  I  debiti  transatti  ai  sensi  del  comma 3 sono indicati in un
apposito elenco allegato al piano di estinzione della massa passiva.

7.  In caso di eccedenza di disponibilita' si provvede alla riduzione
dei  mutui,  con  priorita'  per  quello  a  carico  dell'ente locale
dissestato.  E'  restituita  all'ente  locale  dissestato la quota di
risorse   finanziarie  liquide  dallo  stesso  messe  a  disposizione
esuberanti  rispetto  alle  necessita'  della  liquidazione  dopo  il
pagamento dei debiti.

	        
	      
CAPO IV
Bilancio stabilmente riequilibrato
                            Articolo 259
            Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato

1.  Il  consiglio dell'ente locale presenta al Ministro dell'interno,
entro  il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del
decreto di cui all'articolo 252, un'ipotesi di bilancio di previsione
stabilmente riequilibrato.

2.   L'ipotesi   di   bilancio   realizza  il  riequilibrio  mediante
l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti.

3.  Per  l'attivazione  delle entrate proprie, l'ente provvede con le
modalita'  di  cui  all'articolo  251, riorganizzando anche i servizi
relativi  all'acquisizione  delle  entrate  ed  attivando  ogni altro
cespite.

4.  Le province ed i comuni per i quali le risorse di parte corrente,
costituite  dai trasferimenti in conto al fondo ordinario ed al fondo
consolidato  e  da  quella  parte  di  tributi  locali  calcolata  in
detrazione  ai  trasferimenti  erariali,  sono  disponibili in misura
inferiore,  rispettivamente,  a  quella  media  unica  nazionale ed a
quella  media della fascia demografica di appartenenza, come definita
con  il  decreto di cui all'articolo 263, comma 1, richiedono, con la
presentazione  dell'ipotesi, e compatibilmente con la quantificazione
annua  dei  contributi a cio' destinati, l'adeguamento dei contributi
statali   alla  media  predetta,  quale  fattore  del  consolidamento
finanziario della gestione.

5.  Per  la  riduzione delle spese correnti l'ente locale riorganizza
con  criteri  di  efficienza  tutti i servizi, rivedendo le dotazioni
finanziarie ed eliminando, o quanto meno riducendo ogni previsione di
spesa  che  non  abbia  per  fine  l'esercizio  di  servizi  pubblici
indispensabili.  L'ente locale emana i provvedimenti necessari per il
risanamento economico-finanziario degli enti od organismi dipendenti,
nonche'   delle   aziende  speciali,  nel  rispetto  della  normativa
specifica in materia.

6.  L'ente  locale,  ugualmente  ai fini della riduzione delle spese,
ridetermina  la dotazione organica dichiarando eccedente il personale
comunque  in  servizio  in  sovrannumero  rispetto  ai  rapporti medi
dipendenti-popolazione  di  cui  all'articolo  263,  comma  2,  fermo
restando  l'obbligo  di  accertare  le compatibilita' di bilancio. La
spesa  per  il  personale  a  tempo  determinato deve altresi' essere
ridotta  a  non  oltre  il 50 per cento della spesa media sostenuta a
tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si
riferisce.

7.   La  rideterminazione  della  dotazione  organica  e'  sottoposta
all'esame  della Commissione per la finanza e gli organici degli enti
locali per l'approvazione.

8.  Il  mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma 6 comporta
la  denuncia  dei  fatti  alla  Procura regionale presso la Corte dei
conti   da   parte  del  Ministero  dell'interno.  L'ente  locale  e'
autorizzato ad iscrivere nella parte entrata dell'ipotesi di bilancio
un  importo pari alla quantificazione del danno subito. E' consentito
all'ente  il mantenimento dell'importo tra i residui attivi sino alla
conclusione del giudizio di responsabilita'.

9.  La Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti di credito sono
autorizzati,  su  richiesta  dell'ente,  a  consolidare l'esposizione
debitoria   dell'ente  locale,  al  31  dicembre  precedente,  in  un
ulteriore  mutuo decennale, con esclusione delle rate di ammortamento
gia'  scadute.  Conservano validita' i contributi statali e regionali
gia' concessi in relazione ai mutui preesistenti.

10.  Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di  Bolzano, possono porre a proprio carico oneri per la copertura di
posti  negli  enti locali dissestati in aggiunta a quelli di cui alla
dotazione  organica  rideterminata,  ove  gli  oneri  predetti  siano
previsti  per  tutti  gli  enti  operanti  nell'ambito della medesima
regione o provincia autonoma.

11.  Per  le  province  ed  i  comuni il termine di cui al comma 1 e'
sospeso a seguito di indizione di elezioni amministrative per l'ente,
dalla data di indizione dei comizi elettorali e sino all'insediamento
dell'organo esecutivo.

	        
	      
                            Articolo 260
       Collocamento in disponibilita' del personale eccedente

1.  I  dipendenti dichiarati in eccedenza ai sensi dell'articolo 259,
comma  6,  sono  collocati in disponibilita'. Ad essi si applicano le
vigenti  disposizioni,  cosi' come integrate dai contratti collettivi
di  lavoro,  in  tema  di  eccedenza  di  personale  e  di  mobilita'
collettiva o individuale.

2. Il Ministero dell'interno assegna all'ente locale per il personale
posto  in  disponibilita'  un  contributo pari alla spesa relativa al
trattamento economico con decorrenza dalla data della deliberazione e
per  tutta la durata della disponibilita'. Analogo contributo, per la
durata  del rapporto di lavoro, e' corrisposto all'ente locale presso
il quale il personale predetto assume servizio.

	        
	      
                            Articolo 261
Istruttoria   e   decisione   sull'ipotesi  di  bilancio  stabilmente
                            riequilibrato

1.  L'ipotesi  di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato e'
istruita  dalla  Commissione per la finanza e gli organici degli enti
locali,  che  formula  eventuali rilievi o richieste istruttorie, cui
l'ente locale fornisce risposta entro sessanta giorni.

2.  Entro il termine di quattro mesi la Commissione esprime un parere
sulla  validita'  delle  misure disposte dall'ente per consolidare la
propria  situazione finanziaria e sulla capacita' delle misure stesse
di   assicurare   stabilita'   alla  gestione  finanziaria  dell'ente
medesimo.  La  formulazione  di rilievi o richieste di cui al comma 1
sospende il decorso del termine.

3.  In  caso  di  esito  positivo dell'esame la Commissione sottopone
l'ipotesi  all'approvazione del Ministro dell'interno che vi provvede
con  proprio  decreto,  stabilendo  prescrizioni  per  la corretta ed
equilibrata gestione dell'ente.

4. In caso di esito negativo dell'esame da parte della Commissione il
Ministro    dell'interno    emana   un   provvedimento   di   diniego
dell'approvazione, prescrivendo all'ente locale di presentare, previa
deliberazione  consiliare,  entro  l'ulteriore  termine perentorio di
quarantacinque   giorni   decorrenti   dalla  data  di  notifica  del
provvedimento  di  diniego,  una  nuova  ipotesi di bilancio idonea a
rimuovere  le cause che non hanno consentito il parere favorevole. La
mancata  approvazione  della  nuova  ipotesi di bilancio ha carattere
definitivo.

5.  Con  il  decreto  di  cui  al  comma  3  e'  disposto l'eventuale
adeguamento  dei  contributi  alla  media previsto dall'articolo 259,
comma 4.

	        
	      
                            Articolo 262
Inosservanza   degli   obblighi   relativi  all'ipotesi  di  bilancio
                      stabilmente riequilibrato

1.  L'inosservanza  del  termine per la presentazione dell'ipotesi di
bilancio  stabilmente  riequilibrato o del termine per la risposta ai
rilievi  ed  alle  richieste  di cui all'articolo 261, comma 1, o del
termine  di  cui  all'articolo  261,  comma  4,  o  l'emanazione  del
provvedimento   definitivo   di   diniego   da   parte  del  Ministro
dell'interno  integrano  l'ipotesi  di cui all'articolo 141, comma 1,
lettera a).

2.  Nel caso di emanazione del provvedimento definitivo di diniego di
cui  all'articolo  261,  comma  4,  sono  attribuiti al commissario i
poteri  ritenuti  necessari per il riequilibrio della gestione, anche
in  deroga  alle  norme  vigenti, comunque senza oneri a carico dello
Stato.

	        
	      
                            Articolo 263
Determinazione  delle  medie  nazionali per classi demografiche delle
risorse  di  parte  corrente  e  della  consistenza  delle  dotazioni
                              organiche

1. Con decreto a cadenza triennale il Ministro dell'interno individua
le  medie  nazionali  annue,  per  classe demografica per i comuni ed
uniche  per  le  province,  delle  risorse  di  parte corrente di cui
all'articolo 259, comma 4.

2. Con decreto a cadenza triennale il Ministro dell'interno individua
con  proprio  decreto la media nazionale per classe demografica della
consistenza  delle  dotazioni  organiche  per  comuni e province ed i
rapporti  medi  dipendenti-popolazione per classe demografica, validi
per  gli  enti  in condizione di dissesto ai fini di cui all'articolo
259,  comma  6. In ogni caso agli enti spetta un numero di dipendenti
non  inferiore  a  quello  spettante agli enti di maggiore dimensione
della fascia demografica precedente.

	        
	      
CAPO V
Prescrizioni e limiti conseguenti al risanamento
                            Articolo 264
 Deliberazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato

1.  A seguito dell'approvazione ministeriale dell'ipotesi di bilancio
l'ente  provvede  entro  30  giorni  alla  deliberazione del bilancio
dell'esercizio cui l'ipotesi si riferisce.

2.  Con  il  decreto  di cui all'articolo 261, comma 3, e' fissato un
termine,  non  superiore  a  120  giorni,  per  la  deliberazione  di
eventuali  altri  bilanci  di  previsione o rendiconti non deliberati
dall'ente nonche' per la presentazione delle relative certificazioni.

	        
	      
                            Articolo 265
Durata   della   procedura   di   risanamento   ed  attuazione  delle
prescrizioni  recate  dal  decreto  di  approvazione  dell'ipotesi di
                 bilancio stabilmente riequilibrato

1.  Il risanamento dell'ente locale dissestato ha la durata di cinque
anni  decorrenti  da  quello  per il quale viene redatta l'ipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato. Durante tale periodo e' garantito
il mantenimento dei contributi erariali.

2. Le prescrizioni contenute nel decreto di approvazione dell'ipotesi
di   bilancio   sono   eseguite   dagli  amministratori,  ordinari  o
straordinari, dell'ente locale, con l'obbligo di riferire sullo stato
di  attuazione in un apposito capitolo della relazione sul rendiconto
annuale.

3.  L'organo  della  revisione riferisce trimestralmente al consiglio
dell'ente ed all'organo regionale di controllo.

4.  L'inosservanza  delle  prescrizioni  contenute  nel  decreto  del
Ministro  dell'interno  di cui all'articolo 261, comma 3, comporta la
segnalazione  dei  fatti all'Autorita' giudiziaria per l'accertamento
delle ipotesi di reato.

	        
	      
                            Articolo 266
               Prescrizioni in materia di investimenti

1.  Dall'emanazione  del  decreto di cui all'articolo 261, comma 3, e
per  la  durata  del  risanamento come definita dall'articolo 265 gli
enti  locali dissestati possono procedere all'assunzione di mutui per
investimento  ed all'emissione di prestiti obbligazionari nelle forme
e nei modi consentiti dalla legge.

	        
	      
                            Articolo 267
                Prescrizioni sulla dotazione organica

1. Per la durata del risanamento, come definita dall'articolo 265, la
dotazione  organica rideterminata ai sensi dell'articolo 259 non puo'
essere variata in aumento.

	        
	      
                            Articolo 268
Ricostituzione  di  disavanzo  di  amministrazione  o di debiti fuori
                              bilancio

1.  Il  ricostituirsi di disavanzo di amministrazione non ripianabile
con  i  mezzi di cui all'articolo 193, o l'insorgenza di debiti fuori
bilancio  non ripianabili con le modalita' di cui all'articolo 194, o
il mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 259, 265,
266  e 267, comportano da parte dell'organo regionale di controllo la
segnalazione  dei  fatti all'Autorita' giudiziaria per l'accertamento
delle  ipotesi di reato e l'invio degli atti alla Corte dei conti per
l'accertamento  delle responsabilita' sui fatti di gestione che hanno
determinato nuovi squilibri.

2.  Nei  casi  di cui al comma 1 il Ministro dell'interno con proprio
decreto,  su proposta della Commissione per la finanza e gli organici
degli   enti   locali,   stabilisce   le  misure  necessarie  per  il
risanamento, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri
a  carico  dello Stato, valutando il ricorso alle forme associative e
di collaborazione tra enti locali di cui agli articoli da 30 a 34.

	        
	      
                        Art. 268-bis (6) (22)
              Procedura straordinaria per fronteggiare
                        ulteriori passivita'

  1. Nel caso in cui l'organo straordinario di liquidazione non possa
concludere  entro  i  termini  di legge la procedura del dissesto per
l'onerosita'  degli adempimenti connessi alla compiuta determinazione
della  massa  attiva  e  passiva  dei  debiti  pregressi, il Ministro
dell'interno,  d'intesa  con il sindaco dell'ente locale interessato,
dispone  con  proprio  decreto una chiusura anticipata e semplificata
della  procedura  del dissesto con riferimento a quanto gia' definito
entro   il   trentesimo   giorno   precedente  il  provvedimento.  Il
provvedimento  fissa  le  modalita'  della chiusura, tenuto conto del
parere  della  Commissione  per  la finanza e gli organici degli enti
locali.
  ((  1-bis.  Nel  caso in cui l'organo straordinario di liquidazione
abbia  approvato  il rendiconto senza che l'ente possa raggiungere un
reale risanamento finanziario, il Ministro dell'interno, d'intesa con
il sindaco dell'ente locale interessato, dispone con proprio decreto,
sentito  il  parere  della  Commissione per la finanza e gli organici
degli enti locali, la prosecuzione della procedura del dissesto. ))
  2.  La  prosecuzione  della  gestione  e'  affidata ad una apposita
commissione, nominata dal Presidente della Repubblica su proposta del
Ministro  dell'interno,  oltre  che nei casi di cui al comma 1, anche
nella  fattispecie  prevista dall'articolo 268 ed in quelli in cui la
massa  attiva  sia  insufficiente  a coprire la massa passiva o venga
accertata l'esistenza di ulteriori passivita' pregresse.
  3.  La  commissione  e'  composta da tre membri e dura in carica un
anno,  prorogabile  per  un  altro  anno.  (( In casi eccezionali, su
richiesta  motivata  dell'ente,  puo' essere consentita una ulteriore
proroga  di un anno. )) I componenti sono scelti fra gli iscritti nel
registro  dei revisori contabili con documentata esperienza nel campo
degli   enti   locali.   Uno  dei  componenti,  avente  il  requisito
prescritto, e' proposto dal Ministro dell'interno su designazione del
sindaco dell'ente locale interessato.
  4.  L'attivita'  gestionale  ed  i  poteri dell'organo previsto dal
comma 2 sono regolati dalla normativa di cui al presente titolo VIII.
Il  compenso  spettante  ai  commissari  e'  definito con decreto del
Ministro  dell'interno  ed  e'  corrisposto  con onere a carico della
procedura anticipata di cui al comma 1.
  5.  Ai  fini dei commi 1 (( , 1-bis )) e 2 l'ente locale dissestato
accantona  apposita  somma, considerata spesa eccezionale a carattere
straordinario,  nei  bilanci  annuale e pluriennale. La somma e' resa
congrua  ogni anno con apposita delibera dell'ente con accantonamenti
nei  bilanci  stessi.  I  piani di impegno annuale e pluriennale sono
sottoposti  per  il  parere  alla  Commissione  per  la finanza e gli
organici  degli enti locali e sono approvati con decreto del Ministro
dell'interno. Nel caso in cui i piani risultino inidonei a soddisfare
i debiti pregressi, il Ministro dell'interno con apposito decreto, su
parere della predetta Commissione, dichiara la chiusura del dissesto.

	        
	      
                       Art. 268-ter (12) (22)
          Effetti del ricorso alla procedura straordinaria
                     di cui all'articolo 268-bis

  1.  Per gli enti i quali si avvalgono della procedura straordinaria
prevista   nell'articolo   268-bis   vanno   presi  in  conto,  nella
prosecuzione  della gestione del risanamento, tutti i debiti comunque
riferiti  ad  atti  e fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre
dell'anno antecedente all'ipotesi di bilancio riequilibrato, anche se
accertati  successivamente allo svolgimento della procedura ordinaria
di  rilevazione  della  massa passiva. Questi debiti debbono comunque
essere  soddisfatti  con  i  mezzi  indicati nel comma 5 dello stesso
articolo  268-bis,  nella  misura  che  con  la  stessa  procedura e'
definita.
  2.  Sempre  che  l'ente  si  attenga alle disposizioni impartite ai
sensi  dell'articolo  268-bis,  comma  5, non e' consentito procedere
all'assegnazione,  a  seguito  di  procedure  esecutive, di ulteriori
somme,  maggiori  per  ciascun  anno  rispetto a quelle che risultano
dall'applicazione del citato comma 5.
  3.  Fino  alla  conclusione  della procedura prevista nell'articolo
268-bis,  comma  5,  nelle  more  della definizione dei provvedimenti
previsti nel predetto articolo, per gli enti che si avvalgono di tale
procedura  o  che comunque rientrano nella disciplina del comma 2 del
medesimo  articolo,  non  sono  ammesse  procedure di esecuzione o di
espropriazione  forzata,  a  pena  di  nullita',  riferite  a  debiti
risultanti  da  atti  o  fatti  verificatisi  entro  il  31  dicembre
dell'anno  precedente  quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.
Il  divieto vale fino al compimento della procedura di cui al comma 5
del  citato  articolo  268-bis e comunque entro i limiti indicati nel
decreto  del  Ministro  dell'interno  di  cui  allo  stesso  articolo
268-bis, comma 5, terzo periodo.
  4.  E'  consentito  in  via  straordinaria  agli  enti  locali gia'
dissestati (( . . . )) di accedere alla procedura di cui all'articolo
268-bis  ove risulti l'insorgenza di maggiori debiti riferiti ad atti
o   fatti  di  gestione  avvenuti  entro  il  31  dicembre  dell'anno
antecedente  a  quello del bilancio riequilibrato, tenuto conto anche
di  interessi,  rivalutazioni  e  spese legali. A tal fine i consigli
degli   enti   interessati   formulano   al   Ministero  dell'interno
documentata richiesta in cui, su conforme parere del responsabile del
servizio  finanziario  e  dell'organo  di revisione, e' dato atto del
fatto   che   non   sussistono   mezzi   sufficienti   a  far  fronte
all'evenienza.  Si applicano in tal caso agli enti locali, oltre alle
norme  di  cui  all'articolo  268-bis,  quelle contenute nel presente
articolo.

	        
	      
                            Articolo 269
        Modalita' applicative della procedura di risanamento

1. Le modalita' applicative della procedura di risanamento degli enti
locali   in   stato   di  dissesto  finanziario  sono  stabilite  con
regolamento  da  emanarsi  ai  sensi  dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400.

2.  Nelle  more  dell'emanazione  del  regolamento  di cui al comma 1
continuano  ad  applicarsi,  in  quanto  compatibili, le disposizioni
recate dal decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1991, n.
378.

	        
	      

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